quasimodo

Nuovo Iscritto
Buongiorno, dovremmo sistemare i balconi del nostro condominio, formato da 6 appartamenti.
Alcuni propietari non intendono sistemarli perchè affermano che il loro balcone non ne ha bisogno, se la delibera condominiale è favorevole a maggioranza, gli altri sono obbligati a sistemare anche il loro?
grazie delle risposte.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Se i balconi sono aggettanti, ognuno si ripara il proprio e l'assemblea non ha nessun potere di deliberare in merito, fatto salvo elementi di decoro.

Con la sentenza numero 14576 del 30 luglio 2004 , la Corte di Cassazione ha preso in esame la ripartizione delle spese dovute per quanto riguarda i balconi aggettanti affermando che essi costituiscono un "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare e, quindi, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa;
soltanto i rivestimenti ed elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole, si debbono considerare beni comuni a tutti.
 

quasimodo

Nuovo Iscritto
Grazie della risposta, ora mi sorge un altro dubbio, e cioè; il ponteggio che verrà montato per eseguire i lavori chi dovrà pagare? visto che anche chi non sistemerà il poggiolo lo utilizzerà per rifare sicuramente il frontale, in quanto queste parti sono le più disastrate.
 

stelvio

Nuovo Iscritto
buon giorno!
stiamo facendo il solito tipo di lavori nel condominio dove abito, e il ponteggio dovrebbe essere messo in tabella A in millesimi generale;poichè il frontale fa parte della facciata ed è propietà di tutti.
 

sermon

Membro Attivo
Professionista
Salve, ritengo che di devono delle spiegazioni in merito alla sentenza. Cosa si intende per elementi decorativi? non sono forse i frontalini dei balconi? quindi la loro manutenzione compete a tutto il condominio. Nel caso gli interventi docessero riguardare i succieli e/o i pavimenti allora l'intervento deve essere fatto dal singolo condomino. Nel caso di specie ritengo corretto l'intervento del condominio con delibera a maggioranza. Stessa cosa per il ponteggio.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Salve, ritengo che di devono delle spiegazioni in merito alla sentenza.
Si, hai perfettamente ragione, comunque le spiegazioni probabilmente si troveranno proprio nella Sentenza, quella integrale e non nella massima che ho postato, la massima come dice la stessa definizione da una informazione di "massima".
Come probabilmente saprai, le Sentenze integrali sono difficili da reperire in rete anche se pubbliche, comunque chi ne ha interesse le potrebbe richiedere (probabilmente a pagamento delle relative spese) direttamente dalla Segreteria (cancelleria) della Cassazione.
 
A

AlbertoF

Ospite
Per sermon,
Vorrei fare una ulteriore precisazione che però può essere smentita a seguito di contrastanti sentenze in materia:
i frontalini non sono altro che la parte esterna del parapetto dei balconi la cui manutenzione resta a carico del proprietario. Preme però specificare che la parte frontale del terrazzo (frontalino) si intende invece di proprietà condominiale se esso presenta particolari fregi che migliorano l'aspetto decorativo del fabbricato ed incidono sul decoro architettonico.
Quindi nel caso che dovessero essere utilizzati dei ponteggi resta da quantificare la spesa suddividendola tra condominio (per le parti comuni) e privati,
i Nel caso siano stati effettuati in contemporanea dei lavori su parti comuni e su parti private con utilizzo del ponteggio la spesa di questo andrà scorporata ed aggiunta con un calcolo proporzionale, a seconda dei casi, alle spese comuni suddivise per mill.mi di proprietà o alla singole spese individuali
 

meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
i frontalini non sono altro che la parte esterna del parapetto dei balconi la cui manutenzione resta a carico del proprietario

Credo che ci si regoli diversamente da città a città. Talvolta i frontalini, pur non avendo pregio artistico, sono considerati parte sporgente della facciata e quindi con manutenzione a carico del condominio (Trib. Milano Sez.VIII, 1 febbraio 1988, n°1045 - Trib. Milano Sez.VIII, 14 ottobre 1991 n°9259 - Trib. Milano Sez.VIII, 7 maggio 1992, n°5102 - Cassazione 18 marzo 1989 n°1361).
Credo anche che ci siano molte altre sentenze contrarie.
Forse una legge quadro sulla materia condominiale, con un ampliamento e un ammodernamento delle norme, ridurrebbe la litigiosità che deriva anche dalla mancanza di norme certe.
 

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