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User_43482

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Ho letto che nella prossima dichiarazione dei redditi si pagherà l'IRPEF sul 50% della rendita catastale di un appartamento non locato nello stesso comune di quello di residenza. Tralasciando il disgusto che provo per il fatto che ormai la casa è un pozzo da cui attingere, mi chiedevo come si calcola questa rendita? Con i moltiplicatori dell'IMU?
Per esempio, io ho un alloggio che non riesco ad affittare con rendita catastale 990. Quale è la rendita che verà assoggetata a IRPEF? Non riesco a capirlo. Grazie per la risposta.
 
Ho letto che nella prossima dichiarazione dei redditi si pagherà l'IRPEF sul 50% della rendita catastale di un appartamento non locato nello stesso comune di quello di residenza. Tralasciando il disgusto che provo per il fatto che ormai la casa è un pozzo da cui attingere, mi chiedevo come si calcola questa rendita? Con i moltiplicatori dell'IMU?
Per esempio, io ho un alloggio che non riesco ad affittare con rendita catastale 990. Quale è la rendita che verà assoggetata a IRPEF? Non riesco a capirlo. Grazie per la risposta.

L'IMU lasciamola da parte. Ai fini IRPEF si considera esclusivamente il valore della rendita rivalutata del 5 %.
Nel tuo caso avrai 990 x 1,05 = 1.039,50 / 2 = 520 Euro reddito da inserire nel 730 o UNico.
L'imposta dipenderà dalla tua aliquota marginale + le addizionali reg. e comunali.
Se la tua aliquota è pari al 30 % (IRPEF+addiz.) pagherai una imposta aggiuntiva di 156 Euro
 
Ultima modifica:
Grazie mille. Pensavo molto di più. (A che punto siamo ridotti... essere contenti di pagare meno di quanto si pensasse)
 
Purtroppo non sappiamo ancora cosa andremo a pagare entro la fine di questo mese tra acconto Tari, acconto Tasi e conguaglio IMU 2013 prima casa.
saluti:accordo:
 
La normativa è stata aggiornata in fretta, prima di fine anno. Aspettiamo di mettere a fuoco la problematica , cosa che avverrà nei prox gg tramite la stampa specializzata.

Case sfitte:
IRPEF. Sulle case sfitte (ma solo nei comuni di residenza) al 50% (aumentata di 1/3 ? da approfondire ) . Sulle altre seconde case non dovrebbe applicarsi alcuna IRPEF
 
confermo
Tassazione IMU immobili abitativi non locati Art. 1, cc. 717, 718
• Il reddito degli immobili a uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del 50%.
• Le disposizioni hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013.
Per l'aumento di 1/3, nulla dice la norma citata
 
confermo
Tassazione IMU immobili abitativi non locati Art. 1, cc. 717, 718
• Il reddito degli immobili a uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del 50%.
• Le disposizioni hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013.
Per l'aumento di 1/3, nulla dice la norma citata

Ritengo sia scontato che si debba applicare la regola dell'aumento di 1/3 della rendita catastale rivalutata, visto che tale regola disciplina di per sé la determinazione del reddito fondiario degli immobili non locati.
 
Ritengo sia scontato che si debba applicare la regola dell'aumento di 1/3 della rendita catastale rivalutata, visto che tale regola disciplina di per sé la determinazione del reddito fondiario degli immobili non locati.
Mai dire mai, in Italia può succedere di tutto. Di definitivo e di certo non c'è nulla meno quell' evento naturale che ci può portare all'Agenzia delle Entrate o al ........... Paradiso con in premio sette vergini (questa è l'aspirazione di Jaco).
 
Mai dire mai, in Italia può succedere di tutto. Di definitivo e di certo non c'è nulla meno quell' evento naturale che ci può portare all'Agenzia delle Entrate o al ........... Paradiso con in premio sette vergini (questa è l'aspirazione di Jaco).

Beh, purtroppo hai ragione. Ma direi di adottare una interpretazione ragionevolmente prudente e conservatrice: la norma contenuta nella legge di stabilità lascia invariato il criterio di determinazione del reddito fondiario proveniente dagli immobili non locati(=rendita catastale rivalutata del 5% ed incrementata di 1/3).
Quanto all'unica certezza, prudentemente mi atterrei al primo termine della disgiunzione(=Agenzia delle Entrate):-).
 

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