Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
non ho nessuna intenzione di continuare oltre la prima scadenza del 31/12/2018.
Alla prima scadenza di quel contratto puoi avvalerti della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, solamente se esiste uno dei motivi elencati nell'art. 3 della legge n. 431/1998.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Più che lunga... . stai commettendo qualche errore anche di aritmetica:
scrivi contratto 3+2, iniziato il 01/01/2015; i tre anni scadevano il 31/12/2017 che sono già passati.
Dovrai quindi aspettare il 5° anno che scadrà il 31/12/2019, data in cui non avrai particolari impedimenti per chiedere col preavviso la risoluzione del contratto.

Nel frattempo vedi come gli inquilini si comportano: ma è una questione indipendente.
 

mripa2349

Membro Attivo
Proprietario Casa
Chiedo scusa inizio 01/01/2016 fine 31/12/2018 registato
la Legge prevede, correggemi se sbaglio che l'immobile puo essere venduta a terzi pur avendo l'inquilino la priorita ,ma essendo falliti, in precedenza con i miei inquilini i tentativi di vendere loro l'immobile,credo di aver soddisfatto anche questo vincolo.
E poi se ho ben capito ,con la richiesta che loro mi hanno fatto di lasciare l'appartamento prima della scadenza del contratto in teoria potrei ,ma sicuramente lo farò,specificando l'uso a cui sarà destinato l'immobile,considerare chiuso il rapporto con loro il giorno della scadenza del termine della richiesta e se dovessero rimanere ancora faro pagare a loro non l'affitto ,ma indennità di occupazione ?
Grazie
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
l'immobile puo essere venduta a terzi
Il locatore che vuole vendere l'immobile può disdire il contratto di locazione alla prima scadenza (nel tuo caso al 31/12/2018, se la locazione è iniziata il 01/01/2016 e il contratto è un concordato 3 + 2) se ricorrono le condizioni previste dalla l. 431/1998 - art. 3, c.1, lettera g):

g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
 

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