ralf

Nuovo Iscritto
Ciao agli esperti di Propit :daccordo: Vorrei sapere se corrisponde al vero che un cittadino che vede rifiutarsi un prestito/mutuo e che ritenga di averne invece diritto, può rivolgersi alle autorità (quale non sò appunto) per chiedere la revisione della pratica? Grazie :D
 

Adriano Giacomelli

Membro dello Staff
Proprietario Casa
Non mi sembra una cosa di buon senso, il rapporto libero che intercorre tra un utente privato ed un Istituto si basa sulla fiducia reciproca, una volontà forzata di farli operare assieme non mi sembra una base di un rapporto sereno. Esistono molti altri Istituti bancari e la possibilità di far valere i propri progetti, credenziali ecc...
Sia chiaro che esistono Istituti che hanno i cordoni chiusi ed altri con cordoni un po' più aperti. Bisogna provare a navigare alla ricerca del proprio partner bancario migliore.
Adriano Giacomelli
 
A

AlbertoF

Ospite
Ralf,se cosi fosse saremmo all'assurdo!
Esempio pratico : se io entro in un negozio per acquistare qualche cosa ed il negoziante non vuole vendermelo ,come mi comporto chiamo la polizia?
Potranno esserci altri motivi che io non conosco e che il negoziante non è tenuto a comunicarmi??
saluti
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
La domanda ha una sua validità in quanto convenzionalmente e Costituzionalmnete le banche hanno anche una funzione sociale. Parallelamente però le banche hanno anche il dovere di salvaguardare il proprio patrimonio perchè eventuali default avrebbero ripercussioni negativamene rilevanti sulla tenuta dell'economia in genere.
La Cassazione si è orientata verso questa seconda posizione (Cassazione Civile, Sez. I, 16 aprile 2008, n. 10065) IL caso analizzato dalla corte verteva sul seguente quesito:
il ritardo o il rifiuto nello stipulare crediti agevolati agrari da parte di banche, cha abbiano stipulato apposita convenzione con la Regione, comporta responsabilità per i danni da mancata disponibilità del credito arrecati all'azienda agricola che abbia invano ottenuto il previsto nullaosta regionale?
La Suprema corte risponde negativamente confermando il giudizio dato dai Giudici di merito.
Nel merito trattavasi: Una Regione stipula una convenzione con una banca per la concessione di mutui agrari di miglioramento assentiti con nullaosta regionale e fruenti del concorso nel pagamento degli interessi; un'azienda agricola chiede di accedervi, ma le banche costituite in pool ritardano la stipula dei contratti condizionati di mutuo per tre anni, causando una crisi finanziaria dell'azienda e la mancata stipula di altri mutui. L'azienda agisce contro la banca capofila, che chiama in causa gli altri istituti di credito. In Corte d'Appello l'istante denuncia violazione dell'obbligo di contrarre e comunque di erogare il finanziamento a chi abbia già ottenuto il nullaosta; violazione delle norme sulla responsabilità precontrattuale, ed extracontrattuale. Le banche resistono deducendo la esistenza della loro discrezionalità nell'erogazione del credito, senza che alcun obbligo derivante dalle leggi regionali in materia. La Corte d'Appello nega che il comportamento delle banche avesse creato un affidamento ragionevole circa la conclusione dei contratti, fonte di responsabilità precontrattuale; nega che i nullaosta avessero creato un vincolo alla concessione del credito (responsabilità contrattuale); nega che fosse stato violato il principio del neminem laedere, non sussistendo “alcun dovere generico di stipulare i contratti di mutuo agevolato”.
 

ralf

Nuovo Iscritto
Gentili Adriano,Alberto,Ennio, condivido appieno le risposte di Adriano ed Alberto, il buon senso deve sempre prevalere, il mio è però un quesito diciamo "a fini informativi", perchè ho sentito di questa possibilità. Ennio invece ha trovato una sentenza su un particolare accesso al credito, che mi pare di capire" agevolato " ed in questo caso il richiedente non poteva rivolgersi ad altri. Io invece mi riferisco ad un diritto "generale" di chiunque di chiedere un intervento di una autorità competente. Mi scuso se i miei termini non sono molto tecnici. :confuso:
Per il momento grazie a nome mio ma particolarmente di "Propit" :ok: :ok:
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Gentile Ralf. Tanto per arricchire la discussione e ragionare insieme :
spesso una sentenza su quel caso specifico o non la si trova o non c'è .
E allora bisogna rifarsi "per analogia" e sviluppare un ragionamento supportandosi ad una pronuncia simile per trarne "la ratio", e dei principi generali .
Ciò premesso il mio ragionamento è questo : Se la Cassazione (sentenza10065/2008) ha respinto la responsabilità della banca in un caso ben più coinvolgente (settore agricolo,strategico per l'economia, c'è una delibera regionale a monte , addirittura un accordo di massima con un pool di banche etc.) tanto piu' il diniego pare probabile in un caso di ordinario credito.
con rinnovata stima
 
A

AlbertoF

Ospite
Ralf,
ti ringrazio per la tua partecipazione ad un problema particolarmente delicato.
Le difficoltà nel dare le risposte derivano spesso anche dalla complessità della materia insita nella domanda.
Per esperienza a volte è capitato che per motivi particolari una banca abbia avuto la necessità o l'obbligo sia di sospendere sia di porre una maggiore scrupolo non solo verso il tipo di operazione richiesta ma anche verso la categoria di appartenenza del richiedente. Ma possono esserci altre cento motivazioni che è difficile conoscere perchè legate in massima parte alle strategie di mercato messe in atto. Qui entra in ballo la politica della banca verso certi settori o verso certe categorie di attività,o in rapporto al permanere l'attuale stato di degrado economico con tutte le incertezze che ne derivano.
Io mi ricordo che nei "bei tempi"alla fine di ogni anno facevamo "le previsioni"di lovoro per l'anno successivo.
Ed ora chi è in grado di elaborare una cosa del genere?
Proprio in termini di mutui (materia altamente delicata in questi tempi) non hai l'idea di ciò che attraversano ora le famiglie!
Io purtroppo per impegni presi nel "sociale", quotidianamente mi trovo a contrastare con le banche e finanziarie le quali ,in questa paurosa situazione attuale, vanno anche capite e comprese. Ciò non vuole essere una giustificazione al loro operato ma una constatazione dello stato attuale in cui si trovano ad operare.
E' più facile fare un 13 al totocalcio che indovinare se un mutuo in 20 anni andrà a buon fine.
Speriamo in bene!
ciao a tutti
Alberto
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Aggiungendo una riflessione alla interessante discussione:
In un caso "estremo" la banca potrebbe essere chiamata a risarcire il richiedente il mutuo ( intento fra l'altro a cui puntava l'agricoltore nella pronuncia sopraindicata) . Mi stò rifacendo alla c.d. responsabilità pre-contrattuale ex articolo 1337 c.c.: “Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”, combinato con il successivo art.1338 che riassumo: il contraente consapevole dell' esistenza di un impedimento , deve, sotto pena di danni, comunicarlo all’altra parte , se questa abbia senza sua colpa confidato nella validità del negozio che si intendeva porre in essere.

Un esempio scolastico: Se la banca , su richiesta , avesse rilasciato un positivo parere scritto seppur di massima alla futura erogazione del mutuo , e per questo motivo il soggetto ( che a ragione presupponeva che il mutuo sarebbe stato approvato dal Consiglio di amministrazione della Banca) avesse contratto una obbligazione ( esempio un preliminare o proposta di acquisto accettata) , i danni scaturenti dall' impossibilità di concludere la compravendita, potrebbero venire imputati alla banca che con il suo negligente comportamento avrebbe indotto il cliente a sbagliare ( ecco il motivo per cui le banche sono molto restie a rilasciare sia dichiarazioni, sia documenti scritti e sia bozze complete del mutuo)
 

ralf

Nuovo Iscritto
-Ho trovato sul sito del ministero quanto sotto riportato.Probabilmente era questa la fonte dell'informazione che mi era giunta.-

Monitoraggio del finanziamento all'economia tramite il sistema bancario

L'articolo 12 del Decreto Legge 185 del 29 novembre 2008, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 6, stabilisce che il Ministro dell'Economia e delle Finanze riferisca periodicamente al Parlamento in merito alle condizioni del finanziamento all'economia.

Il monitoraggio dell'andamento del credito a famiglie e imprese avverrà con l'istituzione di specifici Osservatori Regionali presso le Prefetture dei capoluoghi di regione. L'osservatorio è istituito inoltre nelle Province autonome di Trento e di Bolzano. Sulla base di dati disaggregati per regioni in merito ai livelli e alle condizioni del credito, di variabili informative aggregate fornite dalle banche sul territorio, di informazioni provenienti dalle associazioni di categoria, nonché di altre informazioni che possono essere rilevate sul territorio, gli Osservatori prendono in esame l'andamento del credito a famiglie e a imprese.

Con questo monitoraggio, si mira, nell'attuale fase recessiva, ad individuare tempestivamente eventuali criticità nel mercato del credito a imprese e famiglie in specifiche aree del territorio, settori produttivi, classi dimensionali di impresa, caratteristiche del nucleo familiare e a comprenderne le cause.

Si tratta di interpretare il ruolo assegnato dalla legge agli Osservatori da costituire presso le prefetture: non solo più soggetti che raccolgono dati statistici ma luoghi di risoluzione di controversie e di monitoraggio delle specifiche criticità che emergono a livello locale sulla base di istanze presentate dalle imprese.

Gli Osservatori regionali stabiliscono, nella loro prima riunione, un calendario dei lavori per il semestre successivo. Le riunioni plenarie - con tutte le rappresentanze - avvengono di norma una volta al trimestre, mentre il Prefetto convoca almeno mensilmente l'Osservatorio per trattare temi specifici, individuando di volta in volta i soggetti interessati.

Sulla base delle esigenze che si manifesteranno sul territorio, il Prefetto della provincia può convocare dei tavoli provinciali come emanazione dell'Osservatorio regionale.

Nel monitoraggio delle condizioni del credito a livello locale, il Prefetto raccoglie inoltre in maniera riservata le istanze ed i reclami della clientela che si vede danneggiata nelle condizioni di erogazione del credito, secondo tale schema:

Il cliente trasmette il modulo di richiesta per l'esame della controversia. Viene utilizzato esclusivamente un modulo on-line Il modulo viene trasmesso ad un indirizzo di posta elettronica attivo presso le prefetture;

il Prefetto raccoglie le istanze classificandole per banca e per tipologia di clientela;

il Prefetto scrive alle banche interessate inviando le pratiche di competenza e suggerendo un'istruttoria a livello di divisione regionale (o nazionale a seconda dell'organizzazione della singola banca);

entro un tempo congruo la banca fornisce una risposta al cliente e ne informa il Prefetto.

In estrema sintesi, si tratta di un meccanismo che stimola ad una riesamina del caso ad un livello più elevato della struttura gerarchica della banca. E' uno schema molto semplificato e meno intrusivo rispetto a quanto previsto in Francia.

Dopo la riunione dell'Osservatorio, il Prefetto invia un report all'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il report contiene, tra l'altro:

Dati sui flussi di finanziamento, con le principali criticità locali;
Principali considerazioni emerse dalla discussione in seno all'osservatorio in merito alle problematiche inerenti al credito;
Eventuali proposte elaborate per meglio favorire il finanziamento all'economia locale;
Dati aggregati sulle istanze ed i reclami.
Una Direttiva dei Ministri dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno stabilirà le modalità operative con cui opereranno le Prefetture e l'Osservatorio nazionale. Gli strumenti (struttura standard del report informativo che gli Osservatori devono produrre trimestralmente, modulo on-line per la presentazione di istanze e reclami, lista del set di variabili che verranno forniti per la discussione) saranno resi disponibili contestualmente alla Direttiva dei Ministri.

Roma 11 marzo 2009
 

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