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L'amministratore del condominio può disporre l'esecuzione di lavori di straordinaria amministrazione anche in assenza di previa delibera assembleare. Può configurarsi un diritto di rivalsa o di regresso del condominio, atteso che i rispettivi poteri dell’amministratore e dell’assemblea sono delineati con precisione dalle disposizioni del codice civile (artt. 1130 e 1135), che limitano le attribuzioni dell’amministratore all’ordinaria amministrazione ?
Le norme come noto riservano all’assemblea dei condomini le decisioni in materia di amministrazione straordinaria, con la sola eccezione dei lavori di carattere urgente.
La Cassazione civile con la sentenza pubblicata il 2 febbraio 2017 n. 2807 ha risposto negativamente in un caso di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla ditta che aveva eseguito i lavori nei confronti di un condominio.
I giudici della prima sezione civile hanno precisato che nel caso in cui l’amministratore, avvalendosi dei poteri di cui all’art. 1135 comma 2 c.c., abbia assunto l’iniziativa di compiere opere di manutenzione straordinaria caratterizzate dall’urgenza, se questa effettivamente ricorra ed egli abbia speso, nei confronti dei terzi, il nome del condominio, quest’ultimo deve ritenersi validamente rappresentato e l’obbligazione è direttamente riferibile al condominio.
Se viceversa "i lavori eseguiti da terzi su disposizione dell’amministratore non posseggano il requisito dell’urgenza, il relativo rapporto obbligatorio non è riferibile al condominio, trattandosi di atto posto in essere dell’amministratore al di fuori delle sue attribuzioni, attesa la rilevanza "esterna" delle disposizioni di cui agli artt. 1130 e 1135 comma 2 c.c. (Cass. 6557/2010) ".

Avv. Luigi De Valeri
 
O

Ollj

Ospite
Così abbiam sempre predicato.
Mi sarei assai stupito si fosse asserito contrario (eppur c'è stato visto il ricorso in Cassazione :0)
 

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