mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
........... perciò l'amministratore diligente si accerta in caso di dubbio della titolarità dei condomini (comproprietà', diritto di abitazione, usufrutto ecc.).
Per corretttezza e buon senso il modo migliore e' richiedere all'interessato il titolo di proprietà.
Quando si trovano persone poco ragionevoli e presuntuose non resta che provvedere direttamente
con una visura le cui spese sono a carico della persona da accertare e che deve pagare il servizio
a cui costringe l'amministratore a ricorrere

Se così fosse, davanti a ogni mancato pagamento delle spese di condominio ogni amministratore dovrebbe accertarsi che l'intestatario dell'immobile fosse ancora quello e che non avesse ceduto il bene.
Mi sembra eccessivo.
Chi vende un immobile in condominio ha tutto l'interesse a comunicarlo all'amministratore con tanto di estremi (data del rogito, notaio, numero del rogito, dati dell'acquirente) proprio per essere sollevato, da quel momento in poi, dal pagamento delle spese condominiali.
In caso di dimenticanza lo farà non appena si vedrà recapitare una richiesta di denaro.
Pertanto non vedo assolutamente la necessità che l'amministratore richieda, periodicamente a tutti o quando ha il sospetto di un condomino apparente, le copie dei rogiti.
 

renato2011

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Ho letto le varie ipotesi da te descritte....spero che nel tuo lavoro tu non debba operare con
la superficialità che hai esposto nei 3^ casi descritti.:triste:(((
 

geppetta

Nuovo Iscritto
Se impugnata entro trenta giorni, ma se io (p.es.) condomino apparente non dico che lo sono (apparente) ed ho tutto l'interesse per non dirlo (poni il caso dell'usucapione) chi mai potrà impugnare?


E' nulla non non valida quindi non esiste limite di tempo all'impugnazione che puo' essere
esplicata da qualsiasi condomino (quindi non solo l'interessato)
 

romrub

Membro Ordinario
Geppetta: Se non sbaglio la giurisprudenza (alla faccia della certezza del diritto) ha modificato il suo pensiero, e la mancata convocazione di un condomino non determina più la nullità dell'assemblea, ma la sua annullabilità, che può essere richiesta da qualsiasi condomino entro i trenta giorni.
Per ridurre il numero delle cause, stanno smantellando tutti i punti fermi. Ciao
 

geppetta

Nuovo Iscritto
Io credo che quanto letto non venga da persone effettivamente afferrate in materia
condominiale lo dimostra l'eccessiva sicumera con cui si esprimono.
Infatti chi si occupa di condominio sa che le sfumature sono molteplici e non sono
solo i pochi artt. del C.C. ad esso dedicati che intervengono nella regolamentazione.


Oltretutto rilevo una marea di inesattezze e chiedo:
Avete mai chiesto ad un notaio una copia di un rogito non essendo una delle parti convenute?
Avete mai chiesto una visura in conservatoria?
Sapete come si esplica in concreto la pratica dell'usucapione?

Se le risposte sono affermative mi preoccupo!!!!
 

geppetta

Nuovo Iscritto
Geppetta: Se non sbaglio la giurisprudenza (alla faccia della certezza del diritto) ha modificato il suo pensiero, e la mancata convocazione di un condomino non determina più la nullità dell'assemblea, ma la sua annullabilità, che può essere richiesta da qualsiasi condomino entro i trenta giorni.
Per ridurre il numero delle cause, stanno smantellando tutti i punti fermi. Ciao

Per romrub
Si orientamento sezioni unite 2011

Ma qui si tratta di aver convocato un condomino apparente con varie conseguenze:
Primo il vero condomino non ricevera' mai il verbale e non partiranno mai i 30 giorni
Secondo l'assemblea annovera la presenza di un estraneo che interviene nelle decisioni, vota.....per questo ho
ho usato il termine "inficia"
parlato
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
... Ma qui si tratta di aver convocato un condomino apparente con varie conseguenze:
Primo il vero condomino non ricevera' mai il verbale e non partiranno mai i 30 giorni
Secondo l'assemblea annovera la presenza di un estraneo che interviene nelle decisioni, vota.....per questo ho
ho usato il termine "inficia"
parlato
In tema di condominio negli edifici, la partecipazione ad un'assemblea di un soggetto estraneo ovvero privo di legittimazione non si riflette sulla validità della costituzione dell'assemblea e delle decisioni in tale sede assunte, qualora risulti che quella partecipazione non ha influito sulla maggioranza richiesta e sul quorum prescritto, né sullo svolgimento della discussione e sull'esito della votazione (Cassazione sent. n. 11943/2003)

Innanzitutto è necessario dimostrare che questa persona è estranea, ma se come detto, si qualifica come condomino i presenti devono prendere atto perchè non hanno nessuna autorità per chiedere documentazioni e/o Rogiti (non c'è Legge per questo) inoltre la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che;

..... Nell'ambito della categoria delle delibere contrarie alla legge o al regolamento condominiale, la Corte ha affermato che sono da ritenersi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o informazione in assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione all'oggetto.
In secondo luogo le Sezioni Unite hanno affermato che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale che, se non viene impugnata nel termine di trenta giorni (con decorrenza dal momento della comunicazione per i condomini assenti e da quello dell'approvazione per i condomini dissenzienti) previsti dall'art. 1137 c.c., è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio. --- Cassazione civile Sentenza, Sez. SS.UU., 07/03/2005, n. 4806


Quindi trascorsi i trenta giorni, essendo l'assemblea viziata da persone non legittimate (ma è necessario provarlo) e non avendo convocato il "vero" condomino il deliberato diviene valido

E poi infine, se l'amministratore ha il sospetto e/o non è sicuro che i condomini sono realmente condomini oppure apparenti, perchè accetta da loro del danaro? E sopratutto il suo compenso?
Se l'amministratore fosse coerente NON accetterebbe sicuramente dei soldi per un compenso che lui ritiene illecitamente acquisito da persone che non hanno il dovere di pagare, o no?
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
... Ma qui si tratta di aver convocato un condomino apparente con varie conseguenze:
Ed è per questo che io Pinco Pallino ti confermo che "sono il proprietario", ti firmo una dichiarazione (come ho detto all'inizio) abito in via .... numero .... Città ... ecc ecc, ma se voglio non ti consegno nessuna copia del Rogito, perchè non è previsto che io lo faccia.
Con questo tu amministratore sei in regola, e se non mi credi hai tutte le possibilità di controllo all'Agenzia del Territorio, anche On Line e gratuitamente e così ti metti l'animo in pace
Se non risulto proprietario potrai agire come meglio credi anche non convocarmi e non inviarmi i bollettini di pagamento :ok:
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Comunque prima o poi la modifica ci sarà, perchè è prevista con la riforma del condominio, ma l’iter approvativo è a metà strada, per cui non è ancora Legge;

1. L'articolo 1130 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1130. – (Attribuzioni dell'amministratore). L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:
...
6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, 0 comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore incarica un tecnico per l'acquisizione di ogni informazione necessaria, addebitandone il costo ai responsabili; Riforma delle norme del Codice Civile in materia di Condominio | Anaci Piemonte


Attendete con pazienza, sono circa 10 anni che se ne parla .....
 

geppetta

Nuovo Iscritto
Allora

Poniamo

Il condomino apparente determina una maggioranza che delibera spese ingenti

Il condomino apparente non paga

L'amministratore procede con decreto ingiuntivo, naturalmente verso il vero condomino
in quanto nessun amministratore spero avvii la pratica senza la verifica della proprieta'
che tra l'altro va fatta in conservatoria e non al catasto e non e' completamente gratutita

Il vero condomino non ha ricevuto alcun verbale quindi ricorre avverso il decreto che nella
realta' non e' immeditamente esecutivo
Oppure nel tempo e' pure cambiato (compravendita, asta ecc.) quindi non e' l'attuale ed e' solo
solidale coll'obbligato......

Ebbene non si riscuote la quota della spesa ........ cosa fanno gli altri condomini che manco
volevano la spesa ma si sono trovati costretti da un verbale inficiato dal voto di un estraneo?

Un giudice non rileverebbe la loro ragione e l'annulabilta' della delibera?
Avrebbero ragione di dare all'amministratore la responsabilita' di questa situazione?


E tutto perche' una persona potrebbe offendersi se non si ritiene sufficiente la sua dichiarazione
di nuovo proprietario?

Resto della mia idea: ti chiedo l'atto con ferma cortesia, se non me lo dai me lo procuro
e ti paghi quello che spendo!
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto