Il locatore non ha l'onere di controllare se e come il conduttore svolge le sue pratiche.
infatti a Roma ci sono moltissimi negozi gestiti da extracomunitari, che hanno pochissima clientela, che stanno aperti fino alla 22; poi abbassano la saracinesca e dormono nel retro o nei locali, interrati, del negozio.
 
Potresti verificare in Anagrafe se effettivamente il tuo inquilino risulta residente nel C/3.
Se è proprio così, secondo me il Comune può rilevare l'incoerenza tra la tipologia catastale (C/3) e l'uso dell'unità immobiliare (abitativo di una persona ivi residente).
In tal caso è probabile ti venga intimato dal Comune di procedere al cambio destinazione d'uso.

E' successo a me qui a Torino per un'appartamento A/2 locato ad una piccola s.r.l. per uso ufficio amministrativo.
Il Comune mi ha obbligata a fare la pratica di variazione da A/2 (abitazione) ad A/10 (ufficio) aumentando la rendita catastale e quindi l'IMU da pagare.
Permettimi di osservare che il passaggio da A/2 ad A/10 non configura caratteristiche edilizie diverse.

Ma il passaggio da C/3 ad A/4 o A/3 porta il locale nella categoria residenziale: ora la abitabilità di un immobile non è di competenza catastale, ma del Comune. E un C3 non nasce coi servizi tipici di una abitazione.

Se fosse come dici tu, ci troveremmo di fronte alla solita incoerenza della PA . Quando si tratta di tassare, non ci sono problemi a far aggiornare la tipologia d’uso. Salvo contestare l’abuso edilizio se si mette in vendita il locale.
 
la abitabilità di un immobile non è di competenza catastale, ma del Comune.
Infatti il Comune potrebbe intimare al proprietario la variazione da locale commerciale a u.i. abitativa facendo i lavori edili necessari per rendere quel C/3 abitabile/agibile.

Se tecnicamente non è possibile, secondo me è opportuno che il proprietario proceda come ha detto @Nemesis :
chiedere la risoluzione del contratto entro tre mesi dal momento in cui hai avuto effettiva conoscenza che il conduttore ha adibito l'immobile a un uso diverso da quello pattuito.
 
Che sia opportuno, non lo discuto. Che sia "Giusto" direi di no: come hai ripetutamente sostenuto, il locatore non è responsabile dell'uso che ne ha fatto il detentore dell'immobile. La residenza gliela ha data il Comune. Se al Comune non stesse bene, sarebbe compito del Comune trovare una abitazione più consona.
Non vedo perchè gli oneri debbano ricadere sul proprietario. A lui sta benissimo disporre di un magazzino. Punto.
Poi sappiamo cosa comporta chiedere la risoluzione del contratto......
 
Le conseguenze vengono addossate al terzo che non ha avuto alcun ruolo nella irregolarità
La conseguenza per il locatore che non agisca nel termine per chiedere la risoluzione del contratto è che al contratto si applica il regime giuridico corrispondente all'uso effettivo dell'immobile.
 
La conseguenza per il locatore che non agisca nel termine per chiedere la risoluzione del contratto è che al contratto si applica il regime giuridico corrispondente all'uso effettivo dell'immobile.
Credo di essere ancora in grado di intendere correttamente l'italiano: e non rispondevo a te.

Non dubito che le conseguenze siano quelle da te descritte, e che gli adempimenti necessari siano quelli indicati e ribaditi da uva.

... per curiosità: dato che è stato scritto
Giova segnalare che puoi chiedere la risoluzione del contratto entro tre mesi dal momento in cui hai avuto effettiva conoscenza che il conduttore ha adibito l'immobile a un uso diverso da quello pattuito.
Decorso tale termine senza che la risoluzione sia stata chiesta, al contratto si applica il regime giuridico corrispondente all'uso effettivo dell'immobile.
ti risulta che basti chiedere cortesemente la risoluzione alla Agenzia delle Entrate o alla Magistratura, magari insieme agli auguri di Natale, per adempiere a quanto previsto

o quel chiedere significa attivarsi con una causa di convalida della risoluzione, per violazione degli accordi contrattuali?
 
ti risulta che basti chiedere cortesemente la risoluzione alla Agenzia delle Entrate
All'Agenzia delle Entrate non si chiede la risoluzione, ma la si comunica, una volta ottenuta.
Il locatore se vuole evitare che si applichi il regime giuridico corrispondente all'uso effettivo dell'immobile, dovrà chiedere la risoluzione. È sufficiente che la relativa citazione sia notificata nel termine di tre mesi, anche se la causa non sia stata di poi iscritta a ruolo, sempre che la riassunzione della stessa avvenga nel termine trimestrale di cui all’art. 307, primo comma, c.p.c.
Al locatore decaduto dal diritto di agire per la risoluzione del contratto, non va riconosciuta un’azione di danni o in genere qualsiasi diritto per l’inadempienza commessa dal conduttore. Tale inadempienza è anzi da considerarsi sanata, atteso che si deve applicare non solo per il futuro ma anche per il passato il regime giuridico corrispondente all’uso effettivo dell’immobile.
 
Ultima modifica:

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Indietro
Top