chiacchia

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Scusa Nemesis ho saltatao il tuo messaggio ma io ho letto questo e di questo mi avvalgo, per la unanimità ricordavo male.

Dispositivo dell'art. 1121 Codice Civile​


FontiCodice CivileLIBRO TERZO - Della proprietàTitolo VII - Della comunioneCapo II - Del condominio negli edifici

Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa(1) o abbia carattere voluttuario(2) rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata(3), i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
per poi
Permane il limite fissato nell'art. 8, secondo comma, del R. decreto-legge 15 gennaio 1934 circa il divieto delle innovazioni che possano pregiudicare la stabilità o la sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano inservibili all'uso o al godimento, anche di un solo condomino, alcune parti comuni dell'edificio
 

Dimaraz

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Proprietario Casa
Se fosse come tu dici perché ci sono liti condominali per coloro che lasciano la macchina davanti al loro box pur senza dare fastidio gli viene vietato?
Fai confusione.
Se un RdC vieta di lasciare l'auto davanti al proprio box significa che esiste un Divieto...ed in quanto tale va rispettato.

Il portatore di handicap ha gli stessi diritti di un csrdiopatico o di un anziano con difficoltà a deambulare...o di un qualsiasi condomino che voglia evitare di fare le scale.

Come vedi l'articolo dispone diversamente da quello che pensavi/ricordavi.

Poni attenzione al passo finale.
 

Nemesis

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Proprietario Casa
Permane il limite fissato nell'art. 8, secondo comma, del R. decreto-legge 15 gennaio 1934...
Hai riportato un passo della Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 1942.
Quel Regio decreto-legge (n. 56/1934) è stato interamente abrogato a decorrere dal 16 dicembre 2009.
 

chiacchia

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Proprietario Casa
Ma comunque se io voglio escludermi da qualunque spesa per l'ascensore questo mi è consentito oppure anche questo non l'ho capito o è stato abrogato?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
se io voglio escludermi da qualunque spesa per l'ascensore questo mi è consentito
Sì. Puoi rinunciare a contribuire sia alle spese per la sua costruzione, sia all'uso, in quanto l'ascensore, è di proprietà solo di chi lo ha voluto. Puoi tuttavia, ex art. 1121, comma 3 c.c., "in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera".
 

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