Marco Giovannelli

Membro dello Staff
Professionista
Gentili frequentatori del Forum,

La questione è questa:

Allora, in sede di manutenzione straordinaria di una terrazza condominiale, chiedevo lumi al riguardo delle divisioni delle spese.

Il terrazzo condominiale in questione funge da copertura degli appartamenti sottostanti e si trova allo stesso livello di un'altro appartamento che risulta avere in proprietà un altro terrazzo.
il terrazzo condominiale, accessibile che come ripeto è al livello di un'altro appartamento che per comodità chiamerò "A", sta per essere smantellato e sarà oggetto di manutenzione straordinaria.
Ora, il proprietario dell'appartamento "A" deve contribuire alle spese in proporzione millesimale, però oggi leggendo l'art. 1123 del C.C. notavo che il legislatore teneva in considerazione il fatto che la spesa per la conservazione della cosa comune deve si essere divisa con criterio millesimale, ma deve essere tenuto di conto il fatto che se le cose sono atte a servire condomini in misura diversa le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.

Quindi se il proprietario dell'appartamento "A" ha soltanto la proprietà "superficiale" il proprietario dell'appartamento sottostante ha sia la proprietà "superficiale" che il godimento del terrazzo come "Tetto" è giusto fare una mera divisione millesimale, oppure si usa un'altro metodo?

Aspetto risposte da chi di condominio ne sa più di me.

saluti
 

Jrogin

Fondatore
Membro dello Staff
Professionista
Dalle mie conoscenze, mi sembra di ricordare che la spesa in questine dovrebbe essere ripartita per 1/3 a carico del proprietario dell'appartamento "A" (nel caso da te esposto), e per due terzi ai proprietari degli appartamenti sottostanti per i quali funge da copertura.
Se non mi sbaglio mi sembra anche di aver letto un post simile nel nostro forum. Vado a vedere.
Saluti.
Jrogin
 

giannigiliola

Membro Ordinario
Proprietario Casa
il PROPRIETARIO DELLA TERRAZZA IN ESCLUSIVA DEVE PAGARE UN YERZO DEL LAVORO, GLI ALTRI PROPRIETARI USATO COME TETTO DEI LORO APPARTAMENTI PAGANO I RESTANTI DUE TERZI, TALE DIVISIONE E' STATA EFFETTUATO IN UN CONDOMINIO DOVE HO UN APPARTAMENTO.
 

GianfrancoElly

Membro Attivo
Proprietario Casa
Marco Giovannelli ha scritto:
Gentili frequentatori del Forum,
Poichè la terrazza è condominiale le spese devono essere ripartite in questo modo:
-1/3 fra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà (compreso il proprietario dell'appartamento A);
-2/3 fra i condomini sottostanti la terrazza (escluso il proprietario dell'appartamento A)

La questione è questa:

Allora, in sede di manutenzione straordinaria di una terrazza condominiale, chiedevo lumi al riguardo delle divisioni delle spese.

Il terrazzo condominiale in questione funge da copertura degli appartamenti sottostanti e si trova allo stesso livello di un'altro appartamento che risulta avere in proprietà un altro terrazzo.
il terrazzo condominiale, accessibile che come ripeto è al livello di un'altro appartamento che per comodità chiamerò "A", sta per essere smantellato e sarà oggetto di manutenzione straordinaria.
Ora, il proprietario dell'appartamento "A" deve contribuire alle spese in proporzione millesimale, però oggi leggendo l'art. 1123 del C.C. notavo che il legislatore teneva in considerazione il fatto che la spesa per la conservazione della cosa comune deve si essere divisa con criterio millesimale, ma deve essere tenuto di conto il fatto che se le cose sono atte a servire condomini in misura diversa le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.

Quindi se il proprietario dell'appartamento "A" ha soltanto la proprietà "superficiale" il proprietario dell'appartamento sottostante ha sia la proprietà "superficiale" che il godimento del terrazzo come "Tetto" è giusto fare una mera divisione millesimale, oppure si usa un'altro metodo?

Aspetto risposte da chi di condominio ne sa più di me.

saluti
 

GianfrancoElly

Membro Attivo
Proprietario Casa
Jrogin ha scritto:
Dalle mie conoscenze, mi sembra di ricordare che la spesa in questine dovrebbe essere ripartita per 1/3 a carico del proprietario dell'appartamento "A" (nel caso da te esposto), e per due terzi ai proprietari degli appartamenti sottostanti per i quali funge da copertura.
Se non mi sbaglio mi sembra anche di aver letto un post simile nel nostro forum. Vado a vedere.
Saluti.
Jrogin
Il tuo ragionamento vale per la terrazza di proprietà di A. In questo caso, poichè la terrazza è condominiale, 1/3 fra tutti i proprietari (compreso il proprietario di A), 2/3 fra i proprietari degli appartamenti sottostanti.
Saluti
 

Marco Giovannelli

Membro dello Staff
Professionista
grazie delle risposte ragazzi, ma il problema non è il rifacimento della terrazza di "A", il problema sta nel rifacimento del terrazzo condominiale, adiacente al terrazzo esclusivo di "A". Per il codice civile, il terrazzo condominiale è definito lastrico solare. e l'art. 1123 cita

" Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carica del gruppo di condomini che ne trae utilità."

ecco, da questo si evince il fatto che se la manutenzione straordinaria è effettuata su un lastrico che non dà utilità di nessun genere al proprietario di "A" questi debba essere esonerato dal pagamento anche se si parla di "cosa comune" Giusto?

Aspetto conferme...

grazie intanto alle anime pie che mi hanno risposto finora.

saluti
 

Jrogin

Fondatore
Membro dello Staff
Professionista
Caro Marco, ho capito meglio la tua domanda, ma purtroppo non sono in grado di aiutarti.... non lo so!
Continuerò a seguire il dibattito, per vedere se mi chiarisco le idee.
Jrogin
 

GianfrancoElly

Membro Attivo
Proprietario Casa
Marco Giovannelli ha scritto:
grazie delle risposte ragazzi, ma il problema non è il rifacimento della terrazza di "A", il problema sta nel rifacimento del terrazzo condominiale, adiacente al terrazzo esclusivo di "A". Per il codice civile, il terrazzo condominiale è definito lastrico solare. e l'art. 1123 cita

" Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carica del gruppo di condomini che ne trae utilità."

ecco, da questo si evince il fatto che se la manutenzione straordinaria è effettuata su un lastrico che non dà utilità di nessun genere al proprietario di "A" questi debba essere esonerato dal pagamento anche se si parla di "cosa comune" Giusto?

Aspetto conferme...

grazie intanto alle anime pie che mi hanno risposto finora.

saluti
Se la terrazza è CONDOMINIALE vuol dire che anche A ne è proprietario (si presume che possa accedrvi come gli altri condomini) e quindi deve partecipare, insieme agli altri condomini, ad un terzo della spesa. Gli altri due terzi sono a carico dei condomini sottostanti. Mi sembra molto semplice.
Saluti
Saluti
 

Marco Giovannelli

Membro dello Staff
Professionista
Come ragionamento ci sono anche io, però sempre l'art. 1123 sancisce che le spese necessarie per la conservazione delle cose comuni gravano in proprorzione millesimale su tutti i condomini, salvo però che tutti abbiamo lo stesso godimento e uso di quella parte condominiale, se così non è (come in questo caso) il CC è molto vago sulla ripartizione delle spese, scusatemi di tanta insistenza, ma preferisco andarci sul sicuro.

saluti
 

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