Renato69

Nuovo Iscritto
NATURA TRANSITORIA
e' tale al momento della stipula; ed è cura del locatore verificarne i titoli (vedi iscrizione universitaria ED residenza in diverso comune) con la normale diligenza (leggesi iscrizione all AA)
tuttavia il contratto può essere stipulato da 6 a 18 mesi, rinnovabili automaticamente per una volta; si evince che già nella ipotesi di 18 mesi, non vi è certezza del proseguimento degli studi. Figuriamoci a 36 mesi.
Mi CHIEDO quindi se in tal caso, diventi onere del locatore verificare la permanenza dello stato di studente.
Proprio per tale RISCHIO, Avettor proponeva la indicata clausola vessatoria di cui al messaggio citato

Avettor, concordi ?
Si applica anche al caso stud. univ. la raccomandata obbligatoria di persistenza della transitorietà ?


VERBALE DI RICONSEGNA
Il verbale di riconsegna NON è obbligatorio; lecitamente le parti possano convenire contrattualmente, anche con clausole limitative e/o vessatorie ove controfirmate, forme e modalità alternative di riconsegna. Nella sostanza inoltre, la consegna e riconsegna senza obbligo di verbale, libera essenzialmente il conduttore da danni che è praticamente impossibile da provare (e che se anche li provi tanto non te li pagano). Si tratta di trovare una formula ottimale a tele scopo.....
qualche idea o espediente GIA' utilizzato ?

Il termine delicato in tale caso è il POSSESSO che i conduttori hanno del locale, ed la conseguente modalità con cui ne vengono spogliati. Anche se il contratto è scaduto.
Penso che se una norma CONTRATTUALE disciplina precedentemente tale fattispecie, ad esempio disponendo la rimozione degli effetti personali a cura del locatore, senza risarcimento o indennizzo per il conduttore, ciò sia nella libera disponibilità contrattuale delle parti.
Dove vedevi limiti civilistici o normativi ?

STACCO UTENZE
Non capisco a quale normativa tu riferisca.

Sottolineo l'importanza che ha nell'esempio il fatto che intestatario utenze a contratto scaduto sia il locatore.
Mi risulta che le utenze INTESTATE al LOCATORE (!!), siano contratti di fornitura tra locatore e l'azienda di servizi, e come tali gli unici soggetti a disporne la continuazione o cessazione sono il LOCATORE e l'azienda servizi.
La norma da te citata si riferisce alla fornitura da parte dell'ente servizi acquedotto, che non può cessare la somministrazione in caso di morosità. Ma già se ci provi col telefono vedi che te lo interrompono dopo 15 gg :)))
Tu come colleghi le due situazioni ? non capisco quale sia la norma che obblighi l'intestatario del contratto (il LOCATORE), a contratto SCADUTO, a continuare la somministrazione della corrente elettrica al locale e/ il gas.
 

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