Premesso che le sentenze non sono Legge (e pure la Cassazione si è più volte contraddetta) e riguardano casi specifici...non fraintendere le esatte parole che ho postato.


Anche tu hai posto dei "se"

ed il significato è inequivocabile e aggiungo condivisibile.

Ma... altrettanto vero che (a differenza del riscaldamento) non serve dimostrare il mancato aggravio a seguito distacco.

Il postante poi parla di riparazione (cosa diversa dal rifacimento globale) che potrebbe non riguardare tratti in uso anche al distaccato prima del diventare "autonomo"
Beninteso tutto deve essere fatto "in regola".


Allora nei fatti non si è reso autonomo...ha solo spostato il suo allaccio.
Dove verrebbe fatta la riparazione?
Puoi allegare un disegno planimetrico per e post modifica evidenziando dove serve la riparazione?
Mi spiace di non poter allegare planimetrie. In effetti il distaccato si è reso autonomo solo per la prima parte in quanto si è collegato più a valle sulla condotta comune. I "sinistrati", riparato il danno, si sono ricollegati a detta condotta.
 
Beh! per una parte vogliono dare una impronta senza motivo e dall'altra dicono che se ci sono impianti che vengono utilizzati in modo diverso o separati non devono pagare o pagare in forma quantitativa diversa infatti di regola si paga per verticale in alcuni casi alcuni applicano il cagometro ossia chi ha più servizzi paga in più perchè utilizza in più.

secondo me non hai capito il concetto che c'è alla base del ragionamento della sentenza 13415 del 30/06/2015 della Cassazione.
Cercherò di spiegare il concetto con parole mie. Un edificio viene costruito completo di servizi come le tubazioni dell'acqua, le colonne di scarico, l'impianto di riscaldamento, l'ascensore. Chi compra un appartamento diventa anche comproprietario dei servizi esistenti e deve partecipare alla manutenzione degli stessi anche se non li usa per qualsiasi motivo. Perché le spese di manutenzione sono a carico dei comproprietari proporzionalmente al valore della loro proprietà. Chi si distacca, quindi non usa il servizio di cui era fornito l'appartamento al momento dell'acquisto, deve comunque pagare per la manutenzione del servizio perché rimane comproprietario. Il principio di contribuire proporzionalmente all'uso di cui se ne fà, per cui non contribuire se non si usa, non è applicabile: così ha sancito la Cassazione.
Rimane solo una scappatoia: se tutti i comproprietari (1000/1000) sono d'accordo si può derogare agli articoli del c.c. ed alle sue norme di attuazione.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Indietro
Top