uva

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Proprietario Casa
un contratto locativo
Nel caso di cui stiamo parlando la domanda è la seguente.
Se il contratto di locazione è intestato ad un'altra persona (ossia a chi ospita il soggetto che chiede la residenza), occorre il consenso del locatore?

A quanto pare in certi Comuni il consenso del locatore è necessario.
Mentre in altri Comuni tale necessità dipende dall'esistenza o meno di un vincolo di parentela o affettivo tra l'ospitante (intestatario del contratto di locazione) e l'ospitato (il soggetto che chiede la residenza).
 

Luigi Criscuolo

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cara @uva ho capito benissimo il motivo della discussione e. siccome sembra che non mi sia spiegato bene. cerco di spiegarlo in un altro modo.

da: Residenza. Per l’iscrizione all’anagrafe serve l’ok del proprietario di casa? - Stranieri in Italia
20 marzo 2015 – L’art. 6 comma 7) del Testo Unico sull’immigrazione (D. Lgs. 286/98) prevede che le iscrizioni anagrafiche dei cittadini extracomunitari siano effettuate alle stesse condizioni dei cittadini italiani. Chiaramente il cittadino extraue deve dimostrare la regolarità del soggiorno ( titolarità di un permesso o carta di soggiorno in corso di validità o ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta o del rinnovo del permesso di soggiorno) e, qualora la residenza sia richiesta anche per familiari, la documentazione attestante la parentela (atti di nascita, matrimonio rilasciati dalla competenti autorità dello Stato estero, tradotti in lingua italiana e autenticati dai consolati italiani).

Per limitare il grave fenomeno dell'occupazione abusiva degli immobili di cui tanto si sente parlare, da marzo 2014, sono state introdotte nuove regole che valgono per tutti.

Per iscriversi all’anagrafe, chiedere per la prima volta la residenza oppure cambiarla, è obbligatorio dimostrare a che titolo di occupa l’appartamento.

Il Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 per contrastare il grave fenomeno dell’occupazione abusiva degli immobili, ha infatti stabilito che "Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge".

Quindi i cittadini che vogliono presentare la Dichiarazione di residenza
o il cambio di abitazione devono perciò essere in grado di dimostrare a che titolo occupano l’appartamento presso cui chiedono l’iscrizione anagrafica, se in affitto o in comodato, ad esempio.

Nel caso in cui il richiedente la residenza sia persona diversa dal titolare del contratto di locazione/comodato, allora dovrà esibire una dichiarazione di consenso del proprietario, con allegata la fotocopia di un suo documento di identità. Se nell’appartamento sono già residenti altre persone, anche queste dovranno fare la suddetta dichiarazione di consenso.


Si ricorda che, per la presentazione della domanda, è necessario utilizzare l’apposito modulo ministeriale che potrà essere trasmesso con una di queste modalità:

  • consegnato direttamente all’ufficio anagrafico del municipio competente;
  • tramite Posta Elettronica Certificata o posta elettronica ordinaria
  • con lettera raccomandata;
  • tramite fax.
In tutti i casi va allegata la fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente e la documentazione a supporto della richiesta.

L’iscrizione anagrafica è immediata qualora il cittadino si presenti personalmente munito di tutta la documentazione necessaria e la residenza anagrafica decorrerà dalla data di presentazione della richiesta. Negli altri casi, in virtù dell'entrata in vigore delle norme previste dal decreto in materia di semplificazione e sviluppo (D.L. n.5 del 9 febbraio 2012) l’iscrizione anagrafica sarà effettuata nei due giorni successivi al ricevimento della domanda.
 

basty

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Proprietario Casa
cara @uva ho capito benissimo
Avrai anche capito benissimo: ma la tua dettagliata risposta non risolve il quesito qui discusso....

Non so se citi le istruzioni del tuo comune o quelle del modulo ministeriale, ma a casa mia la richiesta di
una dichiarazione di consenso del proprietario, con allegata la fotocopia di un suo documento di identità.
contrasta con altre disposizioni che sostengono che il locatore non può negare al conduttore il diritto di ospitare chicchessia.

Quindi la questione ritorna a capo.

Quando il locatore può negare il consenso? E' il locatore che deve prendersi la briga di fare indagini circa gli effettivi legami tra ospitante ed ospitato? A che titolo?

Un conto è chiedere al locatore se ne è a conoscenza e verificare la veridicità del contratto di locazione, altra pretenderne il consenso
(Ben inteso che saremmo tutti felicissimi di avere la facoltà di negarlo, se del caso)
 

Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
contrasta con altre disposizioni che sostengono che il locatore non può negare al conduttore il diritto di ospitare chicchessia.
cosa c'entra il diritto di ospitare in casa "propria" (l'ho messo tra virgolette perché se uno vive in affitto non è casa sua) con la richiesta di un soggetto terzo, per di più cittadino extra europeo, di porre la residenza in un ben identificato domicilio.
L'ospitalità è una cosa, che tra l'altro dovrebbe avere durata temporanea (secondo me massimo 12 mesi), e, giustamente, il proprietario di casa non può opporsi al fatto che il conduttore ospiti qualcuno temporaneamente, a meno che il numero di persone superi i parametri di abitabilità della unità immobiliare locata.
Porre la residenza in un domicilio richiede una serie di requisiti che vanno ottemperati: chi, cittadino italiano o straniero, va ad abitare stabilmente e chiede di spostare la residenza, lo dicono il D. Lgs. 286/98 (uguaglianza della applicazione delle leggi nei confronti di tutti) ed il D. L. n. 47/2014 (contro l'occupazione abusiva degli immobili) , deve dimostrare di avere legittimamente titolo di dimorare in quel luogo.
Nel caso in cui il richiedente la residenza sia persona diversa dal titolare del contratto di locazione/comodato, allora dovrà esibire una dichiarazione di consenso del proprietario, con allegata la fotocopia di un suo documento di identità.
 

basty

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Guarda che condivido il tuo pensiero: ma in una precedente discussione simile, Nemesis ci aveva indotti a concludere che le cose purtroppo non stanno esattamente così.
Aggiungo anche purtroppo.
 

uva

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Proprietario Casa
L'ospitalità è una cosa, che tra l'altro dovrebbe avere durata temporanea
Purtroppo non è così.
In base ad una sentenza della Cassazione l'inquilino può ospitare chi vuole, per la durata che vuole (anche per tutti gli anni in cui l'inquilino abita nell'appartamento) anche all'insaputa del locatore. E il locatore non può vietare le ospitalità non temporanee di lunga o lunghissima durata.
Ne abbiamo parlato qui:

llora dovrà esibire una dichiarazione di consenso del proprietario
Mi interessa sapere se esiste una legge, un regolamento, una norma valida in tutta Italia, che sancisce l'obbligo di presentare la dichiarazione di consenso del proprietario.
Oppure se ogni Comune può regolarsi diversamente.
Ad esempio chiedendo la dichiarazione di consenso del proprietario solo nel caso in cui l'ospitato/richiedente residenza NON abbia vincoli di parentela/affettivi con l'ospitante/inquilino.

Come ho già scritto nei miei post precedenti, l'art. 5, D.L. 47/2014 NON prevede tale obbligo.
Art. 5 - Lotta all'occupazione abusiva di immobili
1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non puo' chiedere la residenza ne' l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge.


Mi pare evidente che l'ospitato/richiedente residenza può dimostrare di non occupare abusivamente l'immobile semplicemente con il consenso dell'ospitante/inquilino intestatario di un contratto di locazione regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate.
 

uva

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Proprietario Casa
Allego la casistica del mio Comune, che prevede diverse situazioni tra cui:

Caso 6.d.1: l'ospitato/richiedente residenza è un familiare dell'ospitante/affittuario.

Caso 6.d.2: l'ospitato/richiedente residenza NON ha vincoli di parentela o affettivi con l'ospitante/affittuario.

Mio commento:

Mi pare giusto che il locatore/proprietario NON debba presentare dichiarazione di consenso nel caso 6.d.1 se gli ospitati/richiedenti residenza sono parenti stretti dell'inquilino/ospitante (coniuge, figli specialmente se minori, genitori).

Se invece l'inquilino/ospitante vuole far prendere residenza ad altri parenti come fratelli, sorelle, cognati/e, cugini/e, ecc. oppure amici; allora a me pare che il locatore/proprietario dovrebbe potersi opporre.

Perché se io affitto un appartamento, con divieto di sublocazione e comodato, a Tizio, è doveroso permettergli il ricongiungimento familiare con la moglie (o comunque madre dei loro figli), i figli e i genitori che vi prendano la residenza.
Ma se Tizio vuole far arrivare altri parenti o amici magari come "ospiti paganti" (una sublocazione "in nero" è praticamente impossibile da dimostrare) e fargli prendere la residenza, allora io non sono d'accordo.

In tutti i casi possibili e immaginabili, rimane il limite della superficie dell'immobile.
Che deve essere idoneo ad ospitare un numero di persone non superiore al massimo consentito dal regolamento edilizio comunale.
 

Allegati

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Luigi Criscuolo

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Mi interessa sapere se esiste una legge, un regolamento, una norma valida in tutta Italia, che sancisce l'obbligo di presentare la dichiarazione di consenso del proprietario.
ho postato quello che è stato scritto da "Stranieri in Italia .it" il portale dell'immigrazione e degli immigrati in Italia che fa riferimento ad un Decreto Legislativo ed a un Decreto Legge.
In base ad una sentenza della Cassazione l'inquilino può ospitare chi vuole, per la durata che vuole (anche per tutti gli anni in cui l'inquilino abita nell'appartamento) anche all'insaputa del locatore. E il locatore non può vietare le ospitalità non temporanee di lunga o lunghissima durata.
sul fatto che il proprietario non possa impedire al conduttore di "ospitare" mi sembra di averlo sostenuto anche io, ponendo, tuttavia, un mio limite di discrezionalità: ma io non sono un legislatore. Comunque il problema non è questo; il problema è che quando una persona chiede di portare la sua residenza in un determinato alloggio. Come avevo cercato di spiegare inutilmente essere ospite è una cosa; essere residente è un'altra. Per avere la residenza in un alloggio se non si è proprietari di quell'alloggio si deve dimostrare a quale titolo si abita stabilmente in quell'appartamento. Forse hai dimenticato i numerosi post di persone che per non perdere la casa popolare fanno domanda di residenza nell'appartamento della nonna assegnataria chiedendo consigli. Portare la residenza dove già risulta residente una persona conduttrice implica non solo il consenso di quest'ultima ma anche del proprietario di casa per il motivo che ho scritto che in un certo qual modo tale registrazione burocratico amministrativa ha dei risvolti anche sul contratto di affitto che originariamente è stato stipulato tra proprietario e conduttore. Questo perché spesso portare la residenza in un alloggio dove già risulta un congiunto titolare del diritto di abitazione significa entrare nel suo stato di famiglia. Inoltre se l'appartamento è in coabitazione, dove ciascun abitante è un nucleo famigliare indipendente, necessita del consenso di tutti coloro che risultano residenti in quella casa.
Non bisogna dimenticare infine che ai sensi dell’art. 7 del TUI (Testo Unico Immigrazione – D. Lgs. 286/1998 e successive modificazioni), chiunque ospita o da alloggio ad uno straniero o gli cede beni immobili, ha l'obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza.
La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
un Decreto Legislativo ed a un Decreto Legge.
Grazie per le info; ma non è necessario che posti ulteriori riferimenti generici relativi all'ingresso degli stranieri in Italia, assegnazione case popolari, comunicazione cessione fabbricato, ecc.

Riformulo la mia domanda, che è molto specifica.

Quale articolo del D.Lgs 286/1998 o del D.L. 47/2014 (ai quali tu giustamente hai fatto riferimento) oppure di altre leggi/norme/regolamenti vigenti in tutta Italia richiede in tutti i casi la dichiarazione di consenso del proprietario/locatore?

Sottolineo in tutti i casi con riferimento alle due situazioni codificate 6.d.1 e 6.d.2 di cui al mio post n. #27. Forse non hai letto l'allegato che ho postato.

Giustamente hai scritto
Per avere la residenza in un alloggio se non si è proprietari di quell'alloggio si deve dimostrare a quale titolo si abita stabilmente in quell'appartamento
E io ripeto ciò che ho già scritto.
Nel mio Comune nel caso codificato 6.d.1 l'ospitato/richiedente residenza che ha vincoli di parentela o affettivi con l'ospitante/inquilino dimostra di abitare stabilmente regolarmente nell'immobile con il consenso dell'ospitante/inquilino intestatario del contratto di locazione registrato all'Agenzia delle Entrate.
In questo specifico caso nel mio Comune NON occorre la dichiarazione di consenso del proprietario/locatore.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Riformulo la mia domanda, che è molto specifica.
se non mi sbaglio avevo postato questo:
L’art. 6 comma 7) del Testo Unico sull’immigrazione (D. Lgs. 286/98) prevede che le iscrizioni anagrafiche dei cittadini extracomunitari siano effettuate alle stesse condizioni dei cittadini italiani. Chiaramente il cittadino extraue deve dimostrare la regolarità del soggiorno ( titolarità di un permesso o carta di soggiorno in corso di validità o ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta o del rinnovo del permesso di soggiorno) e, qualora la residenza sia richiesta anche per familiari, la documentazione attestante la parentela (atti di nascita, matrimonio rilasciati dalla competenti autorità dello Stato estero, tradotti in lingua italiana e autenticati dai consolati italiani).
Porre la residenza in un domicilio richiede una serie di requisiti che vanno ottemperati: chi, cittadino italiano o straniero, va ad abitare stabilmente e chiede di spostare la residenza, lo dicono il D. Lgs. 286/98 (uguaglianza della applicazione delle leggi nei confronti di tutti) ed il D. L. n. 47/2014 (contro l'occupazione abusiva degli immobili) , deve dimostrare di avere legittimamente titolo di dimorare in quel luogo.
Nel caso in cui il richiedente la residenza sia persona diversa dal titolare del contratto di locazione/comodato, allora dovrà esibire una dichiarazione di consenso del proprietario, con allegata la fotocopia di un suo documento di identità.
 

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