condobip

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Proprietario Casa
Infatti la casazione non entra nel merito della divisibilità, ma della cedibilità delle quote di proprietà.
Praticamente tu per divenire unico proprietario di questa parte comune devi ottenere il consenso di tutti i condomini all'unanimità (1000/1000) e la firma di tutti sul rogito di compravendita, lo dice l'art 1120 cc
- Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.

Ovvero quella parte comune deve rimanere utilizzabile a tutti i condomini, salvo l'unanimità dei consensi
 

ergobbo

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Ah, non c'è niente di meglio del codice civile italiano se ci si diverte a cavillare... Sarà perché non c'è un articolo che vada daccordo al 100% con gli altri?:D

L'art. 1103 recita: "Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota". Non si pongono limiti alla cessione. La sentenza della CdC che ho citato sopra non fa che confermare la possibilità di cedere la propria quota di proprietà. Ne l'uno, ne l'altro entrano nel merito di cosa accade dopo la vendita, ne pongono limiti ex ante...

Messa così, il caso di un locale condominiale che divenga di parziale proprietà di un soggetto estraneo al condominio non è affatto impossibile (semmai assurdo...).
Ci si ritroverebbe con un locale la cui proprietà fa capo a due comunisti e sul quale rimarrebbe sospeso il vincolo della funzione originaria (diciamo lavatoio) che, in base al 1119 che tu citi, rimane indivisibile se non è possibile salvaguardare l'uso della cosa di ogni singolo proprietario (giacché partiamo dal principio che sia rimasto un solo condomino a non vendere, ha più senso parlare di proprietari).

Nelle premesse di questa speculazione, tuttavia, parlavo di un locale in disuso e abbandonato a se stesso, ipotizzando che l'assemblea potesse, direttamente o indirettamente, formalizzare la cessata funzione. Se la funzione di lavatoio del locale cessa, non ci sarebbe più alcun uso della cosa da rendere incomodo e la divisione diverrebbe possibile proprio in osservanza dello stesso art. 1119.
Il link che segnali è sicuramente utile e interessante, ma fa riferimento solo alla vendita del 100% del locale comune, non prendendo minimamente in considerazione la possibilità di vendita parziale. Una vendita che, come visto sopra, è (almeno teoricamente) possibile.

Sempre premesso che si possa formalizzare o dimostrare la decadenza della funzione del locale comune, viene a cadere anche il limite previsto dall'art 1120 rigurdo l'uso e il godimento...
D'altra parte è lo stesso art. 1120 che sancisce la maggioranza dei 2/3 dell'assemblea per decidere innovazioni "dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni".
Nel caso si volesse trasformare il lavatoio in spazi di deposito o cantine da assegnare proporzionalmente ai proprietari, credo sarebbe facile dimostrare che queste consentano un rendimento maggiore di un locale abbandonato... Il problema, quindi, torna a essere quello esposto sopra: una volta definito il quantitativo di spazio da assegnare al singolo proprietario (vuoi disegnando una striscia in terra che lo delimiti o tirando su un tramezzo di cartone), come fai a decidere DOVE metterlo?

Qui, ovviamente, stiamo giocando a fare l'avvocato del diavolo e il caso esposto non risolverebbe il MIO problema neanche se tutto andasse nel migliore dei modi.
Tuttavia non puoi negare che, accettate le premesse, norme alla mano ci sia una logica alla quale molti avvocati potrebbero attaccarsi senza problemi!
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Ah, non c'è niente di meglio del codice civile italiano se ci si diverte a cavillare... Sarà perché non c'è un articolo che vada daccordo al 100% con gli altri?:D

L'art. 1103 recita: "Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota". Non si pongono limiti alla cessione. La sentenza della CdC che ho citato sopra non fa che confermare la possibilità di cedere la propria quota di proprietà. Ne l'uno, ne l'altro entrano nel merito di cosa accade dopo la vendita, ne pongono limiti ex ante...
Bhe vedi una cosa, l'art. 1103 cc vale nella comunione e qui si tratta di condominio, quindi valgono sia l'art 1119 che l'art 1120 cc, comunque se proprio a te interessa acquistare (non godere dell'uso come intende l'art 1103 cc) questo lavatoio, prova ad andare da un notaio con solo una parte dei condomini (non tutti) e vedi cosa ti dice.
Praticamente sono due cose differenti il godimento (che già lo hai) e la proprietà
 

ergobbo

Membro Attivo
Uhmmm:???:
Mi spiace contraddirti, ma nel caso in questione il 1119 e il 1120 c'entrano poco o niente. L'articolo che stabilisce inequivocabilmente l'unanimità per l'alienazione di un bene condominiale è il 1108:

- Art. 1108 Innovazioni e altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione
[...]
E’ necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni.
[...]



Tutta l'ipotesi era costruita sul presupposto che non essendo mai stato istituito un condominio formale, non essendoci alcun regolamento condominiale che definisca le parti comuni e la loro funzione e non esistendo neanche una tabella millesimale ufficaile, a voler spaccare il capello in 4 fosse applicabile per i diritti reali il 1103.
Ho già chiarito che nel mio caso non sarebbe comunque applicabile, ergo trattasi di puro esercizio mentale!:D
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Tutta l'ipotesi era costruita sul presupposto che non essendo mai stato istituito un condominio formale, non essendoci alcun regolamento condominiale che definisca le parti comuni e la loro funzione e non esistendo neanche una tabella millesimale ufficaile, a voler spaccare il capello in 4 fosse applicabile per i diritti reali il 1103.
Scusami, ma spiace contraddire te e la tua ipotesi che non regge, infatti il condominio non si deve "costituire" di fatto con qualche atto, ma nasce spontaneo quando esistono delle parti comuni tra proprietari (p.es. il lavatoio come in questo caso, oppure il tetto, le scale, i muri maestri ecc ecc), ci sono infatti diverse Sentenze a prova di quanto dico;

La nascita di un condominio infatti non postula un formale atto costitutivo, ma si verifica pleno jure con la costruzione sul suolo comune o con il frazionamento da parte dell’unico proprietario pro indiviso di un edificio, i cui piani o porzioni di piano vengano attribuiti a due o più soggetti, in proprietà esclusiva (Cass. 78/4769). Ciò è vero anche ove si consideri che in caso di frazionamento della proprietà di un edificio a seguito del trasferimento dell’originario unico proprietario ad altri soggetti di alcune unità immobiliari, si determina una situazione di condominio di quelle parti del fabbricato che, per ubicazione e struttura, siano – in tal momento – destinate all’uso comune o a soddisfare esigenze generali e fondamentali del condominio stesso (Cass. 87/3671).

e nulla importa che non sia stato mai nominato un amministratore, infatti si nomina da quando i condomini sono superiori a 4 unità (vedi art. 1129 cc), e neppure il regolamento, questo infatti si redige se sono più di 10 (vedi art. 1138 cc), per cui vale per il condominio l'art. 1119 e 1120 cc
 

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