Gianco

Membro Storico
Professionista
Potrebbe anche essere che nei due casi il progettista ed il direttore dei lavori abbiano abbandonato per problemi economici, ben sapendo che le pratiche erano ancora in alto mare e non potevano essere chiuse.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Quali siano i veri motivi e ' solo lui a saperlo, ma due pratiche con stesso destino.....
E si è "vegliato" solo ora perché gli occorre agibilità altrimenti tutto dormiva stando come sta.
 

Angelo 100

Membro Junior
Proprietario Casa
Comunque, dai vostri commenti, mi sembra di capire che NON ci sono alternative, per cercare di non incorrere in sanzioni, al presentare una nuova pratica di chiusura lavori iniziati nel 2012, vero?
Grazie per i vostri commenti
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
dopo diversi solleciti ....espliciti o non espliciti, a che tu indicassi i motivi o le responsabilità (tue a mio avviso) di questa situazione, ancora non chiarisci.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Il Direttore dei lavori, per una serie di motivi, purtroppo non ha consegnato la Relazione a strutture ultimate.
Adesso mi propongono di "ripresentare" una nuova pratica al Comune per completare quei lavori e poi procedere alla consegna della Relazione a strutture ultimate e al Collaudo.
Sinceramente questo modus operandi mi sembra un po' farraginoso.
Ma se invece di presentare un'altra pratica, il Direttore dei lavori presentasse adesso la Relazione a strutture ultimate, indicando la reale data di chiusura dei lavori, ossia fine 2012, cosa succederebbe?
Ci sarebbero sanzioni, civili o penali? Non potrebbe essere questo il modo più semplice per chiudere la questione?
Grazie
La fine lavori e l’Agibilità di un immobile è legata all’ex art 24 del DPR 380/2001 come modificato dalla legge Madia sulla pubblica amministrazione. È cambiata completamente ma nella sostanza effettiva cambia poco: Segnalazione Certificata Agibilità, cambiamenti e responsabilità | Ediltecnico.it
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
La fine lavori e l’Agibilità di un immobile è legata all’ex art 24 del DPR 380/2001 come modificato dalla legge Madia sulla pubblica amministrazione. È cambiata completamente ma nella sostanza effettiva cambia poco: Segnalazione Certificata Agibilità, cambiamenti e responsabilità | Ediltecnico.it
Non si comprende la valenza di questo intervento, e sopratutto in link segnalato, con le questioni qui evidenziate.
Il problema non è l'agibilità in se e per se o quale sia il suo iter o se è cambiato qualche cosa ........il problema è il perfezionare ben 2 pratiche edilizie MANCANDO per questi motivi documenti necessari alla stessa richiesta o SCIA di agibilità.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Non si comprende la valenza di questo intervento, e sopratutto in link segnalato, con le questioni qui evidenziate.
Il problema non è l'agibilità in se e per se o quale sia il suo iter o se è cambiato qualche cosa ........il problema è il perfezionare ben 2 pratiche edilizie MANCANDO per questi motivi documenti necessari alla stessa richiesta o SCIA di agibilità.
il mio intervento riguarda le responsabilità del professionista atto a portare a termine una pratica edilizia (ossia fine lavori ed agibilità) con tanto di responsabilità con la nuova disciplina edilizia per il professionista incaricato. Siccome la pratica è anche scaduta (sono passati più di 3 anni) occorre la ripresentazione. Non pensavo che tra tecnici si dovesse spiegare questo; infatti l’ho dato per implicito!
 

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