bonifico bancario irrevocabile
Se vi accordate per il pagamento con bonifico, è opportuno che l'acquirente verifichi con la sua banca il limite prefissato per il singolo bonifico e/o il massimale mensile.
Se, ad esempio, attualmente ha un limite di 20.000 euro per ogni bonifico e deve pagarti il saldo prezzo di € 50.000, entro la data del rogito dovrà modificare quel limite.

Una buona alternativa può essere il bonifico istantaneo, la cui regolamentazione è cambiata recentemente:

La verifica del beneficiario consente la salvaguardia dell’ordinante perché rende più sicuro un pagamento. In pratica, i clienti avranno a disposizione un servizio per verificare se il conto di pagamento del beneficiario, identificato univocamente tramite il codice Iban, corrisponde o meno al beneficiario a cui sono destinati i fondi.
Non ci sono limiti d’importo ed è il cliente a fissarli in base alle proprie esigenze, anche modificando quelli stabiliti dalla banca con l’obbiettivo di preservare la sicurezza delle transazioni.


(Fonte: IlSole24Ore del 09/09/2025)

 
Una buona alternativa può essere il bonifico istantaneo, la cui regolamentazione è cambiata recentemente:

Sì, se ha la liquidità sul conto potrebbe fare un bonifico istantaneo, ma se una parte della somma gli deve arrivare dalla banca, bisogna vedere quando ha la liquidità.
Leggevo che il bonifico irrevocabile (ma non istantaneo) viene usato appunto per risolvere questo problema di sincronizzazione tra erogazione del mutuo e pagamento del rogito.

L'irrevocabilità assicura al venditore l'esistenza di un bonifico già disposto a suo favore al fine del pagamento del prezzo che avverrà in un momento differito. Ciò in quanto la somma oggetto di mutuo non è immediatamente disponibile nel conto corrente del mutuatario acquirente e dunque da quest'ultimo disponibile fin dal trasferimento dell'immobile
 
Aggiungo un particolare non secondario. Vi sono un paio di difformità minori, sanabili, dovute al fatto che il costruttore sessanta anni fa si discostò dal progetto di costruzione approvato dal Comune in alcuni particolari, tipo una porta finestra al posto di una finestra, un tramezzo in un modo anziché in un altro…. Negli anni Cinquanta e Sessanta a Roma il progetto era solo uno spartito su cui i palazzinari improvvisavano…
Di queste difformità nessuno mai si era accorto, neanche un tecnico che abbastanza recentemente aveva fatto una CILA per risistemazione spazi interni. In effetti il costruttore aveva allegato all’atto di compravendita una pianta del piano tipo, 100% fedele al realizzato e alla planimetria d’impianto catastale, che tutti supponevano tratta dal progetto di costruzione, ma che in realtà si discostava dal progetto in un paio di dettagli: probabilmente la pianta ha tratto in inganno il tecnico, perché per l’ante operam si è basato su questa anziché verificare sul progetto nell’archivio comunale (va anche detto a sua parziale discolpa che l’archivio progetti del Comune di Roma aveva fino a recentemente tempi biblici).

Ad ogni modo, tornando al presente, ora questo mini-abuso è venuto a galla e sarà ovviamente sanato prima del rogito. Nel preliminare preparato dall’agenzia non si dice nulla in proposito anzi si fa dichiarare al venditore la piena conformità. Io invece credo che sia preferibile dichiarare la realtà cioè la presenza di difformità minori sanabili che saranno regolarizzate entro il rogito.
Che ne pensate?

P.s. L’acquirente è già al corrente di tutto.
 
Ultima modifica:
se una parte della somma gli deve arrivare dalla banca, bisogna vedere quando ha la liquidità
Non ho mai affrontato quel problema perché la banca mutuante paga direttamente me venditore, con bonifico o assegno circolare, alla firma del rogito.


Se hai questo legittimo dubbio chiarisci con l'acquirente le modalità di erogazione del mutuo da parte della sua banca.
 
Ultima modifica:
Nel preliminare preparato dall’agenzia non si dice nulla in proposito anzi si fa dichiarare al venditore la piena conformità.
Non ne avete mai fatto menzione per iscritto?
Se si tratta di difformità minori e sanabili, e verranno regolarizzate prima del rogito, non vedo perché non indicarlo chiaramente anche nel preliminare.
 
Io invece credo che sia preferibile dichiarare la realtà cioè la presenza di difformità minori sanabili che saranno regolarizzate entro il rogito.
Che ne pensate?
Non è sicuramente corretto dichiarare una conformità attuale quando la situazione è diversa.
Meglio ribadire che l’immobile sarà regolare al rogito ( o prima, se l’acquirente deve chiedere un mutuo).
 
Non ne avete mai fatto menzione per iscritto?

No, niente nella proposta, perché non era stato ancora rilevato.

Se si tratta di difformità minori e sanabili, e verranno regolarizzate prima del rogito, non vedo perché non indicarlo chiaramente anche nel preliminare.

Non so perché abbiano formulato in questo modo, forse perché ritengono inutile menzionare il problema che sarà sicuramente risolto? Per non creare problemi all’acquirente con il mutuo? (Ma credo che per quello abbia già presentato la proposta accettata)

P.s. Vedo che esistono anche formula notarili di preliminare più vaghe in cui da una parte si dichiara la regolarità ma dall’altra ci si impegna alla regolarizzazione di eventuali difformità.
IMG_3854.jpeg
 
Non so perché abbiano formulato in questo modo
La presenza di piccole difformità sanabili, in genere, non crea problemi alla banca
(anche se oggi i controlli sono più scrupolosi rispetto al passato), purché siano effettivamente tutte individuate, sanabili e regolarizzate prima del rogito.
P.s. L’acquirente è già al corrente di tutto.
Comunque, anche se l'acquirente "sa", il giorno in cui dovesse cambiare idea o sorgere un problema con la sanatoria, il fatto che non sia stato scritto nulla potrebbe metterti in difficoltà.
 

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