Gugli

Membro Attivo
Uno dei due comproprietari (A) incarica un agente immobiliare per la vendita della casa visto che l'altro (B) vive fuori città ma è d'accordo per la vendita e per l'incarico all'agenzia.
Trovato l'acquirente il tecnico della parte venditrice riscontra una difformità che riguarda la realizzazione
di due pareti con apertura in muratura portante che necessita di sanatoria in tempi non prevedibili per il
Comune visto che è capitato di dover aspettare anche un anno ... !!!
Gli acquirenti hanno fretta di acquistare per lasciare la casa che occupano con contratto scaduto ma sono disposti ad attendere.
L'agente immobiliare in questo caso viste le lungaggini avrebbe diritto alla provvigione anche se la parte venditrice si rifiuta di sottoscrivere la proposta di acquisto dell'agenzia per timore che il Comune rilasci la sanatoria in tempi biblici e dover incorrere in risarcimenti come la caparra confirmatoria ma anche perchè ora si vorrebbe ritirare dalla vendita ???
 
Fintanto che non è firmato un preliminare (od una proposta) non si può parlare di vendita effettuata.
All'intermediario non spetta alcuna provvigione salvo che nel "mandato" si fosse previsto diversamente.
 
Grazie per la risposta ...
Ecco perchè l'agente immobiliare insiste per far incontrare le parti anche solo per fare una "chiaccherata"dice l'agente, (salvo poi somministrare un impegno a vendere con la scusa di cristallizzare la cifra) tanto, a suo dire, non vincola nessuno ed è eventualmente un accordo nullo (sue parole). Si ma intanto scatta il diritto alla provvigione ...
 
L'agente immobiliare in questo caso viste le lungaggini avrebbe diritto alla provvigione anche se la parte venditrice si rifiuta di sottoscrivere la proposta di acquisto dell'agenzia per timore che il Comune rilasci la sanatoria in tempi biblici e dover incorrere in risarcimenti come la caparra confirmatoria ma anche perchè ora si vorrebbe ritirare dalla vendita ???
Sono due aspetti diversi:
-proposta :senza l’accettazione di una proposta di acquisto l’agente non ha diritto alle provvigioni ( a meno che la proposta non accettata sia uguale alla richiesta, se nell’incarico è prevista una penale per questa fattispecie).
- ritiro dalla vendita : in questa situazione ritirare l’immobile dalla vendita in attesa di sanatoria può essere saggio, ma anche in questo caso l’agente può aver diritto ad una penale, se prevista, o al pagamento delle spese da lui sostenute,per l’espletamento dell’incarico.
Questa vicenda è la prova che sarebbe meglio verificare là conformità urbanistica e catastale prima di mettere in vendita un immobile.

Fintanto che non è firmato un preliminare (od una proposta) non si può parlare di vendita effettuata.
A rigor di logica, fino al rogito non si può parlare di vendita effettuata...;)
 
A rigor di logica, fino al rogito non si può parlare di vendita effettuata...;)

Se ho scritto tale equivalenza è perché esiste giurisprudenza di merito.
Aver firmato un preliminare (o accettato una Proposta) imoegna le parti con tutte le possibili rivalse se qualcuno si ritira.
 
Sono due aspetti diversi:
-proposta :senza l’accettazione di una proposta di acquisto l’agente non ha diritto alle provvigioni ( a meno che la proposta non accettata sia uguale alla richiesta, se nell’incarico è prevista una penale per questa fattispecie).

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... la proposta è uguale alla richiesta e l'incarico è verbale senza penali.
 
Se ho scritto tale equivalenza è perché esiste giurisprudenza di merito.
Aver firmato un preliminare (o accettato una Proposta) imoegna le parti con tutte le possibili rivalse se qualcuno si ritira.
Perlopiù dopo il contratto preliminare si arriva a rogito,perfortuna (nella mia esperienza personale sempre) .
Ma , domanda : prima del rogito tu diresti tranquillamente di aver venduto ?

So che tu sai perfettamente come funziona , ma non credo sia giusto dire cose che potrebbero trarre in inganno chi legge , creando false aspettative o certezze in chi sta vendendo/comprando.
 
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice ed è sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso e articolato nel tempo, la "messa in relazione" delle stesse costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto. Anche la semplice attività del reperimento e indicazione dell'altro contraente, o la segnalazione dell'affare, una volta che l'affare è concluso, legittima il diritto alla provvigione.
 
Beh...se un compratore cambiasse idea dopo avermi firmato un preliminare (o mandato proposta) e dato una "normale" caparra ...nessun problema a liquidare il mediatore senza contare che potrei rivalermi ulteriormente sul "presunto" compratore.
 
... la proposta è uguale alla richiesta e l'incarico è verbale senza penali.
Formalmente non ha diritto alle provvigioni, però non si può far finta che non abbia raggiunto l'obiettivo che gli avevate posto.
quindi forse potreste riconoscergli qualcosa, o, meglio ancora, accordarvi che gli darete di nuovo l'immobile da vendere non appena risolti gli abusi edilizi.
 

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