Salve. Come penso sia noto, il 2 aprile 2015 è entrato in vigore il D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 che introduce nell'ordinamento penale italiano un nuovo istituto giuridico: la non punibilità per particolare tenuità dell’offesa. Supponiamo allora che un amministratore di condominio gonfi il consuntivo di un dato esercizio con un importo, diciamo, di 2.000 euro e che in conseguenza ogni condòmino vada a pagare 10 euro in più del dovuto. La domanda è: la tenuità del fatto viene esaminata sulla base dell'importo gonfiato (2.000 euro) o sulla base dell'impatto su ogni condòmino (10 euro).
Grazie per le risposte.
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