Il notaio dovrebbe sapere che:
in tema di imposta di registro, in caso di scioglimento della comunione ereditaria mediante assegnazione dei beni in natura e versamento di conguagli in denaro, ove i coeredi abbiano ricevuto il valore delle rispettive quote, si applica l'aliquota degli atti di divisione (1%) e non l'aliquota degli atti traslativi. I conguagli superiori al 5% del valore della quota di diritto, ancorché attuati mediante accollo di debiti della comunione, sono soggetti con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per l'eccedenza (e indipendentemente dal concreto versamento del conguaglio).
Dovranno essere corrisposte le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.