Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Ma il diritto di uso esclusivo e perenne deve essere scritto e riportato sull'atto di acquisto anche perchè la Cassazione con sentenza n.° 24301 del 16.10.2017 ha stabilito che l’uso esclusivo nel condominio implica un riparto delle facoltà di godimento diverso da quello presunto ex artt. 1117 cc.

Non mischiare le condizioni con le sentenze di casi specifici.
In quella sentenza si discuteva appunto di un "diritto di uso esclusivo" riportato nel rogito fin dalla prima cessione oltre che nel RdC Contrattuale allegato.

Ma dalla massima espressa in sentenza non deriva una norma di Legge potendo il diritto d'uso esclusivo (di una parte comune) essere espresso solo nel Regolamento Condominiale contrattuale (sia perchè "imposto" dal costruttore" sia perchè votato con 1000/1000).

Il primo regolamento condominiale, fatto dall'ex proprietario unico, era stato registrato ma NON trascritto.

Allora tale 1° Regolamento avrà comunque valore "contrattuale" solamente se allegato ad ogni atto di acquisto fin dalla prima vendita... anche in assenza di "trascrizione".

2- è stato fatto un nuovo regolamento che verrà registrato ma non potrà essere trascritto in cui l'uso esclusivo è presente

Come detto la "registrazione" (certificazione della data) è inutile.
Se non è votato all'unanimità è pressochè inutile perchè potrà essere sempre contestato sulla parte dei "vincoli".

Tu scrivi che il vecchio "monopolista" non accetta la" trascrizione" ma nulla hai spiegato circa la delibera di approvazione di questo secondo Regolamento.

Se è stato votato all'unanimità (1000/1000)...allora il "contestatore" si attacca al tram.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto