Nemesis

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resta in vigore è la responsabilità solidale retributiva e contributiva nei contratti di appalto e subappalto
Resta in vigore una responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro con l’appaltatore – ed eventuali subappaltatori.
Sono quindi interessati sia i committenti (ndr per cui anche il condominio)
Il condominio, che evidentemente non è un "imprenditore", è interessato solamente se sia "datore di lavoro".
 

Daniele 78

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Il condominio pur non essendo un imprenditore è comunque un COMMITTENTE nel momento in cui appalta lavori o servizi o forniture al suo interno e come tale è soggetto agli obblighi singolo COMMITTENTE privato. È bene ribadirlo. Tra l'altro anche nel decreto 81/08 vi sono obblighi di verifica sui requisiti tecnici oltre che contributivi (Visure camerali o DURC) senza considerare l'obbligo del DUVRI/POS. Occhio che le multe nel decreto 81 sono pesanti.
 

Nemesis

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Il condominio pur non essendo un imprenditore è comunque un COMMITTENTE nel momento in cui appalta lavori o servizi o forniture al suo interno e come tale è soggetto agli obblighi singolo COMMITTENTE privato.
Se esiste un appalto, ex art. 1655 c.c., è ovvio che esista un committente. Quindi anche il condominio lo è.
Non è ovvio invece che operi sempre la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore.
"In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro (*) è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento".

(*) "Datore di lavoro". Non "sostituto d'imposta".
 
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Daniele 78

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Se esiste un appalto, ex art. 1655 c.c., è ovvio che esista un committente. Quindi anche il condominio lo è.
Non è ovvio invece che operi sempre la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore.
"In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro (*) è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento".

(*) "Datore di lavoro". Non "sostituto d'imposta".
Ti ho citato anche il decreto 81/08 perché prevede da parte del Committente controllare i requisiti delle imprese che lavorano. Considera anche questo.
 

Nemesis

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Ti ho citato anche il decreto 81/08 perché prevede da parte del Committente controllare i requisiti delle imprese che lavorano. Considera anche questo.
Attendo di conoscere quale articolo di tale decreto legislativo preveda una responsabilità solidale del condominio committente, per cui sorgerebbe l'obbligo del suo amministratore di acquisire il DURC.
L'unico caso in cui tale decreto prevede una responsabilità solidale, è quello ex art. 26, comma 4, che recita:
"Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi (*), l'imprenditore committente (**) risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici".

(*) cioè, l'art. 29, comma 2 del D. Lgs. n. 276/2003, da me riportato nel precedente intervento.
(**) il condominio non è un imprenditore.
 

Daniele 78

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Attendo di conoscere quale articolo di tale decreto legislativo preveda una responsabilità solidale del condominio committente, per cui sorgerebbe l'obbligo del suo amministratore di acquisire il DURC.
L'unico caso in cui tale decreto prevede una responsabilità solidale, è quello ex art. 26, comma 4, che recita:
"Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi (*), l'imprenditore committente (**) risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici".

(*) cioè, l'art. 29, comma 2 del D. Lgs. n. 276/2003, da me riportato nel precedente intervento.
(**) il condominio non è un imprenditore.
A.S.L. CN1 - Portale dell'azienda sanitaria locale di Cuneo, Mondovì e Savigliano: Obblighi del committente
Eccolo è l'art.90 del decreto 81/2008...sopra hai il link dell' ASL1 di Cuneo che richiede espressamente:
  • la verifica della regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere: il committente è tenuto a verificare che le ditte operanti in cantiere abbiano assolto agli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile. Dovrà inoltre richiedere alle imprese una dichiarazione dell’organico medio annuo distinto per qualifica;
Ovviamente nel nostro caso specifico (il giardiniere) non ci sarà la Cassa Edile nel DURC ma la posizione INPS e INAIL c'è sempre.
E qui parlano di committenza poi ci sono gli obblighi del datore di lavoro e dei dipendenti che sono simili in alcuni punti e diversi in altri.

Altro: è una legge praticamente sconosciuta in condominio occhio però che il Dlgs.81/08 è il testo unico sicurezza sul LAVORO (che non necessariamente è edile). Quindi il giardiniere ci rientra in pieno.

Anche un ufficio è tenuto al rispetto di questo decreto
tant'è vero che anche noi in ufficio abbiamo dovuto fare la valutazione sulla sicurezza del lavoro che già esisteva con la vecchia 626/94 mentre la vecchia normativa sulla sicurezza cantieri (di cui avevo anche fatto il Corso da Coordinatore) era la 494/96.

Sotto cè lo schema sanzionatorio del Dlgs.81/08 e sono botte mica da ridere anche per il COMMITTENTE (c'è pure il penale) comunque basta leggere il PDF sotto.

Le multe che interessano il committente per la violazione dell'art.90 sono a pag.6, buona lettura.
 

Allegati

  • Schema sanzionatorio DLgs 81-08.pdf
    263,5 KB · Visite: 37
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Nemesis

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Eccolo è l'art.90 del decreto 81/2008
È vero. Quindi possiamo concludere che l'amministratore di condominio è tenuto ad acquisire il DURC, poiché è previsto che debba verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore. Ma non perché esista una responsabilità solidale con l'appaltatore per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali e assicurativi. Tale solidarietà esiste nel solo caso del committente imprenditore o datore di lavoro.
Ti ringrazio per la proficua discussione.
 
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Daniele 78

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Grazie anche a te @Nemesis. Diciamo che per non rischiare multe di nessun tipo e /o reclami e ricorsi da parte di quei condomini che detestano o l'Amministratore o altri condomini (insomma i piantagrane) magari "ipotizzano" la manfrina, per risultare sicuri ed INATTACCABILI, io fossi Amministratore richiederei SEMPRE la Visura Camerale ed il DURC di chi lavorerebbe con il mio condominio (esattamente come faccio in azienda).
Tanto al condominio non costa NULLA richiedere (anzi si mette al riparo dal DLg 81/08 artt.90) ed anche all'Impresa non costa NULLA salvo dover attendere qualche settimana per farlo avere...proprio perchè il sistema ci mette un attimino per fare il giro completo all'INPS, all'INAIL e alla Cassa Edile (quando iscritto).
I problemi e le lungaggini che anche noi soffriamo come edili per il DURC dipendono quasi esclusivamente dalle tempistiche di INPS ed INAIL.

Aggiungo: le visure camerali sono state aggiornate con i QR CODE proprio perchè qualcuno aveva trovato il modo di falsificarle, esattamente come era successo per i DURC. I DURC originali erano in carta filigranata (ora sono dei PDF spediti dalla Cassa edile nella nostra posta certificata); ovviamente vi rilasceranno copie (anche perchè a noi) danno una copia a richiesta e basta mentre per il settore appalti pubblici sono gli enti stessi (Comuni, Province ecc.) che si fanno in automatico recapitare in posta certificata i DURC.
E per i lavori privati ora valgono di nuovo 90 giorni, 120 giorni per quelli pubblici.
 
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Nando0113

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Ciao

allora ricapitolo per i poco addetti ai lavori come me, il DURC per le imprese non edili non è necessario ma può essere utile ad evitare problematiche , corretto ?

il fornitore, mi dice che essendo la ditta stata iscritta il 1/1/2015 , per avere un DURC valido dovrebbe attendere il primo pagamento dei contributi , corretto ?

infine mi ha mandato quanto segue trovato dal sito dell'INPS;
------------------------------------------------------------------------------------------
IMPRESE SENZA DIPENDENTI E LAVORATORI AUTONOMI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base del decreto legislativo n° 494/1996, art. 3, comma 8 (norma, per altro, abrogata dal d. lg.vo 81/2008 art. 304 co1 lett. a come integrato dal d. lg.vo 106/2009), con nota del 5 dicembre 2005 prot. 2988 e successiva nota del 22 dicembre 2005 prot. 3144, ha fornito un orientamento che consente di distinguere, in materia di regolarità contributiva, la condizione del lavoratore autonomo che opera con e senza dipendenti:

  • l'azienda artigiana senza dipendenti (anche se opera con familiari iscritti alla Gestione autonoma degli Artigiani come collaboratori) ha l'obbligo di dimostrare solo l'idoneità tecnico-amministrativa ma non la regolarità contributiva
-------------------------------------------------------------------------------------------
ci sono altre leggi che modificano quanto è descritto sopra, questo è valido ?

grazie di nuovo per l'aiuto
Nando
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
@Nando0113 certo quando INAIL ed INPS ti rilasciano il DURC è proprio perchè hai versato i contributi.

E Non saresti tenuto a pagarlo per quanto sopra.

Poi tu stesso mi dici che:
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base del decreto legislativo n° 494/1996, art. 3, comma 8 (norma, per altro, abrogata dal d. lg.vo 81/2008 art. 304 co1 lett. a come integrato dal d. lg.vo 106/2009)
Quindi quella norma (494/96 ed altri vecchi DPR degli anni 50) sono stati abrogati ( TESTO UNICO SICUREZZA 81/2008 Aggiornato a Settembre 2013 in seguito alle modifiche apportate dal Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 e dal Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013 con il dlgs 106/09, quindi:
l'azienda artigiana senza dipendenti (anche se opera con familiari iscritti alla Gestione autonoma degli Artigiani come collaboratori) ha l'obbligo di dimostrare solo l'idoneità tecnico-amministrativa ma non la regolarità contributiva
non è più valida.

Ricordati che il dlgs 106/09 non ha abrogato l'art. 90 del dlgs.81/08 quindi:
[
QUOTE="Daniele 78, post: 213572, member: 40390"]la verifica della regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere: il committente è tenuto a verificare che le ditte operanti in cantiere abbiano assolto agli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile. Dovrà inoltre richiedere alle imprese una dichiarazione dell’organico medio annuo distinto per qualifica;
DURC, e la Visura camerale, l'organico medio è un foglietto su carta semplice dove dichiara la/le persone che lavorano e le qualifiche (ovviamente firmato).
 

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