Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Come spiega il codice civile (1129 I comma c.c.) la nomina dell’amministratore, obbligatoria quando i condomini sono più di quattro, è rimessa all’assemblea e non di certo all’impresa che costruisce il palazzo. Quanto detto è stato, del resto, ribadito dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 2246/1961),

Cioè...ti presenti come avvocato di 35 anni...e citi norma superata con la riforma del 2012/2013 e sentenza di oltre 50 anni fà.
Non è un buon viatico specie dopo le "inesattezze" precedenti.

Giornata storta?


mentre il costruttore conosce una serie di professionisti, lui proporrà un suo candidato, almeno per il periodo iniziale; poi quando il costruttore avrà venduto tutti gli appartamenti oppure il suo peso millesimale sarà sceso drasticamente, l'assemblea dei condomini potrà cambiare l'amministratore.

Irrilevante che egli conosca professionisti o detenga quota mllesimale più alta.
Può certamente proporre uno o più professionisti...ma la nomina vale solo con una votazione...anche fossero solo il Costruttore ed il primo acquirente.

Ps.
E serve sempre la "doppia maggioranza".
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
La normativa vigente riserva alla sola assemblea la nomina dell’amministratore e stabilisce la durata del suo incarico in un anno (in casi eccezionali, di inerzia dell’assemblea è prevista la nomina da parte dell’Autorità Giudiziaria).
La nomina da soggetto diverso da quello previsto dalla legge, rende nulla la clausola del regolamento e l’eventuale nomina così disposta.
Tale orientamento è stato di recente ribadito, anche dal Tribunale di Roma con sentenza n. 19431 del 02.10.2014, che riconoscendo il disposto dell’art. 1129 c.c., quale norma inderogabile, ha precisato che la clausola del regolamento con il quale la società costruttrice dello stabile si riserva per un tempo determinato la designazione di un amministratore che si occupi della gestione del condominio, è nulla per violazione della norma inderogabile dell’art. 1129 c.c., anche se contenuta nel regolamento di natura contrattuale o negli atti di compravendita delle singole unità immobiliari.

PS: scusate il refuso precedente (quattro anzichè otto) contenuto nella sentenza della Cassazione citata, il cui principio di diritto ( neanche un regolamento di condominio approvato all’unanimità dei condomini può eludere tale norma.) è in ogni caso pertinente al caso di specie ............
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto