I terreni edificabili (anche se provenienti da successione o donazione)se ceduti devono essere sempre ed in ogni caso assoggettati a tassazione della eventuale plusvalenza (evidentemente se c'è plusvalenza)
La plusvalenza che viene a determinarsi in seguito alla cessione di un terreno edificabile và calcolata detraendo dal prezzo incassato il costo riconosciuto:
-che in caso di acquisto a titolo oneroso è pari al prezzo pagato aumentato di ogni altro costo inerente e rivalutato ai fini Istat ( imposte sostenute a monte , la parcella del notaio, gli oneri di urbanizzazione, le spese tecniche da geometra e tutte quelle direttamente riferibile a quella porzione di terreno che si intende porre in vendita.)
-che in caso di acquisizione a titolo gratuito il valore dichiarato nella denuncia di successione o atto di donazione aumentato di ogni altro costo come sopra e rivalutato in base all'indice Istat
-che in caso di RIVALUTAZIONE è pari al valore di perizia aumentato delle spese del perito e dell'imposta di rivalutazione- 4%- aumentato delle spese come sopra, sostenute dal giorno di riferimento della perizia (secondo una mia cauta interpretazione )
La plusvalenza deve essere dichiarata nel mod.730 o Unico ed è soggetta a tassazione separata (media IRPEF del biennio precedente) a meno che il dichiarante non opti per la tassazione ordinaria .
Non è piu' prevista la possibilità di applicare l'imposta sostitutita del 20%