Lumacone

Membro Attivo
Abbiamo cessato il servizio di portierato ed abbiamo attivato un contratto del servizio di pulizia con una persona fisica titolare di partita IVA. E’ stato deliberato soltanto il contratto di appalto con il lavoratore autonomo, è necessario deliberare anche la revoca del servizio di portierato previsto dal regolamento di condominio contrattuale?
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
la soppressione del servizio di portierato va deliberata in assemblea con la maggioranza degli intervenuti che abbiano almeno 667/1000 qualora il Regolamento di Condominio preveda espressamente la obbligatorietà del servizio di portierato. Se il RdC non prevede espressamente il servizio di portierato ma si limita a normare la sua attività la delibera deve raggiungere la maggioranza degli intervenuti che abbiano almeno 500/1000.
Ovviamente il portiere andrà licenziato. Se invece il portiere è andato in pensione ci si comporta come sopra.
Avendo scelto di appaltare i lavori di pulizia degli ambienti condominiali dovrete redigere il DVR = Documento di Valutazione Rischi
 

Dimaraz

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Proprietario Casa
la soppressione del servizio di portierato va deliberata in assemblea con la maggioranza degli intervenuti che abbiano almeno 667/1000 qualora il Regolamento di Condominio preveda espressamente la obbligatorietà del servizio di portierato.

Giurisprudenzialmente e giuridicamente non mi risulta siano necessari 667/1000 ma la maggioranza ed almeno 500 millesimi

Se poi il contratto fosse scaduti od il portiere si fosse dimesso per sua volontà (pensione, trasferimento ...etc) l'inerzia dell'assemblea ad una nuova nomina non mi risulta sia "contestabile".
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Giurisprudenzialmente e giuridicamente non mi risulta siano necessari 667/1000
posso anche aver letto male ma c'è la sentenza della Cass. 25 marzo 1988, n. 2585 alla quale, ancora di recente, si è conformato il Tribunale di Roma con sent. n. 1657 del 28 gennaio 2016-
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
posso anche aver letto male ma c'è la sentenza della Cass. 25 marzo 1988, n. 2585

Vecchiotta...ormai si è chiarito da tempo che le disposizioni contenute in un RdC Contrattuale che non incidono sui diritti personale sono mere disposizioni "regolamentari" per le quali basta la maggioranza "classica" (50%+1 con almeno 500 millesimi).

Che poi qualche Tribunale si "diverta" a seguire "orbite desuete" ....non è una novità.
 

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