libeccio

Nuovo Iscritto
Buongiorno,scusate se insisto con lo stesso quesito,dal momento che ho deciso di rifare il bagno,perchè nell'appartamento sottostante ci sono macchie sul soffitto,dovute al malfunzionamento del bidet,perchè escluso lo stesso per prova,le macchie stanno asciugando.Volendo rifare il tutto,visto che ne godrà l'inquilino,spero ancora per solo un paio di anni,non deve partecipare,nemmeno per i sanitari?
Grazie a tutti
ps mi auguro di aver messo la discussione nel posto giusto

Aggiunto dopo 22 minuti :

La prima risposta per Maiidealista,perdonami,ma proprio non mi riesce ,col tempo non ti farò,( faticare per spostare i miei quesiti,grazie,grazie)
 

Andrea Sini

Membro dello Staff
Professionista
La discussione non è nel posto ideale ma rispondiamo ugualmente. :rabbia:
Forse il guardiano la sposterà. ;)
No, l'inquilino non deve partecipare alle spese di ristrutturazione del bagno!! :disappunto:
In ogni caso fai bene a rifarlo.
 

Tapinaz

Membro Attivo
Proprietario Casa
Se sei in un condominio e tenuto conto che sotto ci sono delle macchie dovresti far aprire un sinistro assicurativo dal tuo amministratore. Il sottostante riceverà un rimborso valutato dal perito incaricato dalla Compagnia Assicurativa e se nella polizza è presente la clausola della ricerca guasto hai la possibilità di recuperare qualcosa per l'intervento di ripristino.
Diciamo che la braga o il tratto orizzontale della tubazione, certo non devi calcare la mano. L'assicurazione rimborsa gli eventi accidentali e non la manutenzione per vetustà. Insomma, deve accertare che vi è stata una rottura ma qualcosa ci deve essere pur stato altrimenti le infiltrazioni non si spiegherebbero.

Per quanto riguarda l'inquilino nel contratto dovrebbe essere presente un'articolo di questo genere e tenore:
Le opere di manutenzione straordinaria nel condominio o nell'unità locata sono a carico del locatore, il quale, per rivalersi, ha la facoltà di chiedere al conduttore un aumento del canone annuo non superiore all’interesse legale sul capitale impiegato nell’esecuzione delle opere.
Altre misure di partecipazione non sono legittime.
 

Marco Costa

Membro dello Staff
Salve,
mi pare abbiate ragione entrambe a meta' ..... ;)

La legge 431/98 - art.14 ha abrogato l'art. 23 della legge 392/78, che disponeva l'applicazione automatica dell'addebito al Conduttore degli interessi legali sul capitale impiegato dal Locatore per eseguire opere/lavori straordinari sull'immobile locato
Conseguentemente le percentuali di addebito delle spese di manutenzione straordinaria al Conduttore sono rimesse alla libera contrattazione tra le parti e non si possono applicare se non ESPRESSAMENTE previste nel contratto di locazione.

ciao ;) ;) Marco

PS quoto Emiliano
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
Risposta x libeccio giusto far intervenire l'assicurazione, almeno x la ricerca guasti, solo così riuscirai a capira il motivo del danno causato al sottostante appartamento, e non è detto che l'inquilino sia immune al danno provocato;)ciao adimecasa
 

libeccio

Nuovo Iscritto
Vi ringrazio,sinceramente sono a conoscenza dell'assicurazione.L'inquilino,mi lamenta la perdita dei rubinetti del bidet da quasi un'anno,a spese mie ho fatto intervenire un'idraulico ,per far constatare la situazione,ed ha notato che il bidet,si muoveva un po oltre i rubinetti che perdevano.In tutto ciò non ha provveduto a nessuna riparazione,e da qui le macchie all'appartamento sottostante.Ho ben capito che la ristruttuurazione completa è mio carico,però vista la situazione come si è venuta a creare,proprio non ha colpe?
Vi ringrazio ancora
Giuseppe
 

raflomb

Membro Assiduo
Il conduttore è il custode dell'mmobile locato, pertanto le chiedo se ha dato immediata comunicazione della perdita dell'acqua dai rubinetti. Ove non avesse dato immediata notizia di ciò la sua negligenza concorrerebbe nell'aggravamento del danno subito al condomino sottostante.
Un altro aspetto da considerare è se la perditò dipende da vetustà dei rubinetti o da ordinaria manutenzione, a tal fine un elemento probatorio potrebbe essere il tempo di utilizzo da parte del conduttore. A tal fine le domando da quanto tempo il conduttore abita l'immobile, in quanto se detta perdita è ad es. sopravvenuta dopo 3 anni di conduzione ben potrebbe rientrare nella piccola manutenzione e conseguentemente le spese di ripristino sarebbero a carico del conduttore:

Le riparazioni

In genere quelle di ordinaria manutenzione come per esempio un rubinetto che perde, la corda dell’avvolgibile logorata, la sostituzione della resitenza elettrica dello scaldabagno, ecc. competono all’inquilino.

Le spese di riparazione straordinaria invece competono al proprietario.

Ma quali sono le spese di manutenzione straordinaria e quali quelle di manutenzione ordinaria?

Il locatore proprietario deve provvedere al mantenimento della cosa locata in buono stato conservativo secondo l’uso convenuto e garantirne il pacifico godimento all’inquilino durante la locazione ai sensi dell’art. 1575 del codice civile e provvedere alle riparazioni necessarie.

Restano escluse le riparazioni di piccola manutenzione (art. 1576 Cod. civ.) previste dall’art. 1609, Codice civile, che sono quelle dovute, non a vetustà o caso fortuito, ma a deterioramento derivato dall’utilizzo delle cose che devono esser sottoposte a ordinaria manutenzione (qualcuno poi spieghi come si fa a distinguere il deterioramento dovuto a vetustà da quello dovuto all’utilizzo) e che restano a carico dell’inquilino conduttore.

La valutazione della categoria delle piccole riparazioni è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito.

Non competono al conduttore le riparazioni, seppure di piccola manutenzione, che riguardano gli impianti interni alla struttura del fabbricato (per esempio le tubazioni dell’acqua incassate nei muri).

Non ci sono quindi regole precise per cui una spesa la paga il proprietario e l’altra la paga l’inquilino, ma solo delle indicazioni orientative. Molto dipende anche da quello che dice il contratto di locazione, nonché la sua tipologia.
 

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