anna123

Membro Attivo
Conduttore
Ringrazio tutti per le risposte.
Dunque, vi spiego per quale motivo ho necessità di sapere il nome del primo proprietario di un immobile costruito nel 1957.
Sulle copie delle autorizzazioni a costruire del comune, del certificato di abitabilità, del progetto originario si parla di comproprietà fra marito e moglie ( su ogni documento c'è scritto " proprietà dei coniugi Tizio e Sempronia"), sul documento di vendita del suolo si parla solo di vendita a Tizio, mentre sulla visura storica del catasto appare quale unico proprietario dante causa sempre solo Tizio.
Il problema è che Tizio e Sempronia avevano due figli. Sempronia Muore nel 1970 e Tizio si risposa con Nevia , da cui avrà altri 3 figli. Tizio muore nel 1973, ed infatti nella visura storica emerge che da quella data l'immobile va in successione ai suoi 5 figli in proprietà per 1/5 ( 2 prima moglie più 3 seconda moglie) e alla seconda moglie usufrutto per 1/3 in virtù dell'usufrutto uxorio ante riforma l.151/1975.
Mi chiedo e quindi vi chiedo, se la prima moglie fosse stata comproprietaria col marito dell'immobile, le quote dei primi suoi 2 figli non dovrebbero essere differenti rispetto ai 3 nati dal secondo matrimonio, acquisendo i 2 la successione della madre premorta?
La situazione è contorta , quindi spero di averla riassunta chiaramente. Vi ringrazio
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
sul documento di vendita del suolo si parla solo di vendita a Tizio, mentre sulla visura storica del catasto appare quale unico proprietario dante causa sempre solo Tizio.
quindi tizio essendo il proprietario del terreno era il proprietario anche dell'immobile sopra costruito.
"Nel caso di marito e moglie che costruiscano casa sul terreno di cui uno dei due era proprietario già prima del matrimonio o che ha ricevuto, dopo le nozze in donazione o in eredità (e che pertanto non è caduto in comunione dei beni); in questo caso, ad esempio, la proprietà dell’immobile resta del titolare del fondo."
Questo valeva prima del 1975 e vale anche adesso.
"Prima del 1975 si prevedeva quale regime patrimoniale legale quello della separazione dei beni, vale a dire che ciascun coniuge rimaneva titolare esclusivo dei beni acquistati durante il matrimonio, senza poter vantare alcun diritto sui beni dell’altro coniuge.
Tra le convenzioni matrimoniali l’unica applicata era quella diretta a costituire la dote (l’attribuzione al marito, da parte della moglie o di altri per lei, di beni destinati ad aiutarlo nell’adempimento del dovere di mantenere la famiglia).
I rapporti patrimoniali erano disciplinati in questo modo: il marito aveva il dovere di mantenere la moglie senza che avessero rilievo le condizioni economiche di quest’ultima.La moglie doveva contribuire al mantenimento del marito solo se quest’ultimo si fosse trovato in condizioni di bisogno
."
 

anna123

Membro Attivo
Conduttore
quindi tizio essendo il proprietario del terreno era il proprietario anche dell'immobile sopra costruito.
"Nel caso di marito e moglie che costruiscano casa sul terreno di cui uno dei due era proprietario già prima del matrimonio o che ha ricevuto, dopo le nozze in donazione o in eredità (e che pertanto non è caduto in comunione dei beni); in questo caso, ad esempio, la proprietà dell’immobile resta del titolare del fondo."
Questo valeva prima del 1975 e vale anche adesso.
"Prima del 1975 si prevedeva quale regime patrimoniale legale quello della separazione dei beni, vale a dire che ciascun coniuge rimaneva titolare esclusivo dei beni acquistati durante il matrimonio, senza poter vantare alcun diritto sui beni dell’altro coniuge.
Tra le convenzioni matrimoniali l’unica applicata era quella diretta a costituire la dote (l’attribuzione al marito, da parte della moglie o di altri per lei, di beni destinati ad aiutarlo nell’adempimento del dovere di mantenere la famiglia).
I rapporti patrimoniali erano disciplinati in questo modo: il marito aveva il dovere di mantenere la moglie senza che avessero rilievo le condizioni economiche di quest’ultima.La moglie doveva contribuire al mantenimento del marito solo se quest’ultimo si fosse trovato in condizioni di bisogno
."


Grazie, tutto molto chiaro.
 

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