basty

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Mi piacerebbe aprire in 3D apposito: ma non sarei capace a riprendere i vari spunti, quindi mi permetta la postante questa mia intrusione e richiesta di precisazioni meno ermetiche.

Avrei capito in generale, raccogliendo le risposte date sopra, che:

1) un atto di vendita tramite scrittura privata è valido per i sottoscrittori ed aventi causa, ma non è opponibile a terzi se non trascritta.
2) essendo deceduti alcuni firmatari non può più essere trascritta. (Gianco)
3) si può regolarizzare l'intestazione con una dichiarazione di successione e successiva trascrizione (della DS?) (Gianco) ; mi chiederei allora perchè dopo una DS occorra una accettazione dell'eredità per regolarizzare la continuità delle trascrizioni.
4) Non sarebbe necessario avvalersi della usucapione.

Errori?
 

Nemesis

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si può regolarizzare l'intestazione con una dichiarazione di successione e successiva trascrizione (della DS?)
No. La dichiarazione di successione viene trascritta (d'ufficio) soltanto per rendere nota la presenza degli immobili nel compendio ereditario per il quale si sono pagate le imposte/tasse/diritti previsti. La qualità di erede si acquista con l'accettazione (dell'eredità). Non con la presentazione della dichiarazione di successione, né con la sua trascrizione.
Quella trascrizione non può mai ritenersi sostitutiva della trascrizione dell'accettazione dell'eredità (anche tacita), la sola che possa assicurare la continuità delle trascrizioni degli acquisti mortis causa.
 

basty

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@Gianco: In sostanza ritieni che per la nostra postante sia sufficiente presentare la D.S. e voltura relativa per avere un titolo valido per vendere a terzi? (salvo opposizione di chi avesse rivendicazioni in merito?).
Per ulteriore perfezionamento (vedi @Nemesis) un notaio potrebbe fare un documento che confermi la accettazione (tacita o meno) della eredità, visto che
.... quella scrittura privata è un atto immediatamente traslativo della proprietà.
?
 

Nemesis

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Proprietario Casa
sia sufficiente presentare la D.S. e voltura relativa per avere un titolo valido per vendere a terzi?
Né la prima (la dichiarazione di successione) né la seconda (la voltura catastale) costituiscono una prova della proprietà. La titolarità (o intestazione) catastale del bene rappresenta solo una presunzione di effettiva titolarità, priva di efficacia costitutiva o probatoria della stessa, con l'eccezione del territorio ove vige il sistema catastale tavolare.
 

basty

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Né la prima (la dichiarazione di successione) né la seconda (la voltura catastale) costituiscono una prova della proprietà. La titolarità (o intestazione) catastale del bene rappresenta solo una presunzione di effettiva titolarità, priva di efficacia costitutiva o probatoria della stessa, con l'eccezione del territorio ove vige il sistema catastale tavolare.
Lo supponevo: quindi non mi spiego il significato pratico della affermazione di Gianco, che tu non hai commentato:
Dalle mie parti si omette l'atto pubblico e si regolarizza l'intestazione con una dichiarazione di successione e sua trascrizione.
 

Gianco

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Confermo dopo la dichiarazione di successione uno ha titolo per stipulare l'atto pubblico, salvo opposizione di chi ritiene di essere stato spogliato di un suo diritto, da dimostrare.
 

Antonio Abiuso

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D'accordissimo @Nemesis sulla puntualità di tale regola; ma la mia 'opinione' (circa una eventuale azione di rilascio impostata sulla premessa della qualità d'erede del procedente addotta in base all' 'autocertificazione') traeva spunto dalla giurisprudenza più accreditata in materia anche nel campo propriamente civile, secondo la quale (Cass. S.U. n.12065/14) il giudice non è tenuto ad applicare pedissequamente detta regola ma di fronte ad una eccepita invalidità dell'atto notorio è chiamato a indagare caso per caso se dal coacervo degli altri elementi accertativi della qualità d'erede poi forniti nel processo questa può così venirvi ritenuta aliunde assodata. In sostanza, a detta del S.C., il convenuto che la eccepisce ha pure l'onere di dimostrare la specificità della contestazione in contrapposto a quella di tale atto che potrebbe venir ritenuta più fondata nel convincimento del giudice. Da qui il mio ragionamento: posto che l'ipotizzata causa, in alternativa, d'usucapione ha tempi e costi analoghi (se non superiori) a quella di sloggio per illecita occupazione del terreno in oggetto, varrebbe la pena di tentare questa seconda iniziativa. Potrebbe anche darsi che di fronte al rischio di perdere una causa incentrata solo su tale contestazione (piuttosto che opporvi invece una sua acquisita proprietà per usucapione) l'occupante tralasci dal l'eccepire la carenza di legittimazione attiva della controparte nell'azione di sloggio.
Ma, mi ripeto, questa mia resta una semplice opinione, nel rispetto sempre delle.... contrarie.
 

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