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Salve. Come annunciato dalla stampa, da novembre è disponibile sulle visure catastali il dato (meglio, i dati) della superficie catastale (totale e coperta) di ogni immobile. E' stato anche detto che uno di questi due dati è utile per la determinazione della TARI. A me però risulta che la TARI viene calcolata dal Comune a partire (oltre che dal numero degli abitanti) dalla superficie calpestabile e non da quella catastale. E allora come si conciliano le due cose, visura e TARI? Grazie.
 
A me però risulta che la TARI viene calcolata dal Comune a partire (oltre che dal numero degli abitanti) dalla superficie calpestabile e non da quella catastale.
In base a quale norma ti risulta questo?
Lo chiedo perché il mio Comune (Torino) adotta il seguente criterio:

"Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie imponibile è determinata in misura pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138." (Dal sito del Comune)
 
In base a quale norma ti risulta questo?
Art. 1, comma 646 della legge n. 147/2013:
Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Dal successivo comma 647:
[...] Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
 
La superficie catastale sarà usata dai comuni che prevedono l'applicazione della tari con tale criterio e per quelle dicui non dispongono la superficie calcolata secondo il loro regolamento. E' compito del cittadino presentare eventualmente una planimetria con misure e calcoli.
 
Quindi ci saranno casi in cui il Comune inserirà nei conteggi la superficie catastale coperta cancellando la superficie dichiarata in sede contrattuale (iscrizione)?
 

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