Il recesso del locatore non è mai 'libero' come quello dell'inquilino.
In questo thread si parla del recesso anticipato da parte del conduttore.

Bisogna vedere se il contratto cita esplicitamente i motivi dell'Art. 3 della legge 431/98
Nel contratto si richiedono "gravi motivi" per il recesso del conduttore. Il preavviso a suo carico è stato ridotto a 3 mesi:
Il preavviso secondo le indicazioni contrattuali era di tre mesi,
gravi motivi, riportati espressamente nel contratto.
 
Il recesso del locatore non è mai 'libero' come quello dell'inquilino
Anche il recesso del conduttore non è mai libero. Nelle locazioni a uso abitativo, è possibile nelle ipotesi previste dalla legge: ex art. 3, comma 6, della legge n. 431/1998, può recedere in qualsiasi momento dal contratto solamente se esistono gravi motivi, e dandone comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi. Anche nel caso di contratti ex art. 2, comma 3 della stessa legge.
Se esiste clausola contrattuale che deroghi alle condizioni di legge, alle condizioni pattuite.
 
In questo thread si parla del recesso anticipato da parte del conduttore.


Nel contratto si richiedono "gravi motivi" per il recesso del conduttore. Il preavviso a suo carico è stato ridotto a 3 mesi:
Grazie mille per la correzione, uva! Hai perfettamente ragione, nella fretta di analizzare la clausola ho invertito i soggetti: in questo caso il focus è giustamente sul conduttore e non sul locatore.

Il dettaglio della riduzione a 3 mesi per i gravi motivi è fondamentale ed è proprio il tipo di 'particolare' che spesso sfugge se non si analizza il PDF riga per riga. Grazie per aver riportato la discussione sui binari corretti, imparo volentieri dai membri storici del forum! Un saluto.
 
Anche il recesso del conduttore non è mai libero. Nelle locazioni a uso abitativo, è possibile nelle ipotesi previste dalla legge: ex art. 3, comma 6, della legge n. 431/1998, può recedere in qualsiasi momento dal contratto solamente se esistono gravi motivi, e dandone comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi. Anche nel caso di contratti ex art. 2, comma 3 della stessa legge.
Se esiste clausola contrattuale che deroghi alle condizioni di legge, alle condizioni pattuite.
Hai centrato perfettamente il punto, Nemesis, e ti ringrazio per la precisazione tecnica.

Spesso si tende a semplificare dicendo che l'inquilino ha 'più libertà', ma come hai giustamente ricordato, la Legge 431/1998 pone dei paletti molto chiari sia sui 'gravi motivi' che sui termini di preavviso.

È proprio questa complessità — fatta di sottili equilibri tra norme di legge e clausole che possono derogare alle condizioni standard — il motivo per cui è rischioso basarsi su pareri generici. Bisogna sempre analizzare il documento firmato riga per riga per capire quali siano i reali margini di manovra. Grazie per aver alzato il livello della discussione!
 

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