Gennaro Minicucci

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La nipote di un condomino alla morte dello zio prende possesso dell'appartamento avendo ricevuto in eredità la disponibile dello zio. I germani ugualmente eredi esigono la loro parte dell'appartamento e rivolgendosi al giudice legalmente ottengono ragione. Ora la sola nipote, abitante regolarmente con la sua famiglia l'appartamento, può rappresentare il condomino nelle riunioni condominiali? Come tra l'altro, dalla dipartita dello zio, partecipa con il 50% dei millesimi, mentre i germani con i rimanenti 50% non si sono mai presentati; ora dovendo passare dal riscaldamento generalizzato a quello individuale ed essendo necessaria l'unanimità per la dismissione, è sufficiente il parere della sola nipote o occorre quello di tutti gli eredi?
 
All'assemblea devono essere convocati tutti i comproprietari, però uno solo sarà il rappresentante e voterà a nome di tutti, se non si mettono d'accordo provvederà il Presidente per estrazione a sorte.

Disp. att. del cc Art. 67
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Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che e' designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente.
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In tema di assemblea di condominio, l’art. 67 att. c.c. – il quale dispone che qualora un piano o porzione di piano dell’edificio appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto ad un solo rappresentante – non autorizza a ritenere che per la valida costituzione dell’assemblea sia sufficiente la convocazione di uno solo dei comproprietari pro indiviso, essendo invece necessario che essi siano tutti avvertiti al fine di indicare quale di essi li rappresenterà nell’assemblea; la prova della valida convocazione di uno dei proprietari pro indiviso – in considerazione del fatto che ai sensi dell’art. 1136, sesto comma c.c. l’invito a partecipare all’assemblea non richiede l’atto scritto ma può essere effettuato con qualsiasi forma o modalità idonea a portarlo a conoscenza del destinatario – può evincersi anche dall’avviso dato ad uno degli altri comproprietari, qualora ricorrano circostanze presuntive, affidate alla valutazione del giudice del merito, tali da far ritenere che quest’ultimo abbia reso edotto l’altro (o gli altri) comproprietari della convocazione medesima, specie quando trattasi di coniugi conviventi non in contrasto di interessi tra di loro.
* Cass. civ., sez. II, 28 luglio 1990, n. 7630, Armenia c. Cilia.
 

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