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Nome: teresa volpe
Indirizzo e-mail: terryfox@live.it

Buonasera! sono proprietaria di un appartamento di 40 mq in un residence. Venerdi 20/11/09 si è tenuta un'assemblea straordinaria( non ho partecipato e non ho delegato) con il seguente ordine del giorno. proposte di manutenzione dello stabile. verniciatura parti ligne ,sostituzione rete campo tennis,verniciatura saracinesche autorimesse, ripristino/rifacimento manto stradale interno residence, sistemazione pavimentazione, contratto sgombro neve e manutenzione giardino. non ho potuto presenziare all' assemblea ( ero via per lavoro) non sapevo chi delegare. SONO OBBLIGATA A PAGARE SE AVESSERO DECISO PER OK AI LAVORI? IN CHE MODO LEGITTIMO POSSO RIFIUTARE( NON I SOLDI PER AFFRONTARE QUESTE SPESE) DOVREI VENDERE. COSA MI CONSIGLIA? LA PREGO MI AIUTI. UN GRAZIE DI CUORE
 

r.dapino

Nuovo Iscritto
La motivazione per cui si chiede di non pagare non mi sembra legittima: sono comprensibili le difficoltà economiche ma queste non possono giustificare il non pagamento di somme dovute.
Gli immobili purtroppo hanno necessità di manutenzione (e dal tenore dell'ODG è proprio di manutenzione che si tratta) e chi deve fare la manutenzione se non i legittimi proprietari?
L'assenza dall'assemblea non giustifica poi il mancato pagamento (come peraltro non lo giustificherebbe la presenza con votazione contraria): l'assemblea è sovrana e le deliberazioni assunte con le maggioranze di legge sono coattive per tutti i condomini indipendentemente che siano o meno presenti alla seduta ovvero che siano o meno daccordo con le decisioni prese: se così non fosse in un condominio non si potrebbe fare nulla!
Se quindi non è economicamente in grado di mantenere l'immobile che ha in proprietà e le sue parti comuni ritengo che l'unica soluzione sia quello di alienarlo, prima che, non pagando, qualcuno pensi a pignorarlo.
 

Manuela Fragale

Nuovo Iscritto
Concordo con Dapino e aggiungo che:
- le deliberazioni assembleari sono obbligatorie per tutti i condomini;
- contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, o ancora pregiudizievoli alle cose comuni, il condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria (entro 30 giorni dalla data della deliberazione per i dissenzienti presenti, dalla data di comunicazione per gli assenti).

Dunque, non resta che pagare.
 

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