ronin68

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Salve,qualsiasi consiglio e' gradito...spero di essere chiaro a descrivere la situazione...siamo una societa' di tre persone,genitore 34% e 2 figli al 33%,poi ci sono 3 immobili,uno intestato a uno dei figli,con mutuo a pagare,e gli altri 2 cointestati a tutti e tre. Un bel giorno si decide di ipotecare uno dei 2 immobili cointestati per ricevere un prestito dalla banca,poi l'attivita' va male,il mutuo non si puo' piu' pagare,ne rimane molto piu' della meta',e in piu' ci altri 4 micro prestiti,nominali, fatto con banche,poste e finanziarie varie...Ora vi chiedo...visto che non possiamo piu' pagare vorrei sapere che succede e la tempistica con cui succede...in un immobile ci abita il genitore e in un altro io,mi conviene vendere subito il mio per salvare la casa di mia madre o ne compro un altra e la intesto a mia moglie...o se aspettiamo gli eventi i creditori si rifaranno pure sulla mia casa? E' un bel casino...consigliatemi qualcosa per non perdere tutto...grazie.
 
La società in accomandita semplice s.a.s. è una Società Semplice pertanto quella tipologia di impresa per la quale due o più persone conferiscono beni e/o servizi per l’esercizio in comunione di un’attività economica con lo scopo di dividerne gli utili finali ai sensi dell' art. 2247 del codice civile.

All'interno di una società di persone, i soci (ad eccezione di quelli accomandanti nella società in accomandita semplice) rispondono illimitatamente e in solido per qualsiasi debito contratto nell’esercizio dell’attività aziendale. Pertanto i soci rispondono con tutto il patrimonio personale e non soltanto nei limiti della propria quota di partecipazione, per tutti i debiti contratti dalla società costituita.
 
E' drammatica, sinceramente la situazione, in quanto oltre alla banca ci sono anche altri creditori che si faranno avanti per chiedere il pignoramento degli altri beni non oggetto di ipoteca.
Ed è molto problematica la prospettiva di vendita o intestazione a terzi di qualche bene. In quanto possono essere considerate vendite fraudolente. Perdipiù se c'è stata bancarotta, ipotesi mia, data la chisura dell'attività.
 
...anche se il momento non era splendido,non c'e' stata bancarotta...ma una grossa azienda nazionale non ci ha rinnovato il contratto di affitto dopo 40 anni...
 
La responsabilità dei soci è illimitata, cioè i soci rischiano l'intero patrimonio personale.
Trova piena applicazione il disposto dell'art. 2740 c.c. :
Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Articolo 2741 Concorso dei creditori e cause di prelazione. I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.

Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno ( art. 2784 e seguenti) e le ipoteche ( art. 2808 e seguenti).
 
In merito alla responsabilità dei soci in una sas si devono distinguere i soci accomandatari e quelli accomandanti.
Proprio per questa distinzione variano le responsabilità:
pertanto non è corretto quanto affermato da Carloalberto perchè il socio accomadante risponde delle obbligazioni contratte dalla società nei limiti delle quote conferite. Quindi in caso di fallimento rischia solo il conferimento apportato. Sarebbe,al contrario, illimitatamente responsabile se nella ragione sociale risulta anche il suo nome o non avesse ottemperato a rispettare la sua figura di accomandante interessandosi anche alla amministrazione.
I soci accomandatari rispondono invece solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali ed è assegnata a loro la amministrazione e la rappresentanza. In sostanza hanno gli stessi obblighi dei soci delle Snc.
E' senz'altro una brutta situazione ma il caso andrebbe analizzato accuratamente con ulteriori approfondimenti e vedere se è socio accomandante,e se, proprio per responsabilizzarlo illimitatamente, qualche banca ha acquisito eventuali fidejussioni, estendendole anche alle mogli o familiari.
 
Concordo pienamente, AlbertoF, non ho preso in considerazione questa prospettiva in quanto non evidenziata dall'OT.
Per i soci accomandanti ci si riferisce all'ex art. 2313 c.c.
Per i soci accomandatari, appunto considerati come quelli di una S.n.c.,
l'art. 2318.
 

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