Sandro Ruzzon

Membro Attivo
Ciao a tutti, scrivo qui di seguito il mio problema: ho un contratto 4+4 in scadenza (8° anno) in aprile, sul contratto c'è scritto testualmente che " Al termine dell'eventuale termine di rinnovo ciascuna delle parti avrà diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno 6 mesi prima della scadenza. La parte interpellata dovrà rispondere mediante lettera raccomandata entro 60 giorni dalla data di ricezione di tale raccomandata. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione dalla locazione. In mancanza della suddetta comunicazione il contratto sarà rinnovato tacitamente, per 4 anni alle medesime condizioni. Successivamente, il contratto si rinnoverà di 4 anni in 4 anni, in mancanza di disdetta da recapitare mediante lettera raccomandata almeno 6 mesi prima della scadenza."
ero convinto che la scadenza naturale fosse dopo gli 8 anni e quindi non mi sono preoccupato di mandare la raccomandata di disdetta e essendo in prossimità di scadenza e avendo già trovato un altro alloggio chiedevo se c'è la possibilità di considerare a termine il contratto attuale, oppure quanto riportato in contratto mi obbliga a ulteriori 4 anni e di conseguenza necessito di lettera raccomandata con 6 mesi di anticipo lo stesso?
C'è eventualmente un'altra possibilità da concordare con il proprietario di casa per evitare ulteriori 4 anni ? ad esempio, possono le parti di comune accordo non continuare il rapporto contrattuale ?
Grazie a tutti per l'aiuto
 

Bonats

Nuovo Iscritto
bon è solo quanto riportatro sul contratto che dice che nn si risolve naturalmente all 8 anno ma la legge.

Cmq il conduttore (tu) ha modo di lasciare l'appartamento, previo invio raccomandata di recesso 6 mesi prima, in qualsiasi momento del contratto. non dovrai starci dentro altri 4 anni stai tranquillo :)

ciao
 

rinaldi alessandro

Nuovo Iscritto
Come diceva Bonats, essendo il Conduttore non ti devi preoccupare dell'ulteriore rinnovo puoi sempre dare disdetta nei termini di tempo concordati sul contratto.. è il Locatore,nel caso non intercorrono motivi eccezionali ,vedi morosità, deve rispettare il 4 anni..
Inoltre puoi sempre parlare con Il Locatore e trovare un accordo per uscire prima dall'immobile..
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
bon è solo quanto riportatro sul contratto che dice che nn si risolve naturalmente all 8 anno ma la legge.

Cmq il conduttore (tu) ha modo di lasciare l'appartamento, previo invio raccomandata di recesso 6 mesi prima, in qualsiasi momento del contratto. non dovrai starci dentro altri 4 anni stai tranquillo :)

ciao

Dissento. Se nel contratto 4+4 non è data facoltà di recesso al conduttore, l'unico modo per risolvere il contratto è quello di trattare col proprietario, magari impegnandosi a trovare un nuovo conduttore che possa entrare nel momento il cui si lascia l'appartamento.

Devi vedere cosa prevede il tuo contratto in merito alla possibilità di recesso prima della scadenza contrattuale, altrimenti sei vincolato per il prossimo quadriennio.
 

Bonats

Nuovo Iscritto
Dissento. Se nel contratto 4+4 non è data facoltà di recesso al conduttore, l'unico modo per risolvere il contratto è quello di trattare col proprietario, magari impegnandosi a trovare un nuovo conduttore che possa entrare nel momento il cui si lascia l'appartamento.

Devi vedere cosa prevede il tuo contratto in merito alla possibilità di recesso prima della scadenza contrattuale, altrimenti sei vincolato per il prossimo quadriennio.

Ciao tovrm,

Mi piacerebbe avere dei riferimenti normativi riguardo questa cosa della facoltà di recesso...

l'art 4 392 recita questo:

Art. 4. (Recesso del conduttore).
E' in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.

Basta comunicare i gravi motivi, so che è un rischio ma non ho mai riscontrato difficoltà dei locatori ad accettare una disdetta di 6 mesi.

Se mi trovate sentenze che parlano in modo diverso sarò felice di imparare qualcosa di nuovo :)
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Il conduttore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 VIII comma della legge 392/1978, può recedere dal contratto di locazione d'immobile solo per gravi motivi. Questi, per essere tali, devono essere esogeni ed indipendenti dalla mera volontà del conduttore ovvero devono avere una natura obiettiva.

La giurisprudenza della Superema Corte di cassazione ha costantemente affermato che «i gravi motivi di presenza dei quali gli artt. 4, secondo comma, e 27, ultimo comma, della legge n. 392 del 1978, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, consentono il recesso del conduttore dal contratto in qualsiasi momento, devono collegarsi a fatti estranei alla volontà del conduttore medesimo che, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto locativo, siano tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore la persistenza del rapporto stesso» (cfr. Cass. 260/91; Cass. 11466/92; Cass. 1098/94).

Non mi sembra che questa sia la situazione prospettata da Sandro, al quale stiamo dando una risposta. Detto questo, a mio modo di vedere, ci si può accordare su tutto se c'è la volontà di entrambe le parti.
 

Sandro Ruzzon

Membro Attivo
Vi ringrazio tutti quanti veramente di cuore, ci sto sicuramente capendo qualcosa in più. Siete stati preziosissimi tutti quanti e credo anch'io che il buon senso alla fine sia sempre il risultato più giusto per entrambe le parti. mi riservo di chiedervi magari ulteriori consigli. Grazie 1000 per il momento :daccordo:
 

Bonats

Nuovo Iscritto
Il conduttore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 VIII comma della legge 392/1978, può recedere dal contratto di locazione d'immobile solo per gravi motivi. Questi, per essere tali, devono essere esogeni ed indipendenti dalla mera volontà del conduttore ovvero devono avere una natura obiettiva.

La giurisprudenza della Superema Corte di cassazione ha costantemente affermato che «i gravi motivi di presenza dei quali gli artt. 4, secondo comma, e 27, ultimo comma, della legge n. 392 del 1978, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, consentono il recesso del conduttore dal contratto in qualsiasi momento, devono collegarsi a fatti estranei alla volontà del conduttore medesimo che, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto locativo, siano tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore la persistenza del rapporto stesso» (cfr. Cass. 260/91; Cass. 11466/92; Cass. 1098/94).

Non mi sembra che questa sia la situazione prospettata da Sandro, al quale stiamo dando una risposta. Detto questo, a mio modo di vedere, ci si può accordare su tutto se c'è la volontà di entrambe le parti.

Quoto appieno..

Ma è anche difficile dimostrare che i fatti legati ad una disdetta siano legati ad una "non volontà" del conduttore..

cmq, sandro può stare tranquillo... nessuno ti manda in giudizio per una disdetta :)...
 

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