Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
Per cercare di dare una conclusione a tutta la sequela di pareri che si è scatenata sul forum, direi che l'amministratore ha l'unico diritto di conoscere con certezza il nominativo al quale inviare le convocazioni di assemblea con gli eventuali allegati (consuntivi e preventivi di gestione ecc. ecc.) Dopo di che, se necessita, forte degli elementi già fornitigli (nome del proprietario, data e numero di repertorio del rogito notarile) può fare una visura ai registri immobiliari per gli eventuali atti di precetto, decreti ingiuntivi e quant'altro. Che vengono quasi sempre eseguiti dagli stessi avvocati che richiedono i decreti stessi.
 

romrub

Membro Ordinario
Tutto vero: però se si verificassero le convocazioni delle assemblee di condominio, sicuramente una buona parte verrebbero riconosciute invalide: per esempio, la norma stabilisce che in caso di comproprietà, i vari comproprietari devono ricevere l'avviso "personale" anche se abitanti nello stesso appartamento, io che sono da circa quarant'anni in queste condizioni ed ho cambiato sette amministratori ho sempre ricevuto unica convocazione, nell'altro condominio già citato, mio fratello non ha mai ricevuto alcun avviso, ancora meno quando i comproprrietati eravamo tre, anche in questo caso abbiamo cambiato nel tempo cinque amministratori. Questo è solo un esempio di quello che abitualmente viene fatto nella generalità dei fatti. Poi si trova i legalista, ad oltranza allora vengono fuori queste discussioni.
 
U

User_29045

Ospite
Tutto vero: però se si verificassero le convocazioni delle assemblee di condominio, sicuramente una buona parte verrebbero riconosciute invalide: per esempio, la norma stabilisce che in caso di comproprietà, i vari comproprietari devono ricevere l'avviso "personale" anche se abitanti nello stesso appartamento, io che sono da circa quarant'anni in queste condizioni ed ho cambiato sette amministratori ho sempre ricevuto unica convocazione, nell'altro condominio già citato, mio fratello non ha mai ricevuto alcun avviso, ancora meno quando i comproprrietati eravamo tre, anche in questo caso abbiamo cambiato nel tempo cinque amministratori. Questo è solo un esempio di quello che abitualmente viene fatto nella generalità dei fatti. Poi si trova i legalista, ad oltranza allora vengono fuori queste discussioni.

Con i conti correnti, le banche non ragionano così: per contratto, stabiliscono che le comunicazioni scritte inviate a casa si intenderanno valide e pienamente efficaci nei confronti di tutti i cointestatari, quant'anche fossero inviate ad uno solo dei contestatari, sul quale ricadrà l'onere di avvisare gli altri contitolari del conto.

Magari c'è qualche leggiucola condominiale che consente di avvisare un solo proprietario, con piena efficacia nei confronti degli altri comproprietari.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
.... Dopo di che, se necessita, forte degli elementi già fornitigli (nome del proprietario, data e numero di repertorio del rogito notarile) può fare una visura ai registri immobiliari per gli eventuali atti di precetto, decreti ingiuntivi e quant'altro. Che vengono quasi sempre eseguiti dagli stessi avvocati che richiedono i decreti stessi.
Infatti, sino a quel momento all'amministratore non interessa nulla, ed è sufficiente quando il condominio ha fornito (nome, cognome, indirizzo, ecc ecc) ma non il Rogito, se questo paga le sue quote tanto basta all'amministratore.
Quando questo non pagherà più allora SI che ha tutto il dovere di attuate quanto previsto dall'art. 1130 cc (riscuotere i contributi) sino a giungere alla richiesta del D.I. ,sarà allora il legale a cercare il vero condomino e far pagare (tramite DI) fino all'ultimo centesimo.
Ma prima di ciò all'amministratore non serve conoscere e ottenere copia del Rogito, era questo il quesito iniziale,di maxvero, copio e incollo la domanda;
Oggi l'amministratore telefona a mia figlia chiedendole copia del rogito notarile.
E' la prima volta che mi capita una simile richiesta da parte di un amministratore condominiale.
Ci sono delle disposizioni legislative in merito?

Quindi diciamo con chiarezza che non esistono disposizioni legislative in merito !!!

e se ci sono , qualcuno le posti, per favore
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Scusate se mi intrometto nella discussione.
I dati del catasto non fanno testo per quanto riguarda la proprietà dell'immobile, solo quelli rilevati alla Conservatoria dove viene registrato l'atto di compravendita.
Siamo d'accordo che il compratore è debitore in solido per le spese condominiali col compratore per l'esercizio in corso e quello precedente, però un bravo amministratore, venuto a conoscenza di una data certa di trapasso per l'unità immobiliare da lui amministrata, ripartisce già le spese in ratei a debito dell'una e dell'altra parte in fase di redazione del prospetto, chiedendo poi a ogni parte il pagamento di quanto di sua spettanza. Senza lasciare che le parti si accordino da sole.
E' dovere e interesse del venditore comunicare all'amministratore che in data xx/xx/xx ha ceduto la proprietà e il possesso dell'unità immobiliare al compratore, fornendo il nome e il recapito di quest'ultimo (così come riportati sul rogito) e invitandolo ad addebitare le spese al compratore da quella data.
Così facendo non è necessario fornire la copia del rogito a terzi, visto che in esso ci possono essere dei dati riservati che le parti non intendono divulgare e visto che nessuna delle due parti è stata autorizzata a comunicare a terzi dati sensibili della controparte.
 

renato2011

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Caro condobip anche sul sito da te indicato viene riportato fra i documenti che
necessitano all'amministratore copia del rogito.Il rogito è un documento pubblico
( quindi non segreto ) e pertanto è sempre possibile richiederlo presso gli uffici
competenti. Per quanto riguarda la visura catastale di un appartamento non
sempre l'Agenzia del Territorio è aggiornata e molte volte riporta errori di
trascrizione e/o omissioni.
Sapere con certezza i proprietari e/o comproprietari di un appartamento è di
aiuto ad un amministratore sia per convocazione riunioni, ingiunzioni di pagamento,
ecc.,ecc.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Caro condobip anche sul sito da te indicato viene riportato fra i documenti che
necessitano all'amministratore copia del rogito.Il rogito è un documento pubblico
( quindi non segreto ) e pertanto è sempre possibile richiederlo presso gli uffici
competenti. Per quanto riguarda la visura catastale di un appartamento non
sempre l'Agenzia del Territorio è aggiornata e molte volte riporta errori di
trascrizione e/o omissioni.
Sapere con certezza i proprietari e/o comproprietari di un appartamento è di
aiuto ad un amministratore sia per convocazione riunioni, ingiunzioni di pagamento,
ecc.,ecc.
Infatti, informare l'amministratore del proprio nome e cognome e indirizzo è tutto nell'interesse del condomino, ma la consegna della copia del Rogito (questo era il tema del Topic) non è obbligatoria.
 

renato2011

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
questa potrebbe essere una buona ragione affinchè l'amministratore non debba poi rispondere di dati
non veritieri in suo possesso.

Le obbligazioni contratte dall’amministratore del condominio, in nome e per conto dei suoi rappresentati, hanno carattere parziario. Questa la conclusione, tra l’altro non scevra da critiche, cui giunsero le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 9148 resa l’8 aprile del 2008. “Traduciamo” quell’affermazione dell’angusto linguaggio giuridico al lessico comune: secondo la Cassazione in relazione ai debiti condominiali ogni comproprietario paga solamente per la propria quota di spesa. Al condominio, in sostanza, non si applica la cosi’ detta solidarieta’ tipica delle obbligazioni con piu’ debitori.
Esempio: l’impresa Alfa e’ creditrice verso il condominio della somma di € 1.000,00 risultante del residuo debito dei condomini Tizio e Caio verso la compagine. Qualora l’impresa decidesse di agire giudizialmente per recuperare il giusto dovuto l’azione esecutiva dovrebbe essere indirizzata direttamente verso i condomini debitori. Cio’ vuol dire che il precetto di pagamento e il pignoramento potrebbero essere legittimamente indirizzati solamente verso Tizio e Caio e contro ognuno di essi soltanto per la quota rispettivamente dovuta.
In pratica graverebbe sull’amministratore il compito di fornire ai creditori i nominativi e la quota millesimale di riferimento dei condomini debitori. In relazione a questo adempimento e’ stato sollevato un problema: la comunicazione di questi dati ai soggetti estranei al condominio e’ conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali? Secondo il Garante della privacy, investito della vicenda, “non sono ravvisabili ostacoli alla menzionata comunicazione. Infatti, questa puo’ essere effettuata in assenza del consenso degli interessati per dare esecuzione agli obblighi derivanti da un contratto stipulato dai partecipanti alla compagine condominiale, ancorche’ di regola per il tramite dell'amministratore (art. 24, comma 1, lett. b), del Codice), ed eventualmente per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 24, comma 1, lett. f), del Codice). Le informazioni comunicate devono essere comunque pertinenti e non eccedenti (tali possono ritenersi quelle che consentono di identificare i condo’mini obbligati al pagamento di corrispettivi dei contratti, le rispettive quote millesimali ed eventuali ulteriori informazioni necessarie a determinare le somme individualmente dovute)” (Nota 26 settembre 2008).
L’amministratore, quindi, richiestegli queste informazioni puo’ comunicarle senza incappare in alcuna responsabilita’.
Che cosa accade, invece, se, formulata la richiesta, il mandatario della compagine si rifiuta di fornire queste informazioni?
Secondo il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi (AV), il legale rappresentante puo’ essere condannato al risarcimento del danno che le lungaggini nel recupero del credito hanno causato al creditore. Nel caso di specie un amministratore tergiversava (sia in fase giudiziale che in corso di causa) in merito alla richiesta formulata dal creditore del condominio. Il comportamento e’ stato giudicato illegittimo. Si legge in sentenza che “il contegno omissivo dell'amministratore, tenuto dapprima a seguito dell'interpello mediante Ufficiale giudiziario e poi serbato nel corso del giudizio, sia stato foriero di un indubbio nocumento in capo al creditore, il quale deve conoscere i nominativi e le quote di debito dei singoli condomini, in ragione della parziarieta’ delle obbligazioni condominiali (affermata autorevolmente nel 2008 dalle Sezioni Unite e ribadita dall'elaborazione di legittimita’ successiva). Tale nocumento si colora di illiceita’ alla luce dell'obbligo in capo all'amministratore ... riconducibile ai canoni generali di buona fede e correttezza ... di collaborare con il creditore dei condomini, onde rendere possibile l'esecuzione del titolo giudiziale legittimamente ottenuto (cfr. da ultimo Trib. Pescara, 23 febbraio 2010)” (Trib. S.Angelo Lombardi 05 ottobre 2011).
 

renato2011

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
E se vengono passate , come spesso accade, informazioni errate sugli effettivi proprietari ?
Conosci le responsabilità civili di un amministratore ? Egli deve operare come un buon padre
di famiglia e fare gli interessi di tutti i condomini....pertanto non può basarsi unicamente su
ciò che a parole gli viene detto, ma deve appurare ciò tramite documenti legali.E come se
ti chiedesse il tuo codice fiscale e tu glielo dicessi a memoria...potresti inventartelo e dirlo
in modo errato e quindi giusto che egli lo appuri dalla tessera che ti è stata rislasciata dall'A.d.E.,
oppure dalla Carta regionale dei Servizi.
Non ti pare ?
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
E se vengono passate , come spesso accade, informazioni errate sugli effettivi proprietari ?
Conosci le responsabilità civili di un amministratore ? Egli deve operare come un buon padre
di famiglia e fare gli interessi di tutti i condomini....pertanto non può basarsi unicamente su
ciò che a parole gli viene detto, ma deve appurare ciò tramite documenti legali.E come se
ti chiedesse il tuo codice fiscale e tu glielo dicessi a memoria...potresti inventartelo e dirlo
in modo errato e quindi giusto che egli lo appuri dalla tessera che ti è stata rislasciata dall'A.d.E.,
oppure dalla Carta regionale dei Servizi.
Non ti pare ?
Dimmi tu quali sono le responsabilità dell'amministratore se non ha la copia del Rogito (Ripeto questo era il tema del TOPIC) e a quale organo di controllo deve dare conto?
Quali sono le norme imperative e dove sono scritte che deve ottenere tali informazioni?
Quali ammende rischia l'amministratore se non conosce il nome esatto del condomino che paga regolarmente le quote e partecipa alle assemblee? E a chi l'amministratore è obbligato a dare la lista dei condomini?
Quel periodo è trascorso da un bel po, quando il Capo Casa doveva dare conto al "regime" .... lasciamo perdere ....
 

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