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Sono proprietario esclusivo di una terrazza. Il condominio ha deliberato lavori staordinari, quale il risanamento dei muretti esterni ed interni dei parapetti. Atteso che il risanamento dei muretti esterni sono a carico del condominio, da ripartire in base alla scala millesimale, sono consapervole che il rifacimento dell'intonaco interno è a carico del proprietario della terrazza. Il problema si pone per la ripartizione delle spese in merito alle copertine. L'Amministratore, per quest'ultima voce, ha previsto il 50% a carico del proprietario della terrazza ed il 50% a carico del condominio. Tuttavia qualcuno ritiene che l'intera spesa per la copertina debba essere a carico del proprietario della terrazza. Personalmente penso che, se così fosse, dovrei avere la facoltà di scegliere il tipo di copertina da mettere e, quindi, ci troveremmo a vedere (trattandosi di 6 terrazze unite) copertine in marmo, altre in pietra lavica ed altre ancora con scossalina metallica, a discapito dell'aspetto architettonico dell'edificio. Ritengo che la soluzione dell'Amministratore sia la più equilibrata.
Gradirei un vostro parere. Grazie
 

Dimaraz

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Io andrei persino oltre... l'intera spesa per le scossaline segue il criterio del lato esterno o al più 1/3 a carico tuo il resto a quanti sono proprietari dei piani inferiori.
 
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basty

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Si potrebbe andare ulteriormente oltre. Risanamento parapetti (lato interno ed esterno) comprese le scossaline, a carico dei singoli condomini ...

Non è la scelta che preferisco, ma temo sia la più in voga. I balconi sono incassati o aggettanti?
 

Luigi Criscuolo

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le copertine dei parapetti dei lastrici solari ad uso esclusivo sono considerate accessori e quindi a carico esclusivo di chi gode dell'esclusività.
"Secondo la sentenza di Cass. civ., sez. II, 25-02-2002, n. 2726, sono a completo carico dell'utente o proprietario esclusivo le spese attinenti a quelle parti del lastrico solare del tutto avulse dalla funzione di copertura (tra cui, appunto le spese attinenti ai PARAPETTI) collegate alla sicurezza del calpestio, mentre tutte le altre spese, siano esse di natura ordinaria o straordinaria, attinenti alle parti del lastrico solare svolgenti comunque funzione di copertura vanno sempre suddivise tra l'utente o proprietario esclusivo del lastrico solare ed i condomini proprietari degli appartamenti sottostanti, secondo la proporzione di cui al disposto dell' art. 1126 c.c.a"
L'intonaco esterno del parapetto di un lastrico solare ad uso esclusivo è quindi sempre a carico del proprietario del lastrico. Io concederai una unica eccezione: quella in cui il parapetto del lastrico sia in prosecuzione del filo esterno dei muri perimetrali e che non ci sia evidenziato il marcapiano, oppure ci sia il cornicione di coronamento del fabbricato.
 
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Luigi Criscuolo

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ma non vanno assimilati i prosegui dei muri portanti.
non ho mai visto parapetti in muratura di lastrici solari costruiti a doppia parete con cassa vuota, o piena di isolante. Tuttavia la mio opinione era che se l'intonaco esterno del parapetto del lastrico è un tutt'uno con l'intonaco della facciata, non ci sono interruzione tipo marcapiani, per una questione di uniformità del prospetto condominiale, il costo del rifacimento dell'intonaco può essere suddiviso tra tutti i condomini.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
non ho mai visto parapetti in muratura di lastrici solari costruiti a doppia parete con cassa vuota, o piena di isolante

Perchè ora tutti gli edifici esistenti sono costruiti con muri esterni a doppia parete e con cassa (vuota o piena)???

La cosa è comunque irrilevante stante il fatto che se il muro superiore è proseguimento diretto della facciata di un edificio allora la sua funzione di parapetto è solo secondaria.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Perchè ora tutti gli edifici esistenti sono costruiti con muri esterni a doppia parete e con cassa (vuota o piena)???
certamente no. Tuttavia negli edifici costruiti in muratura di mattoni, il parapetto del lastrico solare non è spesso quanto il muro perimetrale proprio per rimarcare la funzione non portante della muratura.
 

Dimaraz

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Proprietario Casa
Non è necessaria una funzione "portante" per considerare un muro perimetrale come bene comune condominiale ma la sua esistenza delinea l'architettura dell'intero edificio.

Non riporto le relative sentenze perché le puoi trovare già in parte riassunte qui:
Qualche orientamento in tema di ripartizione delle spese del parapetto del piano attico

Ora per una concomitanza di fattori sono stanco e mi ritiro...forse ci rivedremo.
E stato sempre un piacere.:stretta_di_mano:
 

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