maelli

Nuovo Iscritto
salve a tutti
oggi parlavo con una mia amica ed è nata una discussione su un quesito che adesso vorrei girarvi per sapere chi delle due ha ragione.
io faccio una proposta e lascio un assegno bancario in custodia all'agenzia...questo assegno nel momento in cui il venditore accetta la proposta gli viene consegnato , giusto? ma lo può incassare? o lo incassa solo al rogito?
io sostengo che lo può incassare, altrimenti nemmeno avrebbe senso darglielo, e che tutti lo incassano.
lei sostiene di no e che agenzie serie non lavorano così.
allora io ho corso un rischio enorme ed inutile quando ho comprato casa....
qual'è la prassi e quale la legge?
 

maidealista

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Firmato e consegnato un assegno è sempre esigibile (anche se fosse post-datato) e, se non fosse incassato, sarebbe antipatico trovarlo con provvista insufficiente o mancante tempo dopo, al bisogno. :daccordo:
 
A

AlbertoF

Ospite
Solo Una semplice precisazione :
a solo titolo di informazione corretta nei confronti di chi legge le risposte con gli assegni post-datati andiamoci piano.
Innanzitutto non sono immediatamente esigibili in quanto nessuna banca accetta un simile titolo sia per essere versato in conto sia per essere incassato.
La legge attualmente in vigore non ammette la negoziazione di assegni postdatati.infatti questo tipo assumerebbe la forma di cambiale la quale sconta un bollo nettamente diverso da quello dell'assegno.
Ciao
 

maidealista

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Non concordo col Guru sulla "esigibilità" :

Gli assegni post datati. L'emissione di un assegno post datato è procedura, si ricorda, illegale. Ciò nonostante va evidenziato che il rilascio di detto titolo di credito dopo l'entrata in vigore del dlgs n. 507/99 non configura più un illecito penale, bensì, solo una condotta sanzionabile amministrativamente per evasione dell'imposta di bollo (dpr 642/72).
Di fatto, il rd 21 dicembre 1933, n. 1736 (cosiddetta «legge assegno») all'art. 31 dispone: «L'assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta. L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di presentazione». Da quanto sopra deriva che la data successiva (post datazione) non induce di per sé la nullità dell'assegno bancario, ma comporta soltanto la nullità del relativo patto di contrarietà a norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito e, concretamente consente al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento.
Non si configura, quindi, una sanzione specifica per chi emette assegni post datati, anche se di norma (regola di fatto quasi sempre disattesa), qualora il beneficiario li ponga all'incasso prima della data indicata, la banca pur dovendo pagare l'assegno (ovviamente se c'è la provvista), avrebbe l'obbligo di denunciare all'Ufficio del registro chi ha emesso l'assegno per evasione dell'imposta di bollo, dovuta ai sensi del dpr n. 642/1972.
Da : Assegni post datati a rischio di incasso
+
Essendo un mezzo di pagamento, l’assegno non può mai avere una scadenza futura: e sempre pagabile a vista. Nella pratica, però, è tutt’altro che raro l’uso dell’assegno quale strumento di credito: a tal fine, si rilascia un assegno postdatato (si mette sul titolo una data futura che figura come data di emissione, ma di fatto funziona come data di scadenza) oppure si rilascia un assegno con la data di emissione in bianco e con l’accordo che non verrà presentato alla Banca prima di un certo termine. La postdatazione è comunque inefficace, perché l’assegno presentato prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno della presentazione (art.30 R.D. 1736/33).
Il fatto è inoltre colpito con sanzioni fiscali, poiché è applicabile all’assegno postdatato l’imposta proporzionale di bollo disposta per la cambiale (si tratta di una violazione fiscale per evasione dell’imposta di bollo, come previsto dalla Legge 386/90).
Da : Assegno Bancario
+
Pare quanto mai opportuno prima di trattare le problematiche giuridiche e l’ orientamento della dottrina riguardo l’assegno postdadato precisare: che l’emissione di un assegno postdatato era ed è illegale, anche se l’emissione di detto titolo di credito dopo l’entrata in vigore del decreto L. 507/99 non configura più il fatto come illecito penale, bensì, come condotta sanzionabile amministrativamente per l’evasione del bollo (D.P.R. 642/72).
Il problema di fondo è che la legge sull’assegno bancario, tuttora in vigore è il R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, certamente encomiabile per la sua durata, dovuta, sicuramente ad un attenta analisi del legislatore del tempo, che ben seppe prevedere le diverse fattispecie e le problematiche sottese a questo titolo di credito, anche se ad oggi il “Regio” Decreto necessiterebbe di una rivisitazione, stante la ricca produzione dottrinale creatasi in diversi decenni riguardo detto titolo di credito.
L’art. 31 del R.D. recita testualmente: “L'assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta. L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di presentazione”, pertanto se ne conviene che la data successiva (postdatazione) non induce di per sé la nullità dell’assegno bancario , ma comporta soltanto la nullità del relativo patto di contrarietà a norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento; conseguentemente , l’assegno bancario postdatato , non diversamente da quello regolarmente datato, deve considerarsi venuto ad esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento al momento stesso della sua emissione, che si identifica con il distacco dalla sfera giuridica del traente ed il passaggio nella disponibilità del prenditore (Cass. civ., Sez. II, 31/10/2006, n. 2160).
Pertanto presumendo la buona fede del prenditore e dando per certo che lo stesso non abbia voluto scientemente arrecare un danno al debitore violando così il patto di non presentazione al pagamento prima di una determinata scadenza , questi è legittimato a richiederne il pagamento a vista non producendo, tra l’altro, un illecito ai sensi dell’art. 2739 c.c. (Cass. Civ. 11 febbraio 1978, n. 627).
Quindi gli atti estintivi di debiti effettuati con assegni postdatati non costituiscono modi anormali di pagamento.
Da : L’assegno postdatato: validità e regolarizzazione fiscale
:daccordo:
 

maelli

Nuovo Iscritto
grazie per le risposte. non parlavo di assegno postdatato..la discussione con la mia amica è nata perchè secondo lei viene dato solo a garanzie ma non per essere incassato.
 

Paolo Mazzi

Membro Ordinario
Professionista
al momento della accettazione l'assegno viene consegnato alla parte venditrice che può incassarlo in qualsiasi momento.
unica eccezione potrebbe essere se la proposta di acquisto fosse vincolata al verificarsi di qualche evento: tipo accetazione del mutuo; in questo caso l'assegno verrà incassato solo al verificarsi della condizione sospensiva.
 

acquirente

Nuovo Iscritto
al momento della accettazione l'assegno viene consegnato alla parte venditrice che può incassarlo in qualsiasi momento.
unica eccezione potrebbe essere se la proposta di acquisto fosse vincolata al verificarsi di qualche evento: tipo accetazione del mutuo; in questo caso l'assegno verrà incassato solo al verificarsi della condizione sospensiva.

questa e ' una precisazione molto importante. la sospensiva del mutuo, dura, se non sbaglio, circa un mese e l'assegno, immagino lo tiene l'agenzia.
altra domanda........................... il compromesso viene stipulato solo dopo che la banca ha dato l'ok per concedere il mutuo.
quello che mi interessa sapere particolarmente e' questo. I venditori, di solito, accettano volentieri queste clausole oppure no???
se la banca dovesse rifiutare il mutuo, i venditori dovrebbero restituire la caparra e avrebbero solo perso tempo.
grazie
 

maidealista

Fondatore
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unica eccezione potrebbe essere se la proposta di acquisto fosse vincolata al verificarsi di qualche evento: tipo accetazione del mutuo; in questo caso l'assegno verrà incassato solo al verificarsi della condizione sospensiva.

L' operazione deve essere coniugata con la normativa bancaria :

L'assegno bancario è pagabile a vista e deve essere presentato alla banca trattaria per il pagamento entro termini assai brevi e cioè 8 giorni (se è pagabile nello stesso Comune; cd. “assegno su piazza”), 15 giorni (se pagabile in un Comune diverso; cd. “assegno fuori piazza”), 20 giorni (se è pagabile in un Paese diverso ma nello stesso continente di emissione), 60 giorni (se Paese di altro continente).

La scadenza del termine non impedisce la presentazione dell'assegno al pagamento.

Tuttavia, l'art. 35 Legge Assegno (Legge 1736/33) attribuisce al traente (colui che ha emesso l'assegno) di disporre la revoca dell'ordine di pagamento dopo la scadenza del termine di presentazione; prima della scadenza, invece, la banca è libera di pagare o meno, restando esonerata da qualsiasi responsabilità nei confronti sia del traente che del portatore del titolo.

Tale facoltà di disporre la revoca dell'ordine di pagamento (con la quale la banca è liberata/impedita dall'effettuare il pagamento e neppure si potrà procedere al protesto dell'assegno in quanto oltrepassati i termini di presentazione all'incasso) discende dalla esigenza di permettere al traente - superato un certo lasso di tempo - di poter liberamente disporre della provvista sul conto.
:daccordo:
 

Paolo Mazzi

Membro Ordinario
Professionista
sono clausole che la proprietà accetta mal volentieri. rimanere in attesa tanto tempo può precludere la possibilità di vendere ad altri l'immobile.
Se la proposta di acquisto contiene la clausola di sospensione in attesa di mutuo, il preliminare viene effettuato dopo e la parte venditrice deve aspettare tale data per incassare l'assegno.
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Se la parte venditrice aspetta ad incassare (e gli eventuali accordi in tal senso sono nulli) accetta di correre i rischi previsti per chi non incassa nei tempi brevi sopra citati in quanto l'art. 35 Legge Assegno (Legge 1736/33) attribuisce al traente (colui che ha emesso l'assegno) di disporre la revoca dell'ordine di pagamento dopo la scadenza del termine di presentazione; prima della scadenza, invece, la banca è libera di pagare o meno, restando esonerata da qualsiasi responsabilità nei confronti sia del traente che del portatore del titolo. :daccordo:
 

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