Ennio Alessandro Rossi

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Con la legge approvata in Parlamento nella tarda serata di ieri (19 febbraio 2014 ) viene riconosciuta la possibilità di costituire il Fondo speciale per le opere straordinarie e le innovazioni.

Con una integrazione della legge di riforma viene poi previsto che le sanzioni per le infrazioni al regolamento di condominio possano essere applicate solo a seguito di delibera dell’assemblea approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, sia in prima che in seconda convocazione.

Importante è anche la specificazione che i dati relativi alla sicurezza (con obbligo di denunciare eventuali motivi di insicurezza presenti nel condominio o nei suoi impianti) che devono essere contenuti nel Registro di anagrafe condominiale, costituito e aggiornato dall’amministratore, siano solo quelli relativi alle proprietà comuni.

“A questo proposito da sottolineare - si legge in una nota con cui Confedilizia fa il punto sui principali cambiamenti - che lo stato di sicurezza delle parti comuni è (o deve essere) già a conoscenza dell’amministratore.

Per cui (al fine di dare un senso logico alla previsione della nuova legge, coerente anche con l’interpretazione della norma già data in questi mesi in occasione dell’erezione dei registri in questione), deve ritenersi che il legislatore abbia inteso riferirsi alle parti comuni “accessibili” dai singoli condòmini (come le parti interne dei muri maestri) o dagli stessi più facilmente controllabili (collegamenti vari precedenti il punto di diramazione degli stessi ai locali di proprietà individuale)”.

"Fondamentale - sempre secondo l'associazione dei proprietari immobiliari - è anche il ripristino delle due possibilità previste dalla legge di riforma in ordine alle opere finalizzate al risparmio energetico, possibilità che erano state inopinatamente soppresse dal decreto-legge.

Il Parlamento ha opportunamente modificato la previsione di detto decreto, per cui le opere in questione possono ora essere decise o con la procedura dettata dalla legge n. 10/’91 oppure sulla base di quanto previsto dall’art. 1120, secondo comma, c.c.

Nel primo caso tali opere devono essere individuate attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato e le relative delibere devono essere approvate – sia in prima che in seconda convocazione – dalla maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentino un terzo del valore dell’edificio.

Nel secondo caso le opere in questione possono essere decise senza la necessità di alcuna (costosa) documentazione, devono però essere deliberate con un (più alto) quorum formato dalla maggioranza degli intervenuti e da almeno la metà del valore dell’edificio (sempre fermi, anche in questo caso, i quorum costitutivi di cui al primo e terzo comma dell’art. 1136 c.c.)".



Mondoimmobiliare 20febb14
 

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