cec

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No non rientrerebbe nei lavori edilizi liberi.
Tratto dal link che ho postato sopra gli interventi edilizi liberi sono:

Non servirà più nessuna comunicazione, permesso o segnalazione, e quindi sono attività edilizia libera, per i seguenti interventi:

– opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, comprese le intercapedini interrate e non accessibili, le vasche di raccolta delle acque, i locali tombati;
– installazione di pannelli solari e fotovoltaici per gli edifici, al fuori dei centri storici;
– aree ludiche senza fini di lucro;
– elementi di arredo delle aree pertinenziali;
– gli interventi di manutenzione ordinaria;
– gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
– gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterano la sagoma dell’edificio;
– le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico (tranne le attività di ricerca di idrocarburi) eseguite in aree esterne al centro edificato;
– i movimenti di terra pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, anche gli interventi su impianti idraulici agrari;
– le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
– le opere che soddisfano esigenze contingenti e temporanee, e che vengono rimosse al massimo entro novanta giorni dalla fine della necessità, diventano edilizia libera ma conservano un obbligo di comunicazione inizio lavori (una sorta di Cil).

L'elemento di arredo di un area pertinenziale non è un pergolato in ferro, l'arredo è un qualcosa di sovrappiù (un muretto dove ci appoggi il barbecue potrebbe anche essere un arredo), ma senza la copertura in ferro non avresti neppure il pergolato, per cui è necessaria per avere tale funzione.
Su questo non sono convinta: gli elementi di arredo delle aree pertinenziali hanno queste caretteristiche: è montata in un'area pertinenenziale alla mia abitazione, non è in alcun modo riconducibile ad una nuova costruzione ed è assente di copertura stabile, (vedi anche questa descrizione che avevo già trovato in una sentenza del TAR: qualora il pergolato sia costituito da una struttura leggera facilmente amovibile perché priva di fondamenta e destinato al riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni non è richiesto il permesso di costruire).
 

cec

Membro Attivo
Proprietario Casa
non è detto che stiano procedendo ad un acertamento, anche perchè sarebbe di competenza comunale
... purtroppo nella mia provincia essa ha funzioni di vigilanza e, all’occorrenza, potere sostitutivo sui Comuni in materia urbanistico - edilizia ...
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Su questo non sono convinta: gli elementi di arredo delle aree pertinenziali hanno queste caretteristiche: è montata in un'area pertinenenziale alla mia abitazione, non è in alcun modo riconducibile ad una nuova costruzione ed è assente di copertura stabile, (vedi anche questa descrizione che avevo già trovato in una sentenza del TAR: qualora il pergolato sia costituito da una struttura leggera facilmente amovibile perché priva di fondamenta e destinato al riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni non è richiesto il permesso di costruire).
Centra poco la copertura stabile, anche perchè le normative nazioanali del 2016 (posteriori alla sentenza TAR che è del 2014) sono molto molto chiare, non lasciano più tanto spazio ad interpretazioni.
Quella struttura solo se fosse provvisoria avresti la possibilità di mantenerla (e c'è scritto) ma essendo una struttura che difficilmente rimuoverai (proprio perchè funge da copertura) ecco che non è più provvisoria.

Quella sentenza era nata proprio perchè vi era un buco normativo nel 2014, che nel 2016 è stato colmato con la nuova legislazione.
Negli aggiornamenti normativi di solito vengono analizzate anche le precedenti sentenze onde evitare di creare normative che possano in futuro essere impugnate in quanto lesive dei diritti costituzionalmente riconosciuti.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Non credo che l'opera rientri in un opera provvisoria da rimuovere entro i 90 giorni perchè è uno dei requisiti linkati sopra, ecco perchè parlo di obbligo di permesso:

le opere che soddisfano esigenze contingenti e temporanee, e che vengono rimosse al massimo entro novanta giorni dalla fine della necessità, diventano edilizia libera ma conservano un obbligo di comunicazione inizio lavori (una sorta di Cil).
 

griz

Membro Storico
Professionista
entro novanta giorni dalla fine della necessità
su qui ci si può giocare, una struttura in ferro assemblata con le viti con sopra una copertura leggera come sembra sia quella in oggetto, può rientrare tra queste strutture fattibili, poi ci si può discutere ma lo spazio non mi sembra poi molto
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
su qui ci si può giocare, una struttura in ferro assemblata con le viti con sopra una copertura leggera come sembra sia quella in oggetto, può rientrare tra queste strutture fattibili, poi ci si può discutere ma lo spazio non mi sembra poi molto
Non so quanto si possa giocare su ciò.
Dimostrare che un pergola in ferro ha esaurito la sua necessità dopo 90 giorni mi pare abbastanza poco plausibile.

a mio avviso queste regole di temporaneità sono nate per quelle situazioni veramente temporanee:
- Le balere dei carnevali
- Le impalcature che vengono realizzate ad esempio per proteggere i pentoloni dei fagioli (sempre per il carnevale)
- i palchi usati per i concerti

Queste sono strutture veramente temporanee che in passato hanno creato non pochi problemi e necessitavano comunque di essere inquadrati in qualche modo.
Ma una pergola è un qualcosa di molto diverso da queste situazioni!
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Tanto per fare alcuni esempi per cui era necessario inquadrare le opere veramente provvisorie:
Comune e Pro Loco a processo per la cantante ferita dalle luci

Oppure per i palchi:Laura Pausini, 7 a processo per il crollo del palco in cui morì Matteo Armellini

Oltre ad aggiornare la sicurezza con il Decreto Palchi (necessario per evitare questi incidenti), è necessario anche inquadrare a livello urbanistico il perchè è stato dato l'assenso a tali strutture.
Ecco perchè è giusto avere un corretto inquadramento di cosa sia realmente "provvisorio" da cosa no.
Tenendo anche in considerazione che ANCHE IL PROVVISORIO NECESSITA DI CIL ad oggi!
 

griz

Membro Storico
Professionista
Non so quanto si possa giocare su ciò.
Dimostrare che un pergola in ferro ha esaurito la sua necessità dopo 90 giorni mi pare abbastanza poco plausibile.
io leggo che va tolta entro 90 giorni dalla fine necessità cioè da quando finisci di usarla, la necessità può essere anche 2 anni (interpreto)
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
io leggo che va tolta entro 90 giorni dalla fine necessità cioè da quando finisci di usarla, la necessità può essere anche 2 anni (interpreto)
Assolutamente si, ma diventa difficile motivare una Pergola in ferro come necessaria per 2 anni e poi non più !
Tu in un caso del genere come ti muoveresti?
 

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