frosanna

Membro Attivo
buongiorno!
mi date un giudizio su questo quesito? ho la proprietà di un negozio sotto un appartamento disabitato. A causa di una perdita del tetto ho un'infiltrazione nel mio negozio. Come posso rivalermi di questo danno e sopratutto nel caso di rifacimento del tetto devo partecipare alla spesa e in quale misura? e se i proprietari dell'appartamento non volessero rifare il tetto? Grazie mille!
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
da come descrivi si tratta di edificio composta da un piano terra (il tuo) e da un piano primo, entrambi i piani sono coperti da un tetto a falde.
Se nulla è specificato nei vostri ripetitivi rogiti di proprietà il tetto è da considerarsi una parte comune.
alla riparazione contribuite entrambi in misura proporzionale, funzione della vostra rispettiva proprietà > chi dei due ha la proprietà più grande e costosa paga di più, di contro l'altro paga di meno.

Come rivalerti del danno ?
Ma la domanda giusta è: contro chi ti devi rivalere ?
essendo il tetto una paarte comune, eri e sei tu stesso responsabile della manutenzione e della sua tenuta.
quindi ti dovresti rivalere anche contro te stesso !!
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Che i proprietari siano solo 2, oppure che ne siano 3, 4 oppure 5, cosa cambia ?
La sostanza e ' che lui è un condo'mino e che il tetto ha natura condominiale !!!!
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Come rivalerti del danno ?
Ma la domanda giusta è: contro chi ti devi rivalere ?
essendo il tetto una paarte comune, eri e sei tu stesso responsabile della manutenzione e della sua tenuta.
quindi ti dovresti rivalere anche contro te stesso !!
scritto in questa forma, caro ingegnere edile, sembra che il postante non abbia diritto al risarcimento del proprio danno: invece non è così.
Il condomino danneggiato ha diritto ad essere risarcito dal proprio danno da infiltrazione: se il condominio ha una assicurazione che contempla i danni da infiltrazione provenienti da parti condominiali verso i condomini, si gioverà di questa polizza; altrimenti dovrà fare un fondo per pagare il risarcimento del danno. Il danno lo pagano tutti i condomini meno il danneggiato: i lavori di riparazione invece li pagano tutti.
Per quanto riguarda la manutenzione del tetto è una lavorazione la cui decisione va presa durante l'assemblea dei condomini. Bisognerà incaricare un Progettista, ed un CSP, entrambi i professionisti redigeranno il Capitolato dei lavori da eseguire ed un Computo metrico estimativo del lavoro comprensivo di costi per la sicurezza. Questi lavori vanno approvati, tali e quali o modificati, dalla assemblea condominiale che dovrà anche incominciare ad accantonare delle somme per il lavoro di rifacimento del tetto. Poi, in un'altra assemblea andrà scelta l'impresa che eseguirà il lavoro ed andrà concordato il pagamento.
Se l'assemblea non decide di intervenire sul tetto alla postante non rimane altro che rivolgersi ad un avvocato ed iniziare una vertenza legale ex art. 700 c.p.c. nei confronti del condominio.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Se non vado errando la domanda era già stata posta e anche le risposte.
- tetto condominiale, contribuiscono tutti i condomini
- in caso di inerzia del condominio, il singolo si deve appellare al giudice
- e ricordo che era stato trattato anche il problema dei danni, che il singolo in caso di ulteriore inerzia poteva esporre
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
sembra di fare processo alleintenzioni
Il condomino danneggiato ha diritto ad essere risarcito dal proprio danno da infiltrazione: se il condominio ha una assicurazione che contempla i danni da infiltrazione provenienti da parti condominiali verso i condomini, si gioverà di questa polizza; altrimenti dovrà fare un fondo per pagare il risarcimento del danno.
> se il condominio ha una assicurazione
> se l'assicurazione contempla i danni da infiltrazione
caro signor nessuno ..........vi sono troppi se !!!!

sono curioso di sapere
Il danno lo pagano tutti i condomini meno il danneggiato: i lavori di riparazione invece li pagano tutti.
caro signore,
ma se in passato l'altro condòmino avesse proposto di riparare il tetto e lui, essendo al piano terra, avesse detto .......non sono fatti miei! Il tetto sta sopra di te e provvedi tu,
"capisci" che le tue asserzioni lasciano il tempo che trovano, ma non solo si ribalterebbe la situazione perchè sarebbe lui stesso causa dell'accaduto.

POI non mi esprimo su quello che scrivi nella seconda parte del #5 perchè non afferisce al quesito ........è solo accademia!!!
Per quanto riguarda la manutenzione del tetto è una lavorazione la cui decisione va presa durante l'assemblea dei condomini.
"capisci" essendo solo 2 i condòmini ......se 1 dice di no si ha una situazione di stallo, quindi che fare ?
- in caso di inerzia del condominio, il singolo si deve appellare al giudice
 
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Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
caro signore,
caro ingegnere edile hai finito di andare a cercare il pelo nell'uovo, che non c'é, nei miei interventi?
Guarda quello che scrivi tu:
ma se in passato l'altro condòmino avesse proposto di riparare il tetto e lui, essendo al piano terra, avesse detto .......non sono fatti miei! Il tetto sta sopra di te e provvedi tu,
"capisci" che le tue asserzioni lasciano il tempo che trovano
questa è una situazione che ti sei inventato tu di sana pianta nella tua mente bacata che, per darmi contro, sosterresti che gli asini come te volano.
"capisci" essendo solo 2 i condòmini .
c'é sempre l'ex art. 700 del cpc che ho citato nel mio intervento e che tu non conosci.
Ofelè fa el to mestè (che le mej).
 
Ultima modifica di un moderatore:

marcanto

Membro Senior
Professionista
Dalla lettura le msg iniziale #1, appare palese che:
a) è un edificio a 2 piani coperto da tetto a falde.
b) sono 2 proprietari condòmini.
c) il tetto è parte comune > fatto salvo di dimostrare il contrario

detto questo appare anche lapalissiano che:
1) si tratta di condominio minimo essendo solamente in 2
2) in una probabile assemblea, come è strutturato il C/C, appare evidente che se 1 di loro si oppone ad una decisione (qualsivoglia) si entra in una situazione di stallo per l'approvazione della stessa decisione.
3) trattandosi di condominio minimo è applicabile il 1105 ultimo comma del C/C:
" Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante puo' ricorrere all'autorita' giudiziaria. "
e questo era già stato ampiamente evidenziato nel #6 e poi da me ricalcato nel #7.
Perché EVIDENTEMENTE chi lo ha scritto e chi poi lo ha ricalcato SAPEVANO cosa indicavano.
Senza il bisogno di tirare in ballo il 700 del CPC

PS: Il precedente #5
fa riferimento ad una presunta polizza di assicurazione condominiale .......che è solo frutto di fantasie personali o meglio di una mente bacata
 
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