Mariangela Morelli

Membro dello Staff
Desidererei un parere circa il problema prospettatomi da una mia amica proprietaria di un bar, ceduto il locazione.
L'inquilino ha richiesto, causa la crisi economica in atto, una diminuzione TEMPORANEA del canone di locazione dell'immobile regolarmente concesso in affitto dal 2001 con contratto ad uso diverso, stipulato ai sensi della L. 392/78.
E' possibile ridurre il canone del locale ad uso bar senza effettuare la risoluzione anticipata del contratto in essere e stipulare quindi un nuovo contratto?
 

ralf

Nuovo Iscritto
ciao Mariangela la tua domanda non è chiara, penso tu voglia dire che le parti sono d'accordo nel ridurre il canone ed in questo caso immagino si possasenz'altro ridurre il canone di locazione senza rifare il contratto.
 
S

simo

Ospite
Si Mariangela è possibile ridurre il canone, bisogna registrare all'ufficio delle Entrate una scrittura di integrazione e rettifica al contratto di locazione originario. Non c'è bisogno della risoluzione anticipata, il contratto originario rimane in essere.
 

Mariangela Morelli

Membro dello Staff
E' ovvio che le parti sono daccordo.
Come vedi SIMO risponde che è necessario fare un atto registrato all'AGENZIA DELLE ENTRATE per dare atto della modifica.
Sei d'accordo su questo tipo di parere?
GRAZIE!
 

federobe

Nuovo Iscritto
simo ha scritto:
Si Mariangela è possibile ridurre il canone, bisogna registrare all'ufficio delle Entrate una scrittura di integrazione e rettifica al contratto di locazione originario. Non c'è bisogno della risoluzione anticipata, il contratto originario rimane in essere.

Ha ragione "simo" non v'è divieto alla diminuizione del canone ( se invece aumentasse bisognerebbe rifare il contratto ed ecco che ripartirebbero i 6 + 6 anni di durata) . La scrittura va registrata , anche per evitare contestazioni in seguito e per evitare che il locatore continui a pagare le tasse sul canone previsto nel contratto originario.
 

vosped

Nuovo Iscritto
Mariangela ha scritto:
Desidererei un parere circa il problema prospettatomi da una mia amica proprietaria di un bar, ceduto il locazione.
L'inquilino ha richiesto, causa la crisi economica in atto, una diminuzione TEMPORANEA del canone di locazione dell'immobile regolarmente concesso in affitto dal 2001 con contratto ad uso diverso, stipulato ai sensi della L. 392/78.
E' possibile ridurre il canone del locale ad uso bar senza effettuare la risoluzione anticipata del contratto in essere e stipulare quindi un nuovo contratto?
 

Ralemani

Nuovo Iscritto
Buongiorno. L'argomento interessa molto anche a me in quanto la società che affitta uno spazio pubblicitario sul tetto di proprietà di uno stabile della mia famiglia, ha fatto la stessa richiesta (loro vorrebbero uno sconto per sempre!). Ora noi siamo anche disposti ad una riduzione per 2 anni, ma cosa ci può garantire che sia solo per due anni? Inoltre (e forse l'argomento andrebbe da un'altra parte) se decidono di andarsene non ritenendo sufficiente il nostro sconto (loro considerano la crisi una giusta causa) dobbiamo pagar loro indenniità, mensilità ecc.
Grazie mille per l'aiuto.
Roberta Alemani
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Tenuto conto che l’accordo di riduzione del canone in esame non concretizza una ipotesi contrattuale autonoma ma accede ad un contratto di locazione già regolarmente registrato, deve ritenersi che la previsione dettata dal citato articolo 5 della Tariffa trovi applicazione anche con riferimento alla registrazione volontaria di detto accordo che sconterà, pertanto, l’imposta in misura pari ad euro 67,00.
Si rileva, altresì, che ai fini dell’imposta di bollo, la scrittura privata con cui si riduce il canone di locazione, è soggetta, ai sensi del disposto di cui all’articolo 2, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, al tributo fin dall’origine nella misura di euro 14,62 per ogni foglio.
Gli effetti della riduzione del canone sulla determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione, ai fini dell’imposta di registro, decorreranno dall’annualità successiva a quella in cui è stata concordata la nuova misura del canone.
http://www.fiscoetasse.it/upload/ris_60_28062010.pdf
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
L'accordo tra le parti per la riduzione temporanea del canone deve essere redatto per iscritto e motivato per evitare successive contestazioni da parte del conduttore alla scadenza del periodo di uno o due anni, meglio sempre evitare accordi verbali.
Si rivolga ad un avvocato del posto (con il periodo di crisi lo scorso anno ne ho redatti tre dopo aver seguito le trattative tra le parti non certo facili) che potrà redigere tale scrittura privata, saranno soldi spesi bene e le eviteranno eventuali contenziosi futuri.
La scrittura deve essere ben fatta nelle premesse che la giustificano ma questo è ovvio.
Avv. Luigi De Valeri
 

Allegati

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