eolo65

Nuovo Iscritto
Salve, chiedo gentilmente un consiglio. Ho firmato tramite agenzia, una proposta d'acquisto per la vendita di un mio terreno edificabile. La stipula del rogito notarile era subordinata all'approvazione del progetto da parte del Comune, infatti chi stava acquistando il mio terreno era un'impresa costruttrice. Dopo due anni il progetto è stato approvato, ma l'impresa ha detto all'agenzia che non era più interessata a costruire e quindi all'acquisto del terreno.
Alla stipula della proposta d'acquisto l'acquirente ha versato all'agenzia un assegno a titolo di cauzione. L'agenzia si è rifiutata di consegnarmi l'assegno, perchè la validità dell'assegno è di sei mesi ed essendo trascorsi due anni, non sarebbe stato possibile incassarlo.
Insomma ho perso due anni aspettando l'acquirente e non ho potuto incassare neanche la piccola cauzione. Cosa posso fare??

Grazie
 

mtr

Membro Attivo
A te spetta il doppio della caparra, l'agenzia sta facendo la furba -per non parlare dell'acquirente...
Rivolgiti a un legale serio e preparato e fai valere le tue ragioni.
 

eolo65

Nuovo Iscritto
Ti ringrazio, mi rivolgerò subito ad un avvocato. Spero solo di non aver fatto passare troppo tempo... In questi casi esiste un temo di prescrizione? Grazie
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Dal Codice Civile :
Art. 1385 Caparra confirmatoria

Se al momento della conclusione (1326) del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta (1194).

Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente (1218), l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra (1386,1826; att. 164).

Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione (1453 e seguenti) del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali (1223 e seguenti; att. 164).

Art. 1386 Caparra penitenziale

Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.

In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.
:daccordo:
 

eolo65

Nuovo Iscritto
Il problema è che il recedente... in questo caso l'acquirente, non mi ha dato neanche la caparra, per colpa dell'agenzia che ha tenuto un assegno bancario datato, per due anni, ed ora mi dice che non si può presentare all'incasso perchè dopo sei mesi scade!!!
 

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