SALERNO DA BERE

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buonasera a tutti ,abito in un condominio dove al piano terreno ci sono dei negozi i quali utilizzano gli scarichi di acque bianche e nere comuni al palazzo e per questo gli tocca pagare nei millesimi di appartenenza delle piccole quote condominiali.P
urtroppo per negligenza del vecchio amministratore per quattro anni non ha chiesto
la quota mensile condominiale a nessuno degli affittuari.Habbiamo cambiato amministratore e il nuovo amministratore ha chiesto le quote arretrate a tutti gli affittuari dei negozi, che gli anno risposto che al massimo gli tocca pagare gli ultimi due anni. Vi sarei grato se qualcuno di Voi potesse aiutarmi e darmi delle delucidazioni in merito.Grazie in anticipo e alla prossima.
 
Normalmente si ritiene che la prescrizione per le quote condominiali si prescrive in 5 anni, a proposito vedi questo articolo dell'avvocato Alessandrro Gallucci;
http://condominiale.lavorincasa.it/2010/03/prescrizione-dei-crediti-condominiali/

Comunque le quote vanno richieste ai proprietari/condomini che a loro volta le gireranno agli affittuari, perchè il debitore verso il condominio è sempre il condomino e non l'inquilino.

In tema di spese condominiali non pagate, il debitore è sempre il condomino locatore il quale può comunque rivalersi sul conduttore.
L'amministratore del Condominio, infatti, è legittimato solo nei confronti del proprietario, che è il soggetto tenuto a corrispondere i contributi concernenti i beni e i servizi comuni; il proprietario può pretendere il versamento dall'inquilino che non vi abbia provveduto direttamente, secondo gli accordi convenuti con il contratto di locazione. --- Cassazione civile, Sezione II, 9 dicembre 2009, N. 25781
 
Normalmente si ritiene che la prescrizione per le quote condominiali si prescrive in 5 anni, a proposito vedi questo articolo dell'avvocato Alessandrro Gallucci;
http://condominiale.lavorincasa.it/2010/03/prescrizione-dei-crediti-condominiali/

Comunque le quote vanno richieste ai proprietari/condomini che a loro volta le gireranno agli affittuari, perchè il debitore verso il condominio è sempre il condomino e non l'inquilino.

In tema di spese condominiali non pagate, il debitore è sempre il condomino locatore il quale può comunque rivalersi sul conduttore.
L'amministratore del Condominio, infatti, è legittimato solo nei confronti del proprietario, che è il soggetto tenuto a corrispondere i contributi concernenti i beni e i servizi comuni; il proprietario può pretendere il versamento dall'inquilino che non vi abbia provveduto direttamente, secondo gli accordi convenuti con il contratto di locazione. --- Cassazione civile, Sezione II, 9 dicembre 2009, N. 25781
Concordo:accordo: ed aggiungo un'altra sentenza:

Corte di Cassazione sentenza n. 17619/07.-
Il Condominio non può esigere il pagamento delle spese condominiali direttamente dai conduttori perchè tra “questi ultimi e il Condominio,...., non si instaura alcun rapporto che legittimi l’esercizio di azioni dirette verso gli uni da parte dell’altro”, neppure in quelle ipotesi – come quella esaminata dalla Corte - in cui gli inquilini abbiano sempre provveduto a pagare personalmente e spontaneamente gli oneri condominiali direttamente al condominio, essendo ormai disatteso dalla giurisprudenza l’orientamento teso ad estendere gli obblighi dei condomini a chi si sia comportato come tale (cosiddetto "condòmino apparente").
 

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