maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Tu fai riferimento alla Legge 431/98 :
Art. 3.
(Disdetta del contratto da parte del locatore).
1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

La interpreto che se un locatore che ha affittato parte del suo appartamento/casa intende vendere può non rinnovare il contratto, al termine del primo quadriennio riconoscendo contemporaneamente il diritto di prelazione all' inquilino.
:daccordo:
 

Marco Costa

Membro dello Staff
a proposito della 1a risposta a firma MIDEALISTA mi sento di aggiungere che l'adeguamento ISTAT massimo per locazioni commerciali puo' essere anche del 100% della variazione accerata dall'ISTAT in caso il contratto di locazione commerciale sia di durata uguale o maggiore di 7+7 anni , questo per esperienza diretta durante la contrattazione di un contratto con un supermercato
Saluti Marco
 

giannigiliola

Membro Ordinario
Proprietario Casa
è possibile aumentare il canone delle locazioni iad uso commerciale anche al 100% però il periodo di affitto deve diventare 7+6 per magior chiarimenti rivolgersi all' AIPI di bologna:sorrisone:
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto