giuseppina fogli

Nuovo Iscritto
é proprio questo il nodo, quali conseguenze ha uno che non si presenta alla chiamata del mediatore??? o meglio quando si ritiene che la scelta sia irragionevole? di fatto se il luogo coincide con la residenza di chi la chiede parrebbe logico tale individuazione geografica ma poi se si va in giudizio il luogo "logico" è dove esiste l'oggetto del contendere e qui "cade l'asino". Anch'io mi trovo diffronte ad una situazione analoga, io Ferrarese e i miei coeredi Cuneesi, vorrei iniziare la mediazione ma, a parte altri dubbi ancora non chiariti, penso che farla là dove esiste il contendere sia dimostrazione, nel caso si ricorra in giudizio, di buona volontà affinchà si giunga ad un esito positivo e di questo il giudice non possa che tenerne conto.
E' chiaro che in questo caso i costi ed il disagio aumenta e quindi deve valerne la pena.
Attendo anch'io eventuali altri indicazioni.
 

Gatta

Membro Attivo
Per la fogli e leliofiocco,fermo restando che la materia è tuttora "in ebollizione",si richiama quanto sin qui si è detto nell'ambito forense ed in dottrina.
L’art. 8 comma 5 del D.L. n. 28/2010 consente al giudice di desumere argomenti di prova, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, “…ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile”.
Il secondo comma dell’art. 116 c.p.c. recita : “Il giudice può desumere argomenti di prova…in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”.
In casi del genere un "bravo" legale dovrà sottolineare in sede di precisazione della conclusioni l'atteggiamento di ostruzione della parte.
Talchè il giudicante dovrebbe tener conto di tale comportamento a' sensi dell'art.116/2 cpc.Questa la dottrina più accreditata sul punto:cfr. SANTI A., Commento all’art. 8, in La Mediazione per la Composizione delle Controversie Civili e Commerciali, COVATA, DI ROCCO, MARUCCI, MINELLI, SANTI, TARRCONE, Commento al D. Lgs.28/2010 a cura di Mauro Bove, Cedam, 2011, pag. 244 e, nello stesso senso, CICOGNA, La nuova disciplina della mediazione delle controversie civili e commerciali, Commentario al D. Lgs. 28/2010...).
Gatta
 

giuseppina fogli

Nuovo Iscritto
Per Gatta. Quindi qual'è il consiglio? meglio affrontare la mediazione là dove esiste, territorialmente parlando, l'oggetto del contendere o trova giustificato motivo la scelta del luogo in cui resiede il richiedente?
grazie
 

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