condobip

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Non mi hai risposto;
, come dimostri di poter ratecipare all'assemblea condomi9niale?
- i proprietari sono y, ove y è maggiore o uguale a due e almeno due di essi posseggono unità immobiliari distinte
...
Dunque i due termini (condòmino e proprietario) non sono sinonimi.
Ma portano allo stesso significato, cioè persone che hanno diritto e doveri reali sulla proprietà immobiliare, inoltre anche essendi due sole unità immobiliari con i rispettivi proprietari condomini, so effettuano le assemblee e si deliberano le spese;

Nella ipotesi di condominio composto di due soli partecipanti (c.d. piccolo condominio), le spese necessarie alla conservazione o riparazione della cosa comune (nella specie, rifacimento del tetto e dei solai) devono essere oggetto di regolare delibera, adottata previa rituale convocazione dell'assemblea dei condomini, della quale non costituisce valido equipollente il mero avvertimento o la mera comunicazione all'altro condomino della necessità di procedere a determinati lavori, benché urgenti ed indifferibili. --- Cass. civ., sez. II, 29 maggio 1998, n. 5298

Anche nei cosiddetti piccoli condomini (nella specie, con due soli comproprietari), pur non essendo prescritte particolari formalità per la convocazione dell'assemblea, è sempre necessario che una delibera sia adottata e che l'altro compartecipe sia stato posto in grado di conoscere l'argomento con una preventiva convocazione. --- Cass. civ., sez. II, 15 novembre 1996

Nell'ipotesi di condominio composto di due soli partecipanti (cosiddetto piccolo condominio) le spese necessarie alla conservazione o alla riparazione della cosa comune devono essere oggetto di regolare delibera, adottata previa rituale convocazione dell'assemblea dei condomini, della quale non costituisce valido equipollente il mero avvertimento o la mera comunicazione all'altro condominio della necessità di provvedere a determinati lavori. Il principio anzidetto può esser derogato solo se vi sono ragioni di particolare urgenza ovvero trascuratezza da parte degli altri comproprietari. --- Cass. civ., sez. II, 3 luglio 2000, n. 8876

Se il condominio di edificio è costituito da due soli partecipanti e difetta quindi, per mancanza del presupposto di una pluralità di condomini, la possibilità di applicare la disciplina dettata dall'art. 1136 c.c. sulla costituzione delle assemblee e la validità delle sue delibere, operano le norme sulla comunione in generale e, fra queste, l'art. 1105 c.c., il quale consente il ricorso all'autorità giudiziaria per superare un contrasto fra i due partecipanti che pregiudichi la necessaria amministrazione della cosa comune: ove però uno dei due partecipanti intenda procedere, contro la volontà dell'altro, ad innovazioni (nella specie l'installazione di un ascensore) o, in genere, ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, è applicabile non l'art. 1105 c.c., riguardante i soli atti di ordinaria amministrazione, ma l'art. 1108 c.c. e pertanto, di fronte alla materiale impossibilità di formare fra due soli condomini la maggioranza prevista da quest'ultima norma, deve concludersi con l'escludere che l'interesse di uno dei due partecipanti all'innovazione od all'atto di straordinaria amministrazione trovi nell'ordinamento tutela giuridica per superare l'opposizione dell'altro partecipante. --- Cass. civ., sez. II, 24 aprile 1975, n. 1604.

Ti sono sufficienti queste sentenze, oppure anche la Cassazione racconta fandonie, come dici o fai capire che le racconto io?
E se non credi neppure alla Cassazione tienti la tua convinzione per te stesso e ti consiglio di non farti sentire da nessuno.
 

jac0

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Ti sono sufficienti queste sentenze, oppure anche la Cassazione racconta fandonie, come dici o fai capire che le racconto io?
E se non credi neppure alla Cassazione tienti la tua convinzione per te stesso e ti consiglio di non farti sentire da nessuno.
Non ti arrabbiare, non ti fa onore. Volevo solo dire che il codice civile correttamente non parla di proprietari, ma di condòmini.
Tant'è che in un condominio il numero dei proprietari può essere maggiore del numero dei condòmini.
Ossia: condòmino è un insieme di uno o più proprietari .

Esempio:
L'appartamento all'int. 1 è posseduto da Mario Bianchi e Paolo Rossi.
Bene i proprietari sono due, Bianchi e Rossi, il condòmino è uno, la coppia Bianchi/Rossi.
Me l'ha spiegato mio nipote che fa la scuola elementare!
 

condobip

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Non ti arrabbiare, non ti fa onore. Volevo solo dire che il codice civile correttamente non parla di proprietari, ma di condòmini.
Tant'è che in un condominio il numero dei proprietari può essere maggiore del numero dei condòmini.
Ossia: condòmino è un insieme di uno o più proprietari .

Esempio:
L'appartamento all'int. 1 è posseduto da Mario Bianchi e Paolo Rossi.
Bene i proprietari sono due, Bianchi e Rossi, il condòmino è uno, la coppia Bianchi/Rossi.
Me l'ha spiegato mio nipote che fa la scuola elementare!
Dici che il codice civile non parla di proprietari, però parla di proprietà e di condomini, ti rispondo e smentisco il tuo dire immediatamente, citando proprio una breve parte dell'art 1130 bis,

- fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. I condomini

Inoltre è proprio il codice civile all'art 67 Delle Disp Att. del cc, che prende in considerazione quanto afferma tuo nipote il quale dimostra una capacità di perspicacia molto alta, e non voglio fare nessun paragone con nessuno :)

- Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice

Ovvero la proprietà indivisa detta anche cespite (è un termine usato per indicare i valori materiali e immateriali a utilità pluriennale facenti capo ad una proprietà vedi http://it.wikipedia.org/wiki/Cespite).
Comunque se vuoi continuare sostenere la tua idea stramba per non dire altro, puoi continuare da solo, io te l'ho spiegato in diversi modi e se uno non desidera comprendere, purtroppo non c'è nulla da fare.

Buon proseguo di settimana, carissimo e simpatico Jac0
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Non ti preoccupare, non voglio per nessun motivo al mondo che tu ti senta al di sopra di me. Entrando nel merito, ho voluto sottolineare che 'condòmino' è un insieme, non uno scalare. In particolare, l'insieme "condòmino di una data u.i." contiene tutte le persone che hanno determinati titoli su quella u.i. Questi possono essere proprietari, nudi proprietari, usufruttuari e, probabilmente, etc. Dunque condòmino di una u.i. può contenere, ad es., 2 proprietari e 1 usufruttuario. Dunque, un'u.i. rimanda ad un condòmino e quindi, a uno o più aventi titolo.
Ad ogni u.i. corrisponde un condòmino e, per quanto detto, uno o più titolati per l'u.i. Questo da quel po' che so di insiemistica.
Quanto a mio nipote, è nipote mio, non di Mubarak, che invece l'ha tenuto a battesimo many years ago. Dico 'tenuto a battesimo' perché si muoveva in continuazione, rendendo problematica l'esecuzione del sacramento.
 

condobip

Membro Storico
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Non ti preoccupare, non voglio per nessun motivo al mondo che tu ti senta al di sopra di me. Entrando nel merito, ho voluto sottolineare che 'condòmino' è un insieme, non uno scalare. In particolare, l'insieme "condòmino di una data u.i." contiene tutte le persone che hanno determinati titoli su quella u.i. Questi possono essere proprietari, nudi proprietari, usufruttuari e, probabilmente, etc. Dunque condòmino di una u.i. può contenere, ad es., 2 proprietari e 1 usufruttuario. Dunque, un'u.i. rimanda ad un condòmino e quindi, a uno o più aventi titolo.
Ad ogni u.i. corrisponde un condòmino e, per quanto detto, uno o più titolati per l'u.i. Questo da quel po' che so di insiemistica.
Quanto a mio nipote, è nipote mio, non di Mubarak, che invece l'ha tenuto a battesimo many years ago. Dico 'tenuto a battesimo' perché si muoveva in continuazione, rendendo problematica l'esecuzione del sacramento.
In pratica stai confermando quanto ho esposto nell'ultimo mio post
E non preoccuparti non mi sentirò mai al disopra di te ne di altri forumisti come noi, l'avevo già detto in un altro topic, dove tu avevi convenuto. :)

Ora però scusami ma non desidero continuare questo dialogo a due, siamo già stati ammoniti entrambi e non vorrei subire conseguenze tipo ban.
Anzi farò ancora meglioper non incorrere in questo tipo di sanzioni, eviterò accuratamente tutti gli argomenti in cui comparirai, e se p.es. entrerai in uno a cui avevo già risposto uscirò immediatamente
 

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