vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
se esiste un impianto depuratore comunale o consorziale che sia, le fosse biologiche dovrebbero venire man mano eliminate ma la tassa è dovuta
la tassa è dovuta quando si è collegati; però se la fognatura non ha il depuratore non si dovrebbe pagare la depurazione. Oppure non si è collegati alla fognatura perché non c'é e l'impianto autonomo di smaltimento non è stato approvato dal Comune/Regione e controllato dall'Arpa.

Aggiungo dal Regolamento dell'ATO-"Veronese"
Quando l’Utenza viene allacciata alla fognatura dotata di impianto di depurazione terminale o comunque esista l’obbligo di allaccio, è vietato l’uso di pozzi neri, fosse biologiche e vasche Imhoff, che comportino la sosta prolungata delle acque reflue, nonché ogni sistema di dispersione. Pertanto tali manufatti dovranno essere opportunamente esclusi dalle nuove opere di scarico e messi fuori servizio previo svuotamento, pulizia, disinfezione e demolizione ovvero riempiendoli con idoneo materiale inerte costipato.
Ai titolari di scarichi di acque reflue domestiche, o assimilabili alle domestiche sprovvisti di idoneo strumento di misura della portata scaricata, allacciati al pubblico acquedotto l’addebito dei costi dei servizi di fognatura e di depurazione è effettuato nella fattura di consumo dell’acqua potabile sulla totalità dei metri cubi prelevati.
Ai titolari di scarichi di acque reflue domestiche, o assimilabili alle domestiche sprovvisti di idoneo strumento di misura della portata scaricata,che hanno un approvvigionamento idrico autonomo l’addebito è effettuato con apposita fattura emessa sulla base dell’autodenuncia annuale di cui all’ art. 14 del presente Regolamento e/o degli eventuali accertamenti eseguiti dal Gestore.
Nel caso di mancata autodenuncia annuale, di cui all’ Art. 14 del presente Regolamento, o nel caso sia accertata la mancanza dello strumento di misura, il Gestore provvederà all’ addebito in via presuntiva di una quantità prelevata pari a 92 mc/anno, ossia 250 l/giorno, pro capite per gli scarichi domestici. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali, di acque meteoriche o di acque reflue assimilabili alle domestiche la quantità scaricata sarà quantificata dal Gestore.
 

griz

Membro Storico
Professionista
Aggiungo dal Regolamento dell'ATO-"Veronese"
Quando l’Utenza viene allacciata alla fognatura dotata di impianto di depurazione terminale o comunque esista l’obbligo di allaccio, è vietato l’uso di pozzi neri, fosse biologiche e vasche Imhoff, che comportino la sosta prolungata delle acque reflue, nonché ogni sistema di dispersione. Pertanto tali manufatti dovranno essere opportunamente esclusi dalle nuove opere di scarico e messi fuori servizio previo svuotamento, pulizia, disinfezione e demolizione ovvero riempiendoli con idoneo materiale inerte costipato.
corretto!
rimane il fatto che quando esiste un sistema di fognature con fosse biologiche e fognatura comunale e viene costruito il depuratore, forzatamente c'è un tempo nel quale gli impianti e le condutture si adeguino.
Faccio un esempio: nel mio comune e nei comuni limitrofi esiste da sempre una rete fognaria, per collegarsi i comuni obbligavano a realizzare la fossa IMHOFF, costruito il depuratore si è appurato che gli scarichi fognari collegati erano trpppo puliti per poter attivare la necessaria flora batterica che permetta al depuratore di funzionare; si è iniziato qiundi ad eliminare le fosse settiche e collegare gli scarici domestici direttamente però poi si è rilevato che le condotte fognarie esistenti non erano tutte adatte a ricevere e gestire lo scarico sporco quindi in alcune zone si poteva elminare la fossa settica, in altre no e in queste anche i nuovi insediamenti dovevano averla, piano piano le fognature si stanno adeguando e tutti pagano la tassa di depurazione. Quindi si tratta di stabilire la situazione nella quale si trova il condominio del postante e dire a priori che se l'impianto è dotato di fossa biologica non si deve la tassa di depurazione non è corertto
 

Paolo1412

Membro Attivo
Proprietario Casa
grazie ancora: preciso per chi potrebbe essere interessato. Dalla mia via non passa la fognatura (è distante 60/70m, in una via più grande). Andare in comune per verificare un permesso richiesto (non ero io il proprietario) più di 50 anni fa...; basti ricordare che alcuni anni fa sono andato ai servizi tecnici del mio comune per definire una volta per tutte (probabilmente credevo ancora in Babbo Natale) se il marciapiede antistante il nostro condominio fosse proprietà privata o comunale. Per farla breve (e dopo tante, troppe volte andato di persona, telefonato ecc.) la conclusione è stata: non ci sono le mappe catastali così accurate, quindi non sapendo chi è responsabile della manutenzione del marciapiede (perchè in fondo il problema stava tutto li), lo stesso doveva ritenersi di proprietà condominiale.
Pagherò (perchè gli altri due condomini credo non siano mai posti la domanda), anzi pagheremo tranquillamente i ns. 10 euro (diviso 3) ogni bolletta, visto che se ci mettono la voce posso presumere anch'io che sia tutto a posto. Altrimenti lascerò ad altri l'onore (leggasi onere) di dimostrare il contrario.
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
da: Il marciapiede è una pertinenza d’esercizio della strada (articolo 24 del codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285), che ne costituisce parte integrante, e perciò si presume di proprietà dell’ente proprietario della strada
Il marciapiede è una pertinenza d'esercizio della strada (articolo 24 del codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285), che ne costituisce parte integrante, e perciò si presume di proprietà dell'ente proprietario della strada.
Ciò vale anche in ambito urbano, pertanto chi deve manutentare il marciapiede è il Comune.
 

griz

Membro Storico
Professionista
se casa tua non è collegata alla fognatura non devi la tassa di depurazione, poi se per evitare la discussione la paghi comunque, non è una gran cifra. Le mappe catastali non potranno mai definire la proprietà del marciapiede ma se la strada è comunale lo è anche il marciapiede
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
No discuto che il marciapiede sia di proprietà comunale come la strada: ma ci sono anche situazioni dove la casa è stata costruita arretrata rispetto alla linea marciapiede, e l'area frontale risultante , non dismessa dai proprietari: in questo caso, non tutta la superficie potrebbe essere considerata marciapiede.
 

griz

Membro Storico
Professionista
ma questa situazione come la verifico? o è solo una possibilità?
individuare il marciapiede sulla mappa catastale è impossibile, spesso si trova un allargamento stradale che invade il mappale ma è oggetto di un'azione arbitraria del comune che ha praticamente preso possesso di una striscia e in questo caso sicuramente non potrà ritenersi vostra, se poi sono trasscorsi 20 anni ormai è di chi l'ha occupata (comune). In conclusione: è molto improbabile che il marciapiede sia di vostra proprietà
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
poi sono trasscorsi 20 anni ormai è di chi l'ha occupata (comune).
Ovviamente finisce così: ne so qualcosa.

Ma se uno avesse l'avvocato in casa, non sarebbe scontato.

La P.A. non può mai "usucapire": in caso di contestazione documentata potrà solo espropriare, e risarcire. E non si tratterebbe di terreno "incolto produttivo" indennizzabile con 4 soldi.
 

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