Il preavviso secondo le indicazioni contrattuali era di tre mesi, la disdetta è correttamente datata 31 ottobre ma mi è arrivata il 15 novembre; lascia la casa oggi
Sul piano del buon senso si può anche soprassedere dal contestare le mancate ragioni gravi del conduttore per il recesso anticipato (non si tratta di una disdetta alla scadenza volta a impedire il rinnovo).
L’importante è che tu abbia tutto il tempo necessario per trovare, magari tramite un’agenzia immobiliare, un nuovo inquilino.
Detto questo, è bene, però, che tu chiarisca all’inquilino che il recesso anticipato da un contratto agevolato con preavviso minimo di tre mesi, va inteso come tre mensilità intere, decorrenti dal momento in cui il locatore riceve la raccomandata.
Se il tuo contratto è un agevolato standard, non pasticciato, e riproduce fedelmente il modello ministeriale, la metrica del canone è scandita da un numero di “rate eguali anticipate”, ciascuna con una propria scadenza (di regola entro i primi giorni del mese).
È quindi del tutto irrilevante che la raccomandata sia stata ricevuta il 15 novembre, se il canone è dovuto, ad esempio, entro il giorno 2 del mese: quella è la scadenza che conta.
Non solo. Il fatto che tu abbia ricevuto la raccomandata il 15 novembre non implica affatto che il contratto si estingua automaticamente tre mesi dopo, anzi, il recesso potrebbe produrre effetti anche dopo quattro, cinque mesi o oltre, se la raccomandata non indica una data precisa.
La mensilità non è frazionabile a giorni, salvo espressa clausola contrattuale che preveda il pagamento proporzionale del canone in caso di recesso anticipato, clausola che il contratto-tipo agevolato non contempla.
Ovviamente l’inquilino è libero di liberare l’alloggio anche oggi, 2 febbraio, ma ciò non lo esonera dal pagamento dell’intera mensilità di febbraio.