L'ipotesi da me espressa ha come presupposto appunto quello di un contratto scritto e firmato dal solo locatore che come tale può venire all'uopo da costui predisposto ai fini di poterlo così sottoporre alla registrazione. Alla riflessione in tal senso mi ci ha spinto la varia normativa di riferimento (L.431/98 art.13 - L.311/04 art.1 - Dlgs./011 art.3) dal cui combinato si evince che a pena di nullità sono esposte soltanto la 'mancanza di forma scritta' e la sua 'registrazione' mentre non si parla di 'sottoscrizione' ad opera di entrambe le parti, sicché l'assenza di una, in quanto 'vizio' diverso e come tale non espressamente sanzionatovi, non può perciò venire estensivamente ricompreso nella nullità (il legislatore 'quod non dixit, voluit'). Ritengo pertanto che il giudice in una causa di sfratto, a fronte di un contratto confezionato, firmato dal solo locatore e registrato, non possa limitarsi a dichiararne ipso facto la nullità ma debba invece decidere sull'esistenza o meno di quel rapporto locativo deducendola dal comportamento delle parti e dalle altre risultanze processuali. Sanzionando, se accertata, la morosità del conduttore.
Tutto questo senza la pretesa di negare l'opinabilità dell'idea espressa. Io comunque nel caso di @Cartayel questa carta alla disperata me la giocherei piuttosto che agire in termini di rilascio per abitazione abusiva. Una causa di sfratto ha un costo più limitato e vita abbastanza breve (specie se in prima udienza il giudice rilevasse la nullità del contratto), ma senza poi precludere l'altra azione a diverso titolo.