Monica P.

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Buonasera, avrei bisogno di Vs parere: vivo in un condominio di 24 appartamenti con riscaldamento comune,
due anni fa è stata cambiata la caldaia a condensazione e sono stati cambiati gli orari di accensione, 6,00-8,00 12,20 - 14,20 18,00-22,00, non riesco più a riscaldare l'appartamento, con impianto spento in casa ho 15-16°, quando è acceso arrivo a 17° e non è proprio caldo..... vorrei sapere se posso obbligare l'amministratore ad aumentare le ore di accensione dell'impianto.
Grazie
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
sono stati cambiati gli orari di accensione
Con deliberazione dell'assemblea dei condomini?
Il comune di Viareggio ha 1416 gradi-giorno, e quindi è nella zona climatica D
(numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100).
L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale in quella zona è consentito per 12 ore giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile.
 

Monica P.

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Bè furono stabiliti gli orari l'anno scorso, ma quest'anno le temperature sono cambiate notevolmete e sicuramente ne ridiscuteremo, però l'inverno deve ancora finire ed io volevo sapere se ho diritto di oppormi ai 15-16° che ho in casaadesso..... :triste:
 

Marinarita

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Proprietario Casa
.....tu dici che l'inverno deve ancora finire ma.....in realtà è appena iniziato col 21 Dicembre del 2016:confuso: :affermazione:Se soffri il freddo consulta e parlarne con i condomini e poi rivolgetevi all'Amministratore.......:ciao:
 

Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
la temperatura degli ambienti delle abitazioni secondo la legge (D.P.R. n° 74/2013) dovrebbe essere di 20°C . Questa cifra nasce dalla media ponderata della temperatura misurata nei singoli ambienti riscaldati e prevede una tolleranza di +2°C.
Non capisco perché il condominio non usufruisca delle 12 ore (non consecutive) di riscaldamento previste per legge. Io farei 6:00-9:00 e 14:00-23:00 e mi assicurerei che la temperatura di esercizio della caldaia raggiunga almeno 80° .
Poi da quest'anno dovreste aver montato i contabilizzatori di calore: la legge, per coloro che hanno montato le caldaie a condensazione in grado di lavorare su almeno due intervalli di temperature, consente di derogare all'orario di accensione volendo potreste tenere acceso il riscaldamento 24/24.
Fai presente tutto questo all'amministratore altrimenti ventila un tuo distacco dal riscaldamento condominiale: i 20° sono un tuo diritto.
 

Marinarita

Membro Attivo
Proprietario Casa
E bravo il Luigi detto anche il "Criscuolo" Tu dici che i gradi del riscaldamento in condominio dovrebbero essere,di diritto 20°:affermazione:Mia sorella che abita in un condominio con riscaldamento centralizzato, durante il 2015 raggiugeva i 16°:affermazione:Nell'anno 2016 montarono i contabilizzatori di calore, ma il miglioramento è stato relativo perchè la temperatura raggiunta ( e sono tarati alla potenza massima) è di 18°e 1/2 (come del resto già dall'inizio del 2017 a tuttoggi) Dimenticavo di specificare che mia sorella abita a Sud di Milano:affermazione:Luigi, tu consigli di rivolgersi, come Monica P. all'Amministratore e ai condomini:domanda:
 

Hug

Membro Attivo
Proprietario Casa
Nell'anno 2016 montarono i contabilizzatori di calore, ma il miglioramento è stato relativo perchè la temperatura raggiunta ( e sono tarati alla potenza massima) è di 18°e 1/2 (come del resto già dall'inizio del 2017 a tuttoggi)
A quale valore è impostata nel termostato la temperatura di uscita dell'acqua dalla caldaia? Potrebbe essere fissata a 60 °C e allora la soluzione è quella di portare il valore a 65 °C. Il calore erogato negli appartamenti sarebbe senz'altro maggiore e forse sufficiente a far raggiungere i 20 °C di legge.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
D.P.R. n. 74/2013
Art. 3 Valori massimi della temperatura ambiente
1. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione
invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate
nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unita' immobiliare, non
deve superare:
a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attivita'
industriali, artigianali e assimilabili;
b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

quindi tutti coloro che, abitando in un condominio dove esiste l'impianto di riscaldamento centralizzato, si trovano meno di 20° di media nel loro appartamento devono portare il loro caso a conoscenza dell'amministratore ed ovviamente della assemblea.
L'amministratore dovrà appurare la causa di questa anomalia, sia consultando il tecnico della società che ha in gestione la caldaia e sia consultando un perito termotecnico. Il condòmino al freddo dovrà farsi assistere anche lui da un suo consulente termotecnico.
Alla fine si dovrà capire come e perché con l'impianto di riscaldamento in funzione in un appartamento non si raggiungono i 20° previsti dalla legge.
Oggi con il fatto che è"di moda" il risparmio energetico gli installatori dei contabilizzatori di calore partono già all'atto della installazione sostenendo che la temperatura ideale negli appartamenti è di 19° , anche per risparmiare sul costo del riscaldamento (leggi pagare quello che si pagava quando si stava al caldo). Che un grado in più rispetto a questa temperatura corrisponde ad un aumento del 15% del costo del riscaldamento. Siccome questa relazione temperatura/costi funziona nei due sensi (cioè sia in aumento che in diminuzione) se io fossi al freddo decurterei il costo del riscaldamento a mio carico del 15% per ogni in grado in meno rispetto ai 20° previsti per legge: mai non pagare in toto perché si passerebbe dalla parte del torto. Vedete che amministratore, e poi assemblea, si attivano per trovare le cause del disservizio.
Debbo dire che i progettisti degli impianti di riscaldamento proprio per evitare di avere stanze fredde quando calcolano il numero di elementi del calorifero abbondano, anzi il numero di elementi necessari è sempre arrotondato al numero intero di elementi per eccesso mai per difetto.
Mi sembra strano che un appartamento diventi improvvisamente "freddo"; se alla base c'è un errore di progettazione o di esecuzione dell'impianto l'appartamento sarebbe stato "freddo" da sempre.
Diverso è il discorso per coloro che hanno il riscaldamento a pavimento dove le dimensioni della serpentina annegata nel massetto di posa possono avere delle limitazioni dovute allo spessore del solaio oppure al fatto che si sovrappone un secondo livello di piastrelle a quello originario.
 
Ultima modifica:

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
D.P.R. n. 74/2013
Art. 4 Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione
invernale

1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli
ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il loro
funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura
indicati all'articolo 3 del presente decreto
.
2. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione
invernale e' consentito con i seguenti limiti relativi al periodo
annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in
due o piu' sezioni:

a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
f) Zona F: nessuna limitazione.

3. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere
attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne
giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non
superiore alla meta' di quella consentita in via ordinaria.
4. La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati
nella zona F e' compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano:
a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e
assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori
o anziani, nonche' alle strutture protette per l'assistenza ed il
recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a
servizi sociali pubblici;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di
organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili
condominiali;
c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
e) agli edifici adibiti ad attivita' industriali ed artigianali e
assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di
produzione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, limitatamente alla
sola durata giornaliera di attivazione
, non si applicano nei seguenti
casi:

a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonche' edifici
adibiti ad attivita' commerciali e assimilabili, limitatamente alle
parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle
attivita';
b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali
di cogenerazione con produzione combinata di elettricita' e calore;
c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di
tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
d) impianti termici al servizio di uno o piu' edifici dotati di
circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di
cui alle deroghe previste al comma 5, per la produzione di acqua
calda per usi igienici e sanitari, nonche' al fine di mantenere la
temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a
garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
e) impianti termici al servizio di piu' unita' immobiliari
residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato
da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con
programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della
temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono
essere condotti in esercizio continuo purche' il programmatore
giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una
temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore
al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2
del presente articolo;

f) impianti termici al servizio di piu' unita' immobiliari
residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in
ogni singola unita' immobiliare, un sistema di contabilizzazione del
calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente
dell'unita' immobiliare stessa dotato di un programmatore che
consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura
nell'arco delle 24 ore;

g) impianti termici per singole unita' immobiliari residenziali e
assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura
ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di
detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore
nonche' lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle
necessita' dell'utente;
h) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio
energia" ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del
comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento,
purche' si provveda, durante le ore al di fuori della durata di
attivazione degli impianti consentita dai commi 2 e 3, ad attenuare
la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).
7. Presso ogni impianto termico al servizio di piu' unita'
immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o
l'amministratore espongono una tabella contenente:
a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto
termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto;
b) le generalita' e il recapito del responsabile dell'impianto
termico;
c) il codice dell'impianto assegnato dal Catasto territoriale
degli impianti termici istituito dalla Regione o Provincia autonoma
ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera a).
 

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