uva

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- non si pagano dalla data di invio della convalida di sfratto (ex nunc), per le altre locazioni.
Quindi i due tipi di locazione seguono regimi diversi in sede di sfratto.

Se il contratto di locazione commerciale prevede la clausola risolutiva espressa (art. 1456 Codice Civile), i canoni non riscossi non vengono tassati dal momento in cui il locatore si avvale della clausola stessa e risolve il contratto all'Agenzia delle Entrate. Quindi anche prima della convalida di sfratto.
Ne abbiamo parlato in un'apposita discussione:
Art 1456 Risoluzione Espressa | propit.it - Forum per la Casa
 
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J

jac1.0

Ospite
Ma allora perché si distingue, ai fini della tassazione in ambito sfratto, una locazione abitativa da una non abitativa, ad es. commerciale? Chiedo lumi!
 

Nemesis

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non si distinguono, sono alla stessa stregua uno vale l'altro per la tassazione
Per le sole locazioni di immobili a uso abitativo, l’art. 8, comma 5, della legge n. 431/1998, introducendo due nuovi periodi all’art. 23, comma 1 del TUIR (l'attuale art. 26), ha stabilito che i relativi canoni, se non percepiti, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del locatore dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.
Di conseguenza, detti canoni non devono essere riportati nella relativa dichiarazione dei redditi se, entro il termine di presentazione della stessa, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità e, nel caso in cui il giudice confermi la morosità del locatario anche per i periodi precedenti il provvedimento giurisdizionale, al locatore è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari alle imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti.
Come precisato nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 150 del 1999, la disposizione, limitata ai soli immobili concessi in locazione a uso abitativo, deroga al principio generale di imputazione dei redditi fondiari in quanto esclude dal reddito i canoni che non sono stati percepiti a condizione che lo stato di morosità del conduttore risulti da un accertamento giudiziale il cui procedimento abbia avuto termine.
Per le locazioni di immobili non abitativi il legislatore non ha previsto una disposizione analoga. Ne consegue che:
- il relativo canone, ancorché non percepito, va comunque dichiarato, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione, fino a quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto medesimo;
- le imposte assolte sui canoni dichiarati e non riscossi non potranno essere recuperate.
 
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adimecasa

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Professionista
brava, e che reddito c'è se non incassi come fai a pagare le tasse, con quale rendite? questo il legislatore non ha compreso, forse prima di far compilare il modello unico, sarebbe opportuno andare a fare qualche rapina
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Sulla discussione relativa alla clausola di risoluzione espressa iniziata da Key, citavo un articolo pubblicato sul Sole il 26/1/2015 circa una pronuncia della Ctp di Forlì che conclude testualmente: "Agli immobili a uso commerciale devono estendersi i principi connessi all'omessa corresponsione dei canoni relativi agli immobili abitativi. Non ricorrono, infatti, valide ragioni per diversificare il trattamento delle due ipotesi quando sia provata la fine del rapporto contrattuale, che rappresenta il presupposto per il pagamento del canone".
A mio parere, se il proprietario di un immobile commerciale inserisce nel contratto questa clausola di risoluzione espressa e se ne avvale appena il conduttore è inadempiente (ad esempio per morosità anche solo di un canone), in quel momento può risolvere il contratto all'Agenzia delle Entrate. E quando il contratto è risolto "il riferimento al contratto locativo non sarà più praticabile" quindi i canoni non riscossi non si devono dichiarare, anche se il giudice non ha ancora convalidato lo sfratto per morosità.
Spero che la mia interpretazione sia corretta!
 

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