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User_44116
Ospite
Certamente l'argomento è già stato ampiamente dibattuto, ma questo caso mi sembra quantomeno un po' strano.
Il regolamento di condominio (contrattuale) individua all'art.1 le 'cose di proprietà comune indivisibili' includendo ovviamente -tra l'altro- le scale, il portone d'ingresso, l'androne, .....
L'art.2 individua invece le 'cose di proprietà comune divisibili' e recita testualmente: "Costituiscono proprietà comune ai soli proprietari degli appartamenti: le porte, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso comune ed al godimento comune come l'ascensore."
C'è poi l'art.8 che precisa: "I condomini, proprietari degli appartamenti, debbono contribuire alle spese necessarie alla conservazione e per il miglio uso delle cose comuni, secondo e nelle proporzioni di cui alle tabelle A - C - D di cui al prospetto allegato sotto la lettera A) del presente regolamento." (la tab.A = Beni indivisibili -cioè tabella generale dei m/mi di tutte le unità immobiliari-; la tab.C = Acqua corrente; la tab.D = Luce e pulizia scale. Non viene menzionata la tab.B = Ascensore, che invece viene indicata al successivo art.9 quale tabella da utilizzare per 'le spese di manutenzione ordinaria e per l'esercio dell'ascensore che sono ripartite fra i condomini che se ne servono...').
Sorge il problema della ripartizione delle spese! Qualcuno sostiene che, poichè il regolamento definisce 'proprietà comune indivisibile' sia l'androne che le scale, sono tenuti alla partecipazione alle spese di manutenzione straordinaria di tali beni indivisibili tutti i condomini, compresi i proprietari dei locali commerciali esterni, al piano terra, e di una unità con ingresso autonomo, che l'androne e le scale non solo non utilizzano ma ... neanche lo vedono! Lo stesso ... qualcuno vorrebbe sostenere che anche per le spese di manutenzione straordinaria dell'ascensore (adeguamento alle prescrizioni dell'organo di controllo) devono partecipare tutti i condomini, in base alla tabella A generale di proprietà, nonostante quanto stabilito all'articolo due del regolamento.
Domanda: stante quanto riportato nel sopra citato regolamento (contrattuale) non si applica - comunque - il principio dell'Art. 1124 C.C.?
Chiedo scusa per la lunghezza della premessa, ma ho voluto essere il più preciso possibile.
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che vorranno fornirmi chiarimenti e, possibilmente, riferimenti alla giurisprudenza in materia.
Molti cordiali saluti
Sterenz
Il regolamento di condominio (contrattuale) individua all'art.1 le 'cose di proprietà comune indivisibili' includendo ovviamente -tra l'altro- le scale, il portone d'ingresso, l'androne, .....
L'art.2 individua invece le 'cose di proprietà comune divisibili' e recita testualmente: "Costituiscono proprietà comune ai soli proprietari degli appartamenti: le porte, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso comune ed al godimento comune come l'ascensore."
C'è poi l'art.8 che precisa: "I condomini, proprietari degli appartamenti, debbono contribuire alle spese necessarie alla conservazione e per il miglio uso delle cose comuni, secondo e nelle proporzioni di cui alle tabelle A - C - D di cui al prospetto allegato sotto la lettera A) del presente regolamento." (la tab.A = Beni indivisibili -cioè tabella generale dei m/mi di tutte le unità immobiliari-; la tab.C = Acqua corrente; la tab.D = Luce e pulizia scale. Non viene menzionata la tab.B = Ascensore, che invece viene indicata al successivo art.9 quale tabella da utilizzare per 'le spese di manutenzione ordinaria e per l'esercio dell'ascensore che sono ripartite fra i condomini che se ne servono...').
Sorge il problema della ripartizione delle spese! Qualcuno sostiene che, poichè il regolamento definisce 'proprietà comune indivisibile' sia l'androne che le scale, sono tenuti alla partecipazione alle spese di manutenzione straordinaria di tali beni indivisibili tutti i condomini, compresi i proprietari dei locali commerciali esterni, al piano terra, e di una unità con ingresso autonomo, che l'androne e le scale non solo non utilizzano ma ... neanche lo vedono! Lo stesso ... qualcuno vorrebbe sostenere che anche per le spese di manutenzione straordinaria dell'ascensore (adeguamento alle prescrizioni dell'organo di controllo) devono partecipare tutti i condomini, in base alla tabella A generale di proprietà, nonostante quanto stabilito all'articolo due del regolamento.
Domanda: stante quanto riportato nel sopra citato regolamento (contrattuale) non si applica - comunque - il principio dell'Art. 1124 C.C.?
Chiedo scusa per la lunghezza della premessa, ma ho voluto essere il più preciso possibile.
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che vorranno fornirmi chiarimenti e, possibilmente, riferimenti alla giurisprudenza in materia.
Molti cordiali saluti
Sterenz